Incentivazione all’esodo e Fondo esuberi

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Incentivazione all’esodo e Fondo esuberi gruppo UNICREDITO Incentivazione all’esodo e Fondo esuberi

LE AZIENDE DEI DUE GRUPPI INTERESSATE ALL’ACCORDO L’esodo volontario incentivato L’accordo 3 agosto 2007 sugli esodi volontari nei gruppi UNICREDITO e CAPITALIA riguarda: L’accesso al Fondo di Solidarietà (accompagnamento all’esodo) Il Fondo di Solidarietà è istituito presso l’INPS e consente di andare in pre-pensionamento, fino ad un massimo di 60 mesi prima della finestra di accesso al trattamento pensionistico dell’INPS/Inpdap INTRODUZIONE LE AZIENDE DEI DUE GRUPPI INTERESSATE ALL’ACCORDO a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 2

ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO SEZIONE 1 ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 3

ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 1 A chi interessa al personale (di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti) che cessa dal servizio per pensionamento entro il 1° gennaio 2011 avendo maturato il diritto all’accesso alla pensione (c.d. finestre) di anzianità o vecchiaia. La “finestra di uscita” è la data da cui decorre la pensione. Con la cd. Legge Maroni, dal 2008, avremo due finestre - semestrali - all’anno. La finestra è sempre successiva alla maturazione dei requisiti per la pensione Ad oggi non sono previste finestre per la pensione di vecchiaia. Quando e come presentare le domande Entro il 21 settembre 2007 per chi ha già maturato o maturi entro il 1° ottobre 2007 l’accesso alla finestra pensionistica TEMPI Entro il 31 ottobre 2007 per chi maturerà entro il 31 dicembre 2010 l’accesso alla finestra pensionistica. NOTA: la cessazione dal servizio dovrà avvenire tra il 31 ottobre 2007 ed il 31 dicembre 2010. La domanda di adesione va inserita telematicamente sul portale aziendale (gestione risorse – accordo 3 agosto 2007) quindi stampata, firmata ed inviata all’Ufficio Personale dell’Azienda di appartenenza: SITUAZIONI PARTICOLARI: possibilità per l’azienda di spostare la data di cessazione dal servizio, indicata nella domanda, per un periodo massimo di 4 mesi senza penalizzazione della misura dell’incentivo per posizioni specialistiche e commerciali. In caso di subentrate situazioni di oggettiva rilevante gravità, l’azienda potrà accogliere istanze di revoca delle dimissioni presentate. ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 1 MODALITA’ certificato ECOCERT rilasciato dall’Inps (è possibile conferire delega all’azienda per la richiesta del documento oppure rivolgersi al Patronato Inas/Cisl); in attesa del rilascio dell’ECOCERT si dovrà presentare il modello ECO rilasciato sempre dall’Inps. DOCUMENTI La domanda di accesso all’esodo incentivato vale, a tutti gli effetti, quale dimissione irrevocabile dal servizio. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 4

ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 2 Misura dell’incentivo 100% - se la cessazione dal servizio coincide con la prima finestra utile di pensionamento; 50% - se la cessazione dal servizio avviene entro il semestre successivo alla prima finestra utile; NESSUN incentivo nel caso di cessazione dal servizio in epoche successive. Modalità di erogazione ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 2 Clausola di salvaguardia La normativa di riferimento è la c.d. legge Maroni; in caso di modifiche legislative le parti daranno luogo ad appositi incontri per verificarne gli effetti ed assumere conseguenti determinazioni. Opzione per il Fondo di solidarietà I dipendenti che, entro il 31 dicembre 2010, maturano l’accesso alla finestra pensionistica (del 1° gennaio 2011), potranno scegliere di accedere, in alternativa all’Esodo volontario incentivato, al Fondo di solidarietà. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 5

ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 3 Calcolo dell’incentivo Il conteggio viene effettuato al momento della cessazione dal servizio, prendendo a riferimento l’ultima retribuzione. Esclusi: premio azienda/produttività sistema incentivante patti di non concorrenza/stabilità ( RETRIBUZIONE ANNUA LORDA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE RITENUTA FISCALE LORDA ( ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO scheda 3 Inps / Inpdap Fondo solidarietà Previden. complem. n° mensilità % Spettante (50 o 100%) x x 12 Natura dell’assegno L’assegno è tassato con aliquota del TFR (a carico dell’Azienda) e pertanto non va riportato nel modello 730 o Unico. Si ricorda, inoltre, che, come per il TFR, gli Uffici Finanziari procederanno alla RILIQUIDAZIONE dell’imposta sulla base dell’aliquota media Irpef dei 5 anni precedenti all’erogazione dell’assegno a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 6

