Particolari modalità di pagamento Art. 48 bis d.P.R. nr. 602 del 1973 Art. 3 l. nr. 136 del 2010
Oneri dellart. 48 bis lart. 48 bis del DPR n. 602/1973, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, leventuale inadempienza del beneficiario allobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, il pagamento deve essere sospeso e la circostanza deve essere segnalata allagente della riscossione competente per territorio, ai fini dellesercizio dellattività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Modalità attuative Ministero dell'economia e delle finanze D.M n. 40 Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. uff. 14 marzo 2008, n. 63.
Destinatari amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005).
Art. 2. Procedura di verifica 1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.articolo 4 2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Problematiche Cessione del credito a terzi
Oneri per il verificatore Non appare ipotizzabile il controllo sulla solvibilità del cedente al fine di adempiere al cessionario, dato che ai sensi dellart. 1264, comma 2, del c.c. la cessione è efficace nei confronti del ceduto dalla accettazione o notificazione
Soluzione Inserimento del divieto di cessione nel bando. Art. 1260, comma 2, c.c., le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione
Conseguenza Il cessionario può ricevere il pagamento, ma il cedente non è liberato
Mitigazione E anche possibile inserire clausole di incedibilità in relazione alla particolare caratteristica del cessionario. Esempio: ammissibile nei confronti di Istituti di credito, inammissibile nei confronti di persone fisiche
In caso di pagamento …..? In caso di pagamento nonostante esistenza di cartelle esattoriali, vi sarà, naturalmente, responsabilità amministrativa secondo i principi comuni; In caso di pagamento al cessionario, occorrerà verificare la colpa grave e la eventuale messa in scena tra cedente e cessionario per eludere i divieti di legge