Rischi interferenziali e il nuovo sistema sanzionatorio

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Rischi interferenziali e il nuovo sistema sanzionatorio ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info Rischi interferenziali e il nuovo sistema sanzionatorio

DI CHE PARLIAMO? Rapporti con l’Ente proprietario - I rapporti con l’ente proprietario; Rischi interferenziali: il DUVRI secondo le linee guida ITACA. Le responsabilità - Il sistema sanzionatorio introdotto dal nuovo Testo unico; - Responsabilità in caso di infortuni ai danni di “estranei”. - La responsabilità del S.P.P. alla luce delle sentenze della magistratura. - Analisi e discussione di casi giurisprudenziali 2010

ART 18 comma 3 TU Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 2010

DUVRI Articolo 26 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. . Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 2010

STAZIONI APPALTANTI 3. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (LAVORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 2010

ai servizi di natura intellettuale, Esclusioni del DVR  3-bis. L’obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI) 2010

ALLEGATO XI  ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella scuola)  2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.  3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.  4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.  5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.  6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  7. Lavori subacquei con respiratori  8. Lavori in cassoni ad aria compressa.  9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.  10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.   2010

LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL’ENTE PROPRIETARIO DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto DIRIGENTE SCOLASTICO (FIRMA + FOTOCOPIA) DIRIGENTE COMUNE DIRIGENTE PROVINCIA DUVRI Integrato PER RIFERIRLO ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto DUVRI sottoscritto per accettazione DUVRI ESECUTORE INIZIO LAVORI 2010

LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLSATICO Comunica i rischi derivanti Dalla proria attività ESECUTORE DIRIGENTE SCOLASTICO DUVRI Il DUVRI deve essere allegato al contratto di affidamento lavori e deve essere citato nello stesso 2010

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione determinazione costi NOVITA’ Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,…, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. 2010

COSA È L’INTERFERENZA? Interferenza è ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. LINEE GUIDA ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) 2010

RISCHI SPECIFICI Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 2010

ESEMPI RISCHI INTERFERENTI · rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; · rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; · rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; · rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 2010

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008). Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 2009

“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” 5.3.2008 “Rischi in entrata” Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; “Rischi in uscita” Rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell’attività dell’appaltatore. “Rischi da contiguità fisica e di spazio” Rischi derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori; “Rischi da commissione” Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (a differenza della ordinaria operatività dell’appaltatore) 2009

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008 la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. 2009

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a) nel cantiere si prevedono almeno una impresa affidataria e più imprese esecutrici; b) nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice, senza subaffidamenti; c) nel cantiere si prevede un’impresa affidataria e lavoratori autonomi in subaffidamento. Nel primo caso, in base al combinato disposto degli articoli 97, c.2 e 96, c.2, occorre la nomina del coordinatore per la sicurezza che redige un PSC. Negli altri casi occorre il DUVRI . 2009

I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I. Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia); Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto; Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori; Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza: - identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore - servizi igienici - refettori - viabilità interna - ecc 2009

I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione; Rischi “normati” negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione); Cronoprogramma dei lavori per l’identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro) 2009

Pretendere apposita dichiarazione DIRIGENTE SCOLASTICO 2010

LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE, CONSERVAZIONE, RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE O EQUIPAGGIAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, IL RINNOVAMENTO O LO SMANTELLAMENTO DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE, IN MURATURA, IN CEMENTO ARMATO, IN METALLO, IN LEGNO O IN ALTRI MATERIALI, COMPRESE LE PARTI STRUTTURALI DELLE LINEE ELETTRICHE E LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SCAVI DUE O PIÙ IMPRESE Niente DUVRI COORDINATORE PER LA SICUREZZA – (laureato o diplomato abilitato per la funzione) PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO 2010

ELEMENTI DEL PSC Rischi interferenziali con la scuola da valutare da parte del coordinatore mediante intervista al dirigente scolastico In caso di negligenza da parte del CSP il dirigente scolastico diffida il dirigente dell’ENTE appaltante (committente) e, in caso di ulteriore inerzia, chiede alla ASL e alla DPL di accertare la mancanza di coordinamento da parte del Coordinatore e del committente 2010

SANZIONI PENALI. NOZIONI GENERALI Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico vi sono sanzioni penali riferite a delitti (nel qual caso assumono la connotazione della reclusione e della multa) ovvero, più frequentemente (come nel T.U.) riferite a contravvenzioni, le cui sanzioni caratterizzanti sono l’arresto e l’ammenda. 2010

L’APPARATO SANZIONATORIO CONTENUTO NEL TU PUÒ DIVIDERSI IN QUATTRO FASCE nella prima vanno incluse le sanzioni più gravi nel caso in cui si contravvenga alla mancata elevazione della valutazione di rischio per imprese che svolgono la propria attività in un contesto pericoloso (sostanze nocive, incendiarie, esplosivi); 2. nella seconda si annoverano sanzioni intermedie per condotte di media gravità con previsione di sanzioni pecuniarie (ammenda) e per i casi più gravi con la pena detentiva dell’arresto sempre però in alternativa alla sanzione pecuniaria dell’ammenda; 3. una terza fascia comprende solo sanzioni penali pecuniarie (ammende); 4. nella quarta si prevedono solo illeciti amministrativi con relativa sanzione amministrativa pecuniaria 2010