Accompagnamento all’esodo SEZIONE 2 FONDO DI SOLIDARIETA’ Accompagnamento all’esodo a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 7

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 1 A chi interessa al personale (di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti) che maturi il diritto all’accesso alla pensione (c.d. finestre) di anzianità o vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione dal servizio e comunque non oltre il 1° luglio 2015 (ultima finestra utile). NOTA: in base alla vigente normativa (legge Maroni) per utilizzare l’ultima finestra utile bisogna aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2014. QUINDI POSSONO ACCEDERE AL FONDO ESUBERI COLORO I QUALI MATURERANNO I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 (ultima finestra 1° luglio 2015) E LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO IL 30 GIUGNO 2015. Incentivazione al Fondo Esuberi vengono riconosciute 4 mensilità erogate in un'unica soluzione unitamente al TFR. Calcolo incentivo al Fondo di Solidarietà (Esodo): FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 1 Esclusi: premio azienda/produttività sistema incentivante patti di non concorrenza/stabilità ( RETRIBUZIONE ANNUA LORDA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE Inps / Inpdap Fondo solidarietà RITENUTA FISCALE LORDA ( 4 mensilità x 12 L’assegno è tassato con aliquota del TFR (a carico dell’Azienda) e pertanto non va riportato nel modello 730 o Unico. Si ricorda, inoltre, che, come per il TFR, gli Uffici Finanziari procederanno alla RILIQUIDAZIONE dell’imposta sulla base dell’aliquota media Irpef dei 5 anni precedenti all’erogazione dell’assegno a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 8

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 2 Quanti possono accedere al Fondo Esuberi 1500 il 1° gennaio 2008; 750 il 1° gennaio 2009; 500 il 1° gennaio 2010; 250 il 1° luglio 2010. Le domande vanno presentate entro il termine inderogabile del : 31 ottobre 2007 L’accesso al Fondo di Solidarietà è alternativo all’esodo volontario (di cui alle schede precedenti) Criteri di precedenza per accedere alle prestazioni In caso di domande superiori al numero massimo previsto nell’anno (esempio nel 2008 = 1500) si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: dipendenti in servizio presso le province di Brescia, Milano, Palermo, Reggio Emilia e Roma; dipendenti prossimi alla finestra pensionistica; dipendenti che maturano per primi i requisiti per la pensione; dipendenti con maggiora età anagrafica. FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 2 NOTE I dipendenti in eccesso rispetto al numero massimo dello scaglione verranno inseriti nello scaglione successivo, ma dovranno sottostare sempre ai medesimi criteri. I dipendenti comunque esclusi dagli scaglioni previsti che, ENTRO il 31 DICEMBRE 2010, maturano l’accesso alla finestra pensionistica (del 1° gennaio 2011) potranno, in alternativa, chiedere l’incentivo all’esodo di cui alle schede precedenti. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 9

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 3 Modalita’ di presentazione delle domande le domande di accesso al Fondo dovranno contenere la data di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà al fine di permettere l’individuazione della finestra di uscita e quindi della decorrenza dell’assegno di accompagnamento. Prestazioni del Fondo di Solidarietà erogazione mensile di un assegno straordinario netto per un numero massimo di 60 mesi ; oppure erogazione – in un'unica soluzione – di un importo netto, pari al 60% del valore attuale del totale delle somme spettanti in via rateale. In questo caso viene meno il versamento a carico dell’Azienda dei contributi figurativi (33%). Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono erogate al netto dell’Irpef e non costituiscono reddito. Ciò comporta il venir meno di una serie di agevolazioni fiscali con l’unico vantaggio della non asseggettabilità di tali somme alle addizionali Irpef. FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 3 L’assegno straordinario L’Assegno Straordinario è: a carico dell’Azienda; pagato dall’INPS; decorre dal mese successivo alla cessazione dal servizio; cessa il mese precedente l’erogazione della pensione (quindi il mese antecedente la finestra) – per un massimo di 60 mesi; erogato per 13 mensilità (al 1° giorno lavorativo di ogni mese); non reversibile: pertanto ai superstiti verrà erogata la pensione INPS maturata fino a quel momento (tenendo conto della contribuzione versata durante l’erogazione dell’assegno straordinario). NOTA: si ricorda che durante l’ultimo mese di accompagnamento all’esodo il dipendente deve formalmente fare domanda di pensione all’Ente previdenziale. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 10

