ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BASSANO del GRAPPA 9 NOVEMBRE 2012 “I nuovi parametri e l’accordo con l’assistito proposto dall’Unione Triveneta” Relatori: avv. Alessandro RIGOLI avv. Antonio ROSA
Decreto Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n Decreto Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Preventivo ed Accordi col cliente: “primi” consigli per l’uso per un corretto accordo col cliente
Bozza iniziale del decreto Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali) 1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”. 3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate. Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo) 1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare. 2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale. 3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso. 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
(Conferimenti dell'incarico) CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE n. 3900 ART. 13. (Conferimenti dell'incarico) 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
ACCORDI TRASPARENTI Aiutare a fare chiarezza sugli accordi tra avvocato e cliente, questo è lo scopo di questo vademecum che abbiamo predisposto per i nostri clienti “I sedici Consigli dell’Ordine aderenti all’Unione Triveneta con questa operazione vogliono promuovere un insieme di iniziative per migliorare la relazione avvocato-cliente nell’ambito della chiarezza informativa e per condurre il cliente a fare scelte contrattuali consapevoli. Per questa ragione consigliano di adottare i modelli contrattuali che ti vengono proposti e per facilitarne la loro comprensione hanno predisposto questo documento.”
Disposizioni temporali I parametri si applicano alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM 140/2012 23 AGOSTO 2012 Le disposizioni su accordi e preventivi sono invece in vigore col DECRETO LEGGE n. 1/2012 “In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.” per gli incarichi assunti dal 25 GENNAIO 2012
La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 17406, depositata il 12 ottobre 2012 (conforme alla sentenza n. 17405/2012), ha affermato il carattere retroattivo dei criteri parametrici di liquidazione del compenso degli avvocati, stabiliti con il recente decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, n. 195. Ne consegue che i nuovi parametri saranno applicabili anche nel caso in cui la prestazione dell'avvocato sia iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale e quindi si sia svolta, almeno in parte, sotto il regime delle vecchie tariffe ormai abrogate. Le vecchie tariffe continuano ad applicarsi per gli incarichi completati prima del 23 agosto
Il preventivo di massima In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Attività propedeutica alla formulazione del preventivo Verificare preliminarmente l’insussistenza di cause di INCOMPATIBILITA’ con il potenziale cliente che lo richiede Dare INFORMATIVA sulla privacy e sul trattamento dei dati personali Come DETERMINARLO: la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Oggetto: vertenza contro ......................., avente ad oggetto........................................................... ed avente valore ............................ Con la presente ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per l’attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l’incarico che intende affidarci: a) quanto ad euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010, b) quanto ad euro ..................... per la fase di studio della controversia. c) quanto ad euro ....................., per la fase introduttiva del procedimento, d) quanto ad euro ..................... per la fase istruttoria, e) quanto ad euro ..................... per la fase decisoria, E così complessivamente per le fasi sub b),c),d) ed e) euro ………… oltre contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Ogni altra spesa (ad esempio contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) sarà a Vs. carico. In caso di conciliazione della controversia i compensi devono intendersi aumentati del 25 per cento per le fasi espletate, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Lo Studio si riserva di concordare un aumento del 12,5% sul compenso dovuto, per spese generali di organizzazione e gestione dello studio. Il presente preventivo può essere suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi preventivate.
Non è prevista la forma scritta per la redazione ma l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Come evitare la “CONCORRENZA SLEALE sui preventivi” ? la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera Come garantire la “RISERVATEZZA” della proposta al cliente da parte del professionista contenuta nel preventivo? provando ad inserire una clausola del tenore : “Il presente preventivo è riservato ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a terzi o la sua diffusione”
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 – Art. 9 Comma 4. L’accordo LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 – Art. 9 Comma 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività' professionale.
