IL TRUST
NOZIONE Con il TRUST un soggetto detto settlor (costituente), persona fisica o giuridica, trasferisce ad altro soggetto, detto trustee, anch’esso persona fisica o giuridica, beni mobili, immobili o mobili registrati affinché il trustee li amministri nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico secondo quanto disposto dal settlor nell’atto costitutivo del trust.
SOGGETTI SETTLOR: originario proprietario della porzione di patrimonio o di determinati beni TRUSTEE: colui a cui viene conferito il potere – dovere di gestire, amministrare e disporre dei beni, dei quali acquisisce la piena proprietà. BENEFICIARY: soggetto che il settlor vuole beneficiare in via indiretta attraverso l’istituzione del trust. Può esserci il caso in cui il settlor nomini sé stesso trustee,imprimendo al patrimonio una particolare destinazione, così come il caso in cui coincidano settlor e beneficiary.
EFFETTI I beni trasferiti non entrano a far parte del patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato non aggredibile da parte dei creditori del t., neppure in caso di fallimento e non fanno parte del regime matrimoniale o della successione del t. Non costituisce, tuttavia, nemmeno un autonomo soggetto di diritto perché la titolarità formale dei beni spetta al t. Il settlor è titolare di un’azione reipersecutoria di natura reale (c.d. tracing o following the trust) per il recupero del bene alienato dal t. a suo danno o in dispregio delle regole di amministrazione previste nell’atto costitutivo del t.
STRUTTURA Non è contratto perché l’atto costitutivo ha natura unilaterale, così come l’accettazione del trustee. Negozio a formazione progressiva: negozio istitutivo del trust (atto unilaterale di volontà) + negozio di trasferimento dei beni dal disponente al trustee con vincolo di destinazione + accettazione del trustee.
Funzioni Modalità di passaggio generazionale dell’azienda. Vantaggi per soggetti disabili, minorati, tossicodipendenti. Difendere un soggetto dai creditori.
Convenzione de l’Aja del 1 luglio 1985, in vigore dal 1 gennaio 1992. Riconosce legittimità e meritevolezza del trust. Norma di diritto internazionale privato sia per i Paesi trust che per i Paesi no trust. La legge italiana di ratifica ammette atti costitutivi di trusts regolati dalla legge inglese o da altri paesi. Trust straniero (legge straniera + criterio di collegamento)vs. trust c.d. interno (legge straniera – no criterio di collegamento). G e D > ammettono cmq trust c.d. interno.
Limiti Osservanza dei principi di ordine pubblico Tutela dei diritti e aspettative dei legittimari Similitudine sostituzione fedecommissaria