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 4 Misura dell’assegno L’Assegno Straordinario è pari all’importo netto della pensione che si percepirebbe al raggiungimento dei requisiti. ESEMPI: Pensione di anzianità Per un lavoratore di 57 anni e 31 di contributi (accederà al Fondo per un periodo di 4 anni) l’assegno straordinario verrà calcolato sulla base di 35 anni di contribuzione (come per la futura pensione). 1 Pensione di anzianità con il solo requisito contributivo Per un lavoratore di 54 anni e 37 di contributi (accederà al Fondo per un periodo di 3 anni) l’assegno straordinario verrà calcolato sulla base di 40 anni di contribuzione (come per la futura pensione). 2 Pensione di vecchiaia Per una lavoratrice con 55 anni e 26 di contributi (accederà al Fondo per un periodo di 5 anni) l’assegno straordinario verrà calcolato sulla base di 31 anni di contribuzione (come per la futura pensione). 3 FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 4 Caratteristiche dell’assegno L’Assegno Straordinario: NON beneficia della perequazione automatica delle pensioni, quindi rimane invariato per tutto il periodo della sua erogazione; NON dà diritto agli assegni familiari; NON dà diritto alle detrazioni fiscali; NON dà diritto alle detrazioni/deduzioni fiscali per oneri (quali interessi su mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc) se non si possiedono altri redditi validi ai fini irpef; Importante: il percettore dell’assegno straordinario che non ha redditi (escluso l’Assegno) superiori a 2.840,51 euro annui PUO’ andare a carico fiscale del coniuge o altri soggetti con obbligo degli alimenti. In questo caso beneficia delle detrazioni/deduzioni d’imposta che operano sul reddito familiare. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 11

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 5 Contributi INPS durante l’esodo Durante l’erogazione della prestazione straordinaria, il datore di lavoro versa l’intera contribuzione pensionistica, pari al 33% dell’importo lordo di riferimento per il calcolo dell’assegno stesso. Il 33% si determina con l’ultima retribuzione percepita in servizio, ragguagliata all’anno. La contribuzione del 33% è dovuta fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione; quindi i mesi intercorrenti fino alla c.d. finestra non sono coperti da contribuzione, mentre l’assegno straordinario viene erogato fino alla finestra. “RAGGUAGLIATA ALL’ANNO” vuol dire – per esempio - che se nell’ultimo mese di lavoro aumenta la paga di livello (o altro elemento della retribuzione) per un qualsiasi motivo, questa viene moltiplicata per 13 e divisa per 12. La “finestra di uscita” è la data da cui decorre la pensione. Con la cd. Legge Maroni, dal 2008, avremo due finestre – semestrali - all’anno. Ad oggi non sono previste finestre per la pensione di vecchiaia. La finestra è sempre successiva alla maturazione dei requisiti per la pensione FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 5 POSSIBILI MODIFICHE SULLE C.D. “FINESTRE” L’attuale normativa non prevede finestre di uscita per le pensioni di vecchiaia, mentre per quelle di anzianità con 40 anni sono previste 2 finestre semestrali. La legge che dovrà essere approvata dal Parlamento prevede: - l’introduzione delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia; - l’aumento delle finestre da 2 a 4 per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi. Pertanto nel caso di approvazione della suddetta legge, nel periodo tra la maturazione del diritto e la finestra (per la pensione di vecchiaia) non verrà versata alcuna contribuzione INPS. Clausola di salvaguardia La normativa di riferimento è la c.d. legge Maroni; in caso di modifiche legislative le parti daranno luogo ad appositi incontri per verificarne gli effetti ed assumere conseguenti determinazioni. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 12