Art. 2233 cc Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1) ----- (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.".
l'avvocato dopo aver fornito un preventivo di massima delle spese da sostenere conclude in forma scritta il contratto (comprensivo delle clausole sui compensi e dell’informativa sulla complessità dell’incarico) con il proprio cliente e questo contratto vincolerà le parti; il contratto avvocato-cliente vincolerà anche il giudice in una causa tra l'interessato e il professionista, il quale agisca per il recupero del credito. in causa tra cliente ed avvocato il giudice accerterà se c'è un contratto e, in caso positivo, applicherà quell'accordo, a meno che sia invalido o nullo o annullabile; inapplicabilità al contratto dell’art l'art. 10 (riduzione del compenso per domanda inammissibile, improcedibile o improponibile o condanna ex art. 96 cpc) dell’art 4 comma 6 (valutazione negativa sul compenso per l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli); prevedere espressamente nel contratto (perché sono norme che se non pattuite espressamente non sarebbero altrimenti applicabili) “che se il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 % nel giudiziale o del 40% nello stragiudiziale” e prevedere la rifusione delle spese generali 12,5% o di altri criteri per quantificare il rimborso spese (es. scritturazione, trasferte ecc.); solo se non c'è un contratto, il giudice applicherà i parametri previsti dal decreto 140/2012 e tutte le norme previste del DM 140/2012.
Ricordarsi di aver regolato i rapporti per i costi del domiciliatario il compenso è unico – anche per l’incarico collegiale e non esistono più “diritti” distinti dagli “onorari” Come determinarlo? per fasi e con percentuali o importi distinti per fasi a seconda delle attività che il domiciliatario svolgerà Chi lo paga? salvo diversa pattuizione è a carico dell’avvocato e non del cliente (il domiciliatario è ritenuto “ausiliario” dell’avvocato); se posto a carico del cliente specificarne il costo nel preventivo
Contenuto dell’accordo per determinare il compenso E’ libero e lasciato alla volontà delle parti - per fasi, processuali, facendo riferimento a quelle del DM 140/2012 - orario, predeterminando il numero delle ore - analitico, per ogni singola attività - in percentuale, patto di quota lite
1) Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio Il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra è così convenuto: a) euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010; b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e così complessivamente euro …………….., oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. In caso di conciliazione della controversia il Cliente verserà quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del 40 % per la fase stragiudiziale o del 25 per cento, per la fase giudiziale oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Sarà in ogni caso corrisposto dal Cliente il 12,5% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione dello studio. 2) Spese Nei compensi di cui all’art. 1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.). Ogni spesa e costo a carico del Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dal Professionista, rifusi a semplice richiesta di quest’ultimo. 3) Informazione circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili Il Cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4) Pagamenti - clausola risolutiva espressa Il Cliente s’impegna a pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo, in conformità a quanto pattuito. (possibilità di prevedere una scaletta di pagamenti) Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista costituiscono causa di risoluzione del presente contratto ed autorizzano il Professionista all'immediata rinuncia al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore. 5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato gli importi di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale. L'Avvocato è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione eventuali somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito. 6) Polizza assicurativa
L’ indicazione della polizza Da quando diviene operante l’obbligo? Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto Pres. Repubblica 07/08/2012 n. 137, quindi l’obbligo diviene effettivo a partire dal 15 agosto 2013. L’obbligo di assicurazione slitta di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle convenzioni collettive da parte dei consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti . Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 15628 del 18 settembre 2012 La Cassazione censura la «riserva mentale» dell'architetto che, a opera compiuta, fa lievitare la parcella giudicando il compenso pattuito non più adeguato al lavoro svolto. Opportuno per questo inserire una clausola di salvaguardia per il professionista nell’accordo “Il compenso indicato può essere suscettibile di modifiche in aumento qualora le prestazioni processuali da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle a oggi ipotizzate (a titolo meramente esplicativo: proposizione di domanda riconvenzionale, intervento o chiamata in causa di terzi, necessità di dover provvedere alla riassunzione del giudizio, particolare complessità o durata della fase istruttoria oltre il numero di ….. udienze). Sarà onere del Professionista darne avviso al Cliente e sottoporgli nuovo preventivo per la modifica del presente accordo sul compenso. La mancata accettazione del preventivo, o di un nuovo accordo sul compenso, comporta il diritto per le parti di recedere dal contratto“
