IL REGIME DI TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO Circ. MLPS n. 16/2012
DTL Programmazione attività 2013 – Obiettivi. Attività 2012 – campagne speciali Mappe di rischio Sistema informativo Nazionale htpp://win.lavoro.gov.it Riforma del mercato del lavoro
La riforma del lavoro Il regime di tutela del lavoro autonomo Lavoro autonomo e presunzioni: riflessi sulla sicurezza Responsabilità penale per la diversa qualificazione del rapporto di lavoro
Caratteri distintivi Lavoratore autonomo – contratto d’opera Impresa individuale – contratto d’appalto/sub-appalto
Frammentazione Numero sempre maggiore di lavoratori autonomi e piccole e piccolissime imprese che nel settore edile costituiscono gran parte della forza lavoro. Anelli deboli di una catena di appalti e sub appalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca di contenimento dei costi.
TUTELE Raccomandazione UE n. 134/2003 Il consiglio dell’U.E. invita gli stati membri a promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori autonomi, individuando tra i settori ad alto rischio “ l’edilizia” sia per il numero elevato di lavoratori autonomi sia per la maggiore esposizione ai rischi in relazione allo svolgimento del proprio lavoro.
Patto per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Attivazione di controlli integrati tra tutti gli organi di vigilanza per il rispetto della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro con quella afferente la disciplina della regolarità dei rapporti di lavoro.
LAVORATORE AUTONOMO II “lavoratore autonomo” operante in edilizia è una definizione frutto del recepimento di direttive comunitarie da “ self-employed person” (D.Lgs.vo 494/96). Nella stessa direttiva cantieri tale figura veniva definita per effetto di esclusioni, individuando una persona diversa da quelle di cui all’art.3, lettere a) e b), la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera.
Lavoratore imprenditore di se stesso Soggetto produttivo che con il TU si ritrova per la prima volta ad essere coinvolto in un sistema cautelare e garantista che ne ha limitato il campo d’azione inserendolo, anche se alle volte in maniera residuale, in un quadro di gestione delle responsabilità del cantiere.
Status di lavoratore autonomo Nota 418 del 2001 MLPS l’imprenditore artigiano potrà definirsi “impresa” quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà come datore di lavoro “ lavoratore autonomo” quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all’attività di cantiere.
IMPRESA Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilati costituisce impresa
CHI E’ ? Secondo quanto previsto dall’art. 89 comma1 lettera d) del D.Lgs.vo 81/2008, il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Tale definizione non trova una paritaria equivalenza all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 2222 cc e art.2,3,4 L.443/1985 Il lavoratore autonomo che opera in edilizia così come definito dal D.Lgs.vo 81/08 è rappresentato da Ditta individuale artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti, senza l’ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura ( nemmeno familiari).
Limiti d’azione Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Il legislatore utilizza il termine “contribuisce” in quanto le opere che in edilizia possono essere realizzate senza disporre che della propria forza lavoro e mediante l’esclusiva organizzazione del proprio tempo sono alquanto limitate.
Imprese e lavoratori autonomi La presenza dell’artigiano nei cantieri non può prescindere da quella di un altro soggetto imprenditoriale maggiormente organizzato e strutturato.
CASO A Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze e attrezzature. La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli art. 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.lgs.vo 81/08.
CASO B Lavoratore autonomo al servizio di altra impresa esecutrice: 1. l’autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa e pertanto la situazione è regolare; 2.l’autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la sua attività con vincolo di subordinazione e deve essere regolarmente assunto dall’impresa esecutrice. L’assunzione non costituisce impedimento al mantenimento della posizione “autonoma” se la stessa è di natura prevalente.
PSEUDO ARTIGIANO Il rapporto di lavoro di natura subordinata con l’autonomo (pseudo artigiano) fa insorgere in capo al datore di lavoro di fatto dell’impresa esecutrice tutti gli oneri e obblighi connessi: oneri previdenziali, assicurativi contributivi, retributivi e le tutele per la salute e sicurezza proprie del lavoro subordinato.
CASO C Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale. In questo caso la situazione è irregolare: il contraente assume anche in questo caso gli oneri e la responsabilità quale datore di lavoro.
Caso D Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine. 1.L’esecuzione dell’opera viene suddivisa in singole lavorazioni ognuna delle quali assegnata a un singolo autonomo che la realizza in piena autonomia organizzativa. ( situazione potenzialmente regolare)
CASO D 2. le singole lavorazioni vengono in concreto svolte da più autonomi. Se non è rilevabile in modo chiaro ed inequivocabile la preminenza di un autonomo rispetto agli altri, risultano corresponsabili e quindi tutti datori di lavoro di fatto. Ad es. posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con identici contratti, che però di fatto svolgono l’attività in collaborazione.