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 6 Contributi versati all’estero o altre gestioni Sono utili ai fini del calcolo della contribuzione valida per il diritto alla pensione i contributi versati: nei Paesi dell’Unione Europea; nei Paesi convenzionati come Argentina, Australia, ecc.; nelle gestioni autonome come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti, ecc. Part-time: trasformazione a tempo pieno Disponibilità ad accogliere domande di trasformazione del rapporto di lavoro part-time a tempo pieno il mese precedente alla cessazione dal servizio. EFFETTI: I contributi figurativi (33%) – versati dall’Azienda – verranno calcolati sulla retribuzione a tempo pieno e determineranno una pensione più alta. Anche la misura dell’incentivo (4 mensilità) verrà calcolato sullo stipendio a tempo pieno. FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 6 Situazioni particolari L’Azienda può: differire l’accesso alle prestazioni del Fondo al successivo scaglione in caso di particolari situazioni organizzative; accogliere istanze di revoca delle dimissioni dal servizio in caso di situazioni personali di oggettiva rilevante gravità. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 13

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 7 Per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare a CONTRIBUZIONE DEFINITA (esempio Previbank) che accederanno al Fondo Esuberi con erogazione della prestazione in forma rateale, l’accordo prevede: la prosecuzione dei versamenti al Fondo: sia dell’azienda, sia del lavoratore fino alla maturazione dei requisiti per la pensione. La contribuzione del datore di lavoro non è dovuta per il periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti pensionistici e la relativa finestra; in alternativa la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico del datore di lavoro per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario. Tale somma verrà erogata: - quale incentivo all’esodo; - e ad integrazione del TFR. Previdenza integrativa NOTA: per il calcolo della suddetta somma si prenderà a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 7 Assistenza sanitaria Al personale che cessa dal servizio e fruisce degli assegni straordinari con cadenza mensile e che sia già aderente ad una forma di copertura assistenziale – A RICHIESTA – verranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria (con la Cassa Mutua “UNICA”). L’azienda continuerà a versare il proprio contributo fino alla decorrenza della pensione. Agevolazioni creditizie Il personale che cessa dal servizio e fruisce degli assegni straordinari con cadenza mensile, beneficerà, fino alla decorrenza della pensione, delle agevolazioni creditizie previste per il personale in servizio – con esclusione delle sovvenzioni. Iscrizione alla FIBA-CISL E’ importante che i lavoratori in esodo, proprio per la loro nuova situazione, mantengano il rapporto con il Sindacato per essere tutelati, informati ed assistiti. La Fiba-Cisl è presente in tutte le realtà dei due Gruppi ed è bene organizzata a livello territoriale. Le strutture INAS e CAAF della Cisl sono a disposizione dei lavoratori per dare consulenza ed assistenza sulle problematiche pensionistiche e fiscali. Prima di lasciare il lavoro chiedete di firmare la delega alla Fiba-Cisl. a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 14

Cumulo dell’assegno straordinario con redditi da lavoro NON E’ CUMULABILE Se il lavoro - dipendente od autonomo – a fronte del quale il reddito è percepito, viene prestato a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro (dal quale il lavoratore si è dimesso per accedere al Fondo esuberi). Nota: è invece consentito il cumulo per il solo lavoro autonomo con l’ex datore di lavoro. In tal caso valgono le regole che seguono. E’ CUMULABILE TOTALMENTE O PARZIALMENTE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Nella misura massima dell’ultima retribuzione mensile (ragguagliata all’anno). Quella utilizzata per il calcolo delle 4 mensilità di incentivo. Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a tale misura, la differenza viene decurtata dall’assegno straordinario. FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 8 Esempio: ultimo stipendio (ragguagliato ad anno) = € 2.000; reddito da lavoro dipendente mensile = € 2.100: l’assegno straordinario verrà decurtato di € 100. CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO L’assegno straordinario è cumulabile per l’importo corrispondente al trattamento minimo pensionistico (nel 2007 è di € 5.669,82 pari a € 436,14 per 13 mensilità) maggiorato del 50% dell’importo eccedente il minimo. L’assegno verrà – proporzionalmente – decurtato. Esempio: Importo mensile assegno straordinario: € 1.800,00; meno importo pensione minima mensile: € 436,14; quindi (1800 - 436,14): 2 = € 681,93; quindi 436,14 + 681,93 = € 1.118,07. L’importo risultante va sommato al reddito da lavoro autonomo. In questo caso l’assegno viene decurtato di 681,93. E’ importante quindi rapportare la perdita sull’assegno con il reddito da lavoro autonomo prima di decidere. IMPORTANTE Al momento dell’erogazione della pensione (dopo l’ultimo assegno mensile), il cumulo – pensione/redditi da lavoro – sarà soggetto alla normativa generale che prevede la cumulabilità per le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 15

REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ E VECCHIAIA secondo la legge attuale secondo la nuova legge in discussione al parlamento a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 16

REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 1 I REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ E VECCHIAIA CON L’ATTUALE LEGGE (c.d. Maroni) PENSIONE DI ANZIANITA' maturazione dei requisiti con 35 anni di contrib. e un età di oppure con soli contributi decorrenza pensione   uomini donne 2007 57 39 4 finestre 2008 60 40 2 finestre 2009 2010 61 2011 2012 2013 2014 62 REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 1 opzione per le lavoratrici: dal 2008 (in via sperimentale), in alternativa ai requisiti di cui sopra, possono andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, optando per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. In questo caso l'ammontare della pensione subirà una decurtazione di circa il 20%. PENSIONE DI VECCHIAIA   età anagrafica Contribuzione minima decorrenza pensione uomini donne 65 60 20 anni mese successivo eccezioni: 1) non vedenti e semivedenti (con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi), con almeno 10 anni di anzianità contributiva successiva alla cecità possono andare in pensione con 50 anni (donne) e 55 (uomini); 2) invalidi con oltre l'80% di infermità possono andare in pensione con 55 anni (donne) e 60 (uomini). a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 17

REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 2 LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ PREVISTE DALLA LEGGE “MARONI” FINESTRE PER CHI MATURA I 40 ANNI DI CONTRIBUTI maturazione requisiti decorrenza pensione con almeno 57 anni al 30-giu-08 1° gennaio 2009 31/12/2008 1° luglio 2009 a qualsiasi età 31-dic-08 30-giu-09 1° gennaio 2010 31/12/2009 1° luglio 2010 31-dic-09 30-giu-10 1° gennaio 2011 31/12/2010 1° luglio 2011 31-dic-10 30-giu-11 1° gennaio 2012 31/12/2011 1° luglio 2012 31-dic-11 30-giu-12 1° gennaio 2013 31/12/2012 1° luglio 2013 31-dic-12 30-giu-13 1° gennaio 2014 31/12/2013 1° luglio 2014 31-dic-13 30-giu-14 1° gennaio 2015 31/12/2014 1° luglio 2015 31-dic-14 maturazione requisiti : ETA' + 35 anni CTB : decorrenza pensione : 30-set-07 57 oppure 39 di ctb. 1° gennaio 2008 31-dic-07 1° aprile 2008 30-giu-08 60 1° gennaio 2009 31-dic-08 1° luglio 2009 30-giu-09 1° gennaio 2010 31-dic-09 1° luglio 2010 30-giu-10 61 1° gennaio 2011 31-dic-10 1° luglio 2011 30-giu-11 1° gennaio 2012 31-dic-11 1° luglio 2012 30-giu-12 1° gennaio 2013 31-dic-12 1° luglio 2013 30-giu-13 1° gennaio 2014 31-dic-13 1° luglio 2014 30-giu-14 62 1° gennaio 2015 31-dic-14 1° luglio 2015 REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 2 a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 18

REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 3 I REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA secondo la nuova Legge in discussione al Parlamento decorrenza dal: età minima anni contribuzione quota combinazione finestre   età contrib. con quote 40 anni di ctb 1° gennaio 2008 58 35 2 4 1° luglio 2009 59 95 60 36 1° gennaio 2011 96 61 1° luglio 2013 97 62 REQUISITI PER LE PENSIONI scheda 3 a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 19

FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 9 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER DETERMINARE: - la DATA DELLE DIMISSIONI dal servizio - il N° DI MESI per i quali si percepirà l’assegno straordinario n° massimo di mensilità di erogazione dell'assegno straordinario: maturo il diritto alla pensione di anzianità il: la mia finestra decorre dal: 60 20 luglio 2012 1 luglio 2013 partendo da giugno 2013 conteggio 60 mesi a ritroso: FONDO DI SOLIDARIETA’ scheda 9 6 mesi nel 2013 12 mesi nel 2012 12 mesi nel 2011 12 mesi nel 2010 12 mesi nel 2009 6 mesi nel 2008 e arrivo a determinare: 30 giugno 2008 posso accedere al Fondo Esuberi a partire dal 1° gennaio 2009, con un assegno straordinario per 54 mesi, cioè fino al raggiungimento della finestra del 1° luglio 2013 a cura della FIBA-CISL – Gruppo UNICREDITO pagina 20

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