Definizione e natura giuridica del bene culturale e del paesaggio Il concetto di “patrimonio culturale”.
La definizione del bene culturale
Dalle definizioni delle leggi del 1939 ad un concetto unitario di bene culturale Fine del criterio storico-riduttivo ed estetizzante “cose di interesse storico”,“antichità e belle arti” “cose d’arte”, “bellezze naturali” Ricerca di una concezione unitaria che superi la materialità e la normatività (accezione tradizionale di cultura) Riferimento al “valore culturale” storicizzazione immaterialità
La difficile identificazione di un concetto Costituzionale di “cultura” Criteri di fondo Cultura > civiltà (crescita dell’individuo) Cultura > eredità sociale Cultura > pluralismo
La definizione di bene ambientale Differenza tra “bello d’arte” e “bello di natura” (leggi del 1939) Impostazione estetica (“non comune bellezza”, “valore estetico”, “bellezze naturali”, “quadro naturale”) Ulteriori criteri (scientifico, storico-sociale (centri storici), fruibilità pubblica (bellezze panoramiche) Evoluzione verso il paesaggio come entità storicizzata (marginalità dei beni puramente naturalistici)
L’espressione <beni culturali> è entrata nel nostro ordinamento giuridico soltanto mediante la ratifica di documenti internazionali come la Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato la Convenzione del 1972 per la protezione mondiale culturale e naturale la Convenzione del 1970 per vietare ed impedire ogni illecita importazione , esportazione e trasferimento di proprietà riguardante i beni culturali.
La “Commissione Franceschini” (l. n.310 del 1964: “indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”) Passaggio dal criterio estetico a quello storicistico Bene culturale come “testimonianza materiale avente valore di civiltà” Nozione di bene culturale comprensiva di quella di paesaggio
Il concetto di bene ambientale con la legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso) Superamento del criterio dell’esteticità Individuazione di criteri oggettivi e astratti Mancanza del criterio storico-artistico (salvo il caso delle zone archeologiche) Obbiettivo della tutela dell’integrità del territorio
Le definizioni contenute nel A Le definizioni contenute nel d.lgs. 112 del 1998 (art. 148) “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale,demo- etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà” Beni Culturali “quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali” Beni Ambientali
(Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45). Codice Urbani D. lgs. 42/2004 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45).
PARTE PRIMA - Disposizioni generali Art. 1. Principi 1 PARTE PRIMA - Disposizioni generali Art. 1. Principi 1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. (comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Le definizioni nel nuovo Codice dei beni Culturali e del paesaggio (Codice Urbani) Le definizioni di beni culturali e paesaggistici nell’art. 2 Indicazione di singole tipologie > artt. 10 e 11 (categorie generali e categorie speciali) Inserimento di nuove tipologie: le aree pubbliche ed altri oggetti di disciplina (art. 11) Mantenimento della categoria “generale-residuale” della testimonianza avente valore di civiltà (art. 2)
La natura giuridica del bene culturale
I caratteri di fondo nell’evoluzione della natura giuridica del bene culturale Rilevanza di un interesse pubblico Relazione del soggetto con la “cosa” che presenta determinati requisiti Rapporto dinamico e interattivo tra sfera della proprietà privata e sfera dell’interesse pubblico Concetto di partenza: l’interesse pubblico sui beni culturali come momento limitativo delle libere facoltà della sfera della proprietà [privata] (duplice regime “diritto della collettività”/proprietario) Inadeguatezza e insufficienza della classificazione dei beni culturali in base al solo regime proprietario Evoluzione: prevalenza della “funzione culturale” del bene
Le peculiarità della natura giuridica del bene culturale IMMATERIALITA’ Riferimento al “valore culturale” del bene e non alla sua Materialità > il bene-attività (es. le opere dell’ingegno) PUBBLICITA’ Esigenza della fruibilità dei valori culturali da parte della collettività: “il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione” (Giannini) L’assetto proprietario non incide sul se ma sul come assoggettare il bene alla fruizione collettiva SOCIALITA’ La funzione e l’interesse che il bene o l’attività determina nella collettività: l’“interesse” verso la cosa, mostrato dai consociati in un preciso contesto territoriale e storicizzato
Il fine dell’intervento legislativo rispetto alla proprietà privata (e pubblica) Garanzia di conservazione Possibilità di fruizione Bene culturale come autonomo oggetto di tutela giuridica (ininfluenza dell’appartenenza) Regolamentazione del diritto di proprietà: il migliore adattamento possibile delle diverse figure di proprietà alla funzione fondamentale del bene
Il concetto di “patrimonio culturale”
Il patrimonio storico e artistico nazionale Art. 9 Cost. Insufficienza del criterio della “territorialità” (lex rei sitae) Erroneità del criterio della “titolarità” Correttezza del concetto di “appartenenza al patrimonio nazionale” (v. Convenzione UNESCO 1970) Prevalenza del concetto di identità nazionale Profili problematici
beni culturali e dai beni paesaggistici. Art. 2. Patrimonio culturale Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
aventi valore di civiltà. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Il patrimonio culturale dell’art. 2 del Codice La definizione di beni culturali La definizione di paesaggio Generalità della definizione Innovazione Nozione “aperta”
La procedura di verifica dell'interesse culturale è stata istituita con art 12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e poi regolamentata in dettaglio con alcuni decreti applicativi. La verifica dell’interesse culturale dei beni di proprietà dello Stato, Regione, Provincie, Comuni, Città metropolitane, enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro.
VERIFICA INTERESSE CULTURALE Si tratta di un accertamento dell'interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) dei beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro
La verifica può essere effettuata d’Ufficio a cura della competente Soprintendenza o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono. L'attuale normativa stabilisce che, in mancanza di tale accertamento, tutti i beni appartenenti ai soggetti sopra indicati, la cui esecuzione risalga a più di cinquanta anni e siano opera di autore non più vivente, sono comunque sottoposti alle disposizioni di tutela. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale i beni continueranno dunque ad essere soggetti alle disposizioni in materia di tutela mentre, in caso di esito negativo, essi vengono esclusi dall`applicazione di tale disciplina.