IL RAPPORTO GIURIDICO
titolari delle situazioni giuridiche RAPPORTO GIURIDICO Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto titolari delle situazioni giuridiche SOGGETTI Sono: - Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere - Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri - Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE TIPI Diritto soggettivo Diritto potestativo Potestà Attive Dare Fare Non fare Obbligo Dovere Soggezione Passive Di astensione
DIRITTI Assoluti Relativi Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere solo verso determinati soggetti Diritti della personalità Diritti reali Diritti su beni immateriali Diritti di credito
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Diritto Soggettivo Potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Diritto potestativo Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a proprio vantaggio, nella situazione giuridica di un altro soggetto
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Potestà Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui. Il titolare non è libero di fare ciò che vuole ma rimane vincolato dagli interessi legati all’esercizio della potestà Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE Soggezione Subire l’esercizio dell’altrui diritto potestativo Diritto potestativo Soggezione Es. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra persona posso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativo e l’altro comunista non potrà opporsi)
I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
SOGGETTI DI DIRITTO Persone fisiche Persone giuridiche
Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti PERSONE FISICHE Capacità giuridica Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri nascita (art. 1) Acquisto Perdita morte estinzione diritti
PERSONE FISICHE Capacità di agire Capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.) Acquisto morte inabilitazione interdizione Perdita
INCAPACITA’ ASSOLUTA Minore età Incapacità di agire totale per: Atti negoziali Atti giuridici in senso stretto Capacità di stare in giudizio Potestà dei genitori o Tutela (nomina di un tutore Quando mancano i genitori) Atti annullabili
INCAPACITA’ ASSOLUTA Interdizione giudiziale Interdizione legale Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale grave tutore annullabilità Incapacità di agire totale Sentenza costitutiva Interdizione legale Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso Incapacità per atti patrimoniali annullabilità
Infermità mentale non grave Abuso di sostanze stupefacenti INCAPACITÁ PARZIALE Infermità mentale non grave Prodigalità Abuso di sostanze stupefacenti ed alcool Inabilitazione Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Invece avrà una incapacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione. Sentenza costitutiva curatore annullabilità
INCAPACITA’ PARZIALE Minore emancipato EFFETTI: minore che ha almeno 16 anni ed è stato autorizzato dal Tribunale al matrimonio EFFETTI: Il minore emancipato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà affiancato dal curatore e con l’autorizzazione del Tribunale. Nomina di un curatore da parte del Tribunale
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ DI AGIRE Incapacità naturale Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa (es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.) Annullabilità degli atti compiuti (art. 428 c.c.) Contratti: va dimostrata la mala fede dell’altro contraente Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l’autore
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori Amministrazione di sostegno Tutela (tutore) Curatela (curatore)
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori (art. 316 c.c.) Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti disgiuntamente tra di loro (art. 320) Atti di straordinaria amministrazione sono compiuti congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare Cura dei beni
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione Infermità di mente anche parziale o temporanea Menomazione fisica o psichica Presupposti Scelta dell’amministratore Da parte del beneficiario (chi si trova nella necessità) Da parte del giudice
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno Interessato Parenti Resp. Serv. sanitari (406) Procedimento Ricorso al giudice tutelare Sente personalmente l’interessato e Nomina con decreto l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza dell’amministratore di sostegno Effetti Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto stabilito dal giudice
PERSONE GIURIDICHE Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto al perseguimento di uno scopo comune. Sono soggetti di diritto
PERSONE GIURIDICHE Tipi: a)Associazioni b) Società b) Comitati Corporazioni: complesso organizzato di persone fisiche riunite per uno scopo comune e nelle quali prevale l’elemento personale Istituzioni: complesso organizzato di beni destinati ad uno scopo e nelle quali prevale l’elemento patrimoniale a)Associazioni b) Società a) Fondazioni b) Comitati
PERSONE GIURIDICHE CORPORAZIONI Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali) ASSOCIAZIONI Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.) SOCIETÁ pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il fine Elementi comuni scopo comune (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHE Istituzioni Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo FONDAZIONI Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica COMITATI patrimonio Elementi comuni scopo (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHE Costituzione Associazioni Fondazioni Negozio di fondazione Atto di dotazione Statuto Atto costitutivo Statuto negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore negozio plurilaterale in forma di atto pubblico negozio unilaterale che attribuisce i beni atto pubblico contenente le regole di gestione dell’ente
PERSONE GIURIDICHE Riconoscimento è un elemento essenziale Per l’acquisto della personalità giuridica SI OTTIENE: Per concessione Per legge Per registrazione
Hanno la caratteristica della PERSONE GIURIDICHE Hanno la caratteristica della autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA Il patrimonio della organizzazione ed il patrimonio degli aderenti è totalmente distinto: quindi i creditori della organizzazione non potranno rifarsi sul patrimonio personale dei singoli associati I singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla organizzazione con il loro patrimonio personale Associazioni non riconosciute Società di persone Associazioni riconosciute Fondazioni Società per Azioni
PERSONE GIURIDICHE Attività Agiscono tramite gli amministratori che eseguono la volontà deliberata dall’assemblea sociale Assemblea sociale Amministratori (organi esecutivi) che rappresentano l’ente nei rapporti esterni Organi
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Associazioni dotate degli elementi delle P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma prive del riconoscimento statale Fondo comune su cui i creditori dell’ente possono trovare soddisfazione Responsabilità solidale dell’ente e di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione Autonomia patrimoniale imperfetta