ufficio legale in outsourcing: l’accordo di assistenza legale stragiudiziale continuativa Oggetto del contratto: pareri, scritti e orali in ordine alle questioni giuridiche che verranno sottoposte periodici aggiornamenti normativi e giurisprudenziali assistenza nella stesura, correzione e interpretazione dei contratti consulenza e supporto in materia di diritto societario e dell'impresa consulenza rapporti con le Assicurazioni e le Banche assistenza stragiudiziale nel recupero crediti consulenza nell'instaurazione dei rapporti di lavoro assistenza nei contenziosi stragiudiziali con dipendenti assistenza nella composizione stragiudiziale di precontenziosi insorti consulenza in merito alla opportunità di avviare procedure giudiziarie Regolare nel contratto la tempistica, indicare un compenso a forfait o orario e le modalità per la rifusione delle spese
ufficio legale in outsourcing: l’accordo di assistenza legale giudiziale continuativa Opportuno pattuire l’esonero dal preventivo di massima (in quanto non necessario essendoci già l’accordo sui compensi) e l’esonero “dal rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico” per ogni singola pratica affidata (in quanto forse non necessario)
E’ ANCORA VALIDO UN CONTRATTO CHE FACCIA RIFERIMENTO “AI MINIMI TARIFFARI”? Cass. Civ., sez. II, n. 2111/2004. “Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano fatto riferimento, per la determinazione del prezzo, al contenuto di una norma di legge regolatrice di tale prezzo (nella specie, l'art. 5, comma ottavo, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899), occorre stabilire quale tipo di rinvio - fisso o mobile - esse abbiano inteso effettuare (e il relativo giudizio, trattandosi di interpretazione del contratto, è riservato al giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità nei limiti in cui è esercitatile in materia di ermeneutica negoziale); con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, dovendo il rinvio ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa sopravvenute dopo la conclusione del contratto (nella specie, l'art. 5 del D.L. cit. era stato abrogato, dopo la conclusione del contratto ma prima della decisione di merito, dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 136).”
tesi per conservare la validità dell’accordo: l’accordo tra professionista e cliente che abbia previsto un compenso che faccia riferimento ai minimi tariffari (ora abrogati) è valido, in base alla considerazione che la volontà delle parti sul contenuto economico, essendo il principale tra i criteri previsti dall’art. 2233. cc., prevale sempre su tutti gli altri. Ininfluente sarebbe pertanto l’intervenuta abolizione delle tariffe, purché sia chiara la volontà delle parti di voler farvi riferimento (rinvio fisso).
Contratto d’opera professionale: recesso anticipato “In tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto, per l’intera durata del rapporto”. (Cass. Civ. 29.11.2006 n. 25238 – Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27293). In presenza di un patto che determina in modo vincolante la durata del rapporto, escludendo il recesso salvo giusta causa, deve riconoscersi il diritto del professionista a conseguire l’intero compenso previsto nonostante il recesso del cliente (Cass. N. 1843/80). “Il Professionista può recedere dal contratto, dando ragionevole preavviso. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista dando comunicazione al cliente per iscritto, a mezzo raccomandata a/r con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal cod. di proc. civ. e sino alla nomina di altro difensore . In caso di recesso del cliente rimane l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso dovuto per l’opera già svolta” Penale? Cod. Consumo - doppia sottoscrizione col cliente - consumatore: ”Clausola vessatoria”-
Art. 3 (Attività stragiudiziale) 1. L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
Come superare l’indeterminatezza dei parametri nello stragiudiziale DM 140/2012 Art 1:1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. 19/29) Capo IV Diposizioni concernenti i notai (artt. 31/32) Facendo riferimento negli accordi alle percentuali delle vecchie tariffe. Si può pattuire un col cliente un compenso orario. (ricorda prima di determinarlo di conoscere i reali costi del tuo studio dividendoli per i 253 giorni lavorativi e poi per otto ore); difficoltà di predeterminare il numero delle ore necessarie o previste come tali