CASO D 3. le singole lavorazioni non possono di fatto essere portate a termine in piena autonomia.
DURC Il MLPS con la circolare n. 5/2008 superava il precedente orientamento (esclusione dell’artigiano senza dipendenti dall’obbligo del DURC, note del 5 e 22 dicembre 2005) stabilendo la sussistenza dell’obbligo del DURC anche per i lavoratori autonomi, ancorchè privi di dipendenti nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia.
Impresa Il lavoratore autonomo che si avvale di un congiunto diventa impresa.
Regione Veneto-Lavoratori autonomi e impresa di fatto-Parere (29. 01 Tre lavoratori autonomi hanno stipulato ciascuno un contratto con il committente per effettuare contestualmente lavori di intonacatura interna di un fabbricato. Lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi che eseguono lo stesso lavoro presuppone una situazione di interdipendenza dell’uno rispetto all’altro, facendo cadere il requisito di autonomia, configurando un’impresa di fatto. Gli obblighi ricadono su chi di fatto abbia posizione di preminenza nell’organizzazione del lavoro.
Sentenza n.1770 del 2009 Nomina del coordinatore in presenza di lavoratori autonomi. Sez. IV Corte di Cassazione Penale conferma la condanna inflitta dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello ad un committente per non aver nominato il coordinatore per la sicurezza per lavori di ristrutturazione in presenza di due lavoratori autonomi.
Infortunio mortale di uno dei due autonomi La sentenza equipara i lavoratori autonomi alle imprese ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, ritenendo dalla lettura sistematica del TU, l’opportunità del coordinamento di lavoratori autonomi in cantiere dove possono svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali.
Risposta a quesito Reg. Toscana (26.01.2011) Presenza in cantiere di una impresa esecutrice e un lavoratore autonomo. Non rientrando la definizione di lavoratore autonomo in quella di impresa esecutrice si ritiene che, nel caso oggetto del quesito, non sussista l’obbligo della nomina del coordinatore da parte del committente.
CIRCOLARE. N 16/2012 Verifica delle prestazioni autonome Possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature) qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. pluricommittenza
CIRCOLARE n. 16/2012 Margini di autonomia nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile. Prestazioni autonome per tutte quelle attività che intervengono nella fase di completamento dell’opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa ( lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti)
con prestazioni di lavoro di tipo autonomo CIRCOLARE n.16/2012 Realizzazione di opere strutturali del manufatto quali sbancamento, costruzioni fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere non compatibile con prestazioni di lavoro di tipo autonomo
Presunzioni Si riconduce nell’ambito della subordinazione le prestazioni di lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
Indici rilevatori della subordinazione Direttive e poteri di controllo da parte dell’impresa o di altro soggetto (es. committente) Inserimento dell’autonomo nell’organizzazione aziendale e assoggettamento al potere gerarchico Esecuzione delle lavorazioni con materiali e attrezzature dell’impresa Retribuzione fissa a scadenze prestabilite sulle ore di lavoro svolte e in base all’effettiva presenza
Indici rivelatori della subordinazione Osservanza vincolante di un orario di lavoro Mono committenza per periodi sensibili Assenza di rischio economico e di una organizzazione in capo all’artigiano
Caratteristiche lavoro autonomo L’attività esercitata consiste in un’opera o un servizio L’attività esercitata è personale Si svolge senza vincolo di subordinazione E’ eseguita dietro compenso e non con retribuzione E’ effettuata sotto esclusiva responsabilità per eventuali vizi o difformità.
Presunzioni di subordinazione Continuità della prestazione Assenza di rischio come capacità di sopportare il manifestarsi di un evento negativo di natura economica Orario di lavoro Retribuzione Rimborso spese per vitto-alloggio-viaggio
Provvedimenti sanzionatori Il disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni comporta a carico del soggetto utilizzatore oltre le contestazioni di violazioni di natura gius-lavoristica e il recupero delle conseguenti evasioni contributive, la contestazione delle violazioni di cui al TU e nello specifico l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione ed informazione.
Cassazione penale Sez.IV – sentenza n.17631 del 2009 Il coordinatore in fase di esecuzione è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla norma, si affianca a quella degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e che trattasi perciò di una posizione di garanzia autonoma indipendente, rispetto a quella pur gravante su altri soggetti.
Posizione di garanzia Ne fa discendere la sez. IV una posizione di garanzia di ampio contenuto che si estrinseca in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi, i quali ultimi sono l’espressione più evidente della connessa posizione di garanzia.