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL NUOVO TESTO UNICO Nel Tu le sanzioni amministrative sono distinte in 4 aree, in base al soggetto destinatario delle medesime. Nello specifico vi sono penalità a carico di: 1) datore di lavoro o dirigente; 2) medico competente; 3) lavoratore; 4) componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci di società semplici del settore agricolo. 2010

IMPORTO DELLE SANZIONI 2010

Sentenza sull’infortunio di un alunno di scuola elementare in una struttura scolastica (Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del 31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005) I FATTI All’interno della palestra di una scuola elementare, durante una lezione di educazione motoria alla quale erano interessati gli alunni della quinta classe della stessa scuola un alunno rimaneva ferito mentre, unitamente a due compagni, spostava una porta di pallamano verso il fondo della palestra ove si trovava l’insegnante. Nel compiere tale operazione la porta si rovesciava e colpiva alla testa l’alunno il quale riportava un trauma cranico di grado A, con frattura temporale destra, secondo quanto accertato dall’ospedale ove il ferito veniva ricoverato con prognosi riservata. Le lesioni riscontrate hanno avuto durata complessiva superiore a quaranta giorni, con postumi permanenti consistenti in ipoacusia e cefalee periodiche. 2010

Sentenza sull’infortunio di un alunno di scuola elementare in una struttura scolastica (Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del 31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005) LE CAUSE i Carabinieri accertavano che la porta di pallamano che aveva colpito il giovane studente avrebbe dovuto essere fissata al pavimento mediante appositi bulloni filettati. I bulloni, tuttavia, erano stati da diverso tempo rimossi di guisa che era ormai da anni invalso l’uso di spostare le porte all’interno della palestra, secondo le contingenti necessità, sia dagli alunni che dalle varie associazioni sportive che utilizzavano tale palestra. 2010

Sentenza sull’infortunio di un alunno di scuola elementare in una struttura scolastica (Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del 31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005) LE CARENZE Gli spostamenti avvenivano secondo il giudizio di quanti utilizzavano le porte senza che alcuno avesse fornito, anche oralmente, disposizioni in merito. Si accertava, altresì, che la rimozione delle porte dai punti fissi di ancoraggio era stata conseguenza dell’allestimento nella palestra qualche anno prima di tre nuove pareti in roccia artificiale. 2010

Sentenza sull’infortunio di un alunno di scuola elementare in una struttura scolastica (Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del 31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005) L’ ACCUSA Il Procuratore sosteneva che la palestra di un istituto scolastico deve considerarsi «luogo di lavoro» e che era quindi pienamente applicabile sia l’art. 35 del decreto legislativo 626/94 che l’art. 2087 del codice civile. La porta di pallamano, secondo lo stesso, doveva necessariamente considerarsi «attrezzatura di lavoro» trattandosi di strumento utilizzato nello svolgimento di attività lavorativa. Pur essendo vero, sosteneva ancora il ricorrente, che lo studente non assumeva la qualifica di «lavoratore dipendente», è altresì però vero che tale qualifica veniva assunta dall’insegnante la quale doveva certo ritenersi, in rapporto al dirigente scolastico, lavoratore dipendente e dunque destinatario di tutte le garanzie dettate a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese quelle relative alle attrezzature a disposizione del lavoratore e nel caso di specie le porte di pallamano 2010

LA SENTENZA Secondo la Corte di Cassazione non v’è alcun dubbio circa la qualificazione di «luogo di lavoro» della palestra scolastica, in quanto luogo ove si svolge l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina di «educazione motoria», e che essa in conseguenza è soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con riferimento a tali ambienti “devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dall’art. 35 del decreto legislativo 626/94 che impongono al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute (comma 1), ma anche di attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (comma 2)”. 2010

LA SENTENZA “Se è vero, infatti, che l’alunno non può , evidentemente, essere ritenuto, con riferimento ai fatti oggetto del processo, lavoratore dipendente, e che a questo egli non può essere equiparato chè una tal equiparazione si stabilisce solo nei riguardi di studenti il cui insegnamento preveda la frequenza e l’utilizzo di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, e che dunque adoperino, in concreto, le medesime attrezzature ed impianti normalmente utilizzati dai lavoratori sul posto di lavoro, condizione che non può certo attribuirsi all’alunno infortunato, è tuttavia altrettanto vero che ciò non basta per escludere costui dalle garanzie dettate dalla citata normativa. 2010

LA SENTENZA “Lo studente , infatti, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, era tuttavia legittimamente presente nella palestra per partecipare alla lezione di educazione motoria, nel corso della quale ha patito l’incidente dal quale ha riportato lesioni, di guisa che, ove l’incidente dovesse ricondursi alla mancata osservanza, da parte del datore di lavoro e di chiunque altro abbia colposamente cooperato nella produzione dell’evento, delle norme per la prevenzione degli infortuni, eventuali responsabilità penali non potrebbero che ritenersi aggravate ai sensi della predetta normativa. lLart. 590 terzo comma, c.p. fa generico riferimento a fatti ‘commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’, senza limitarne l’applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. 2010

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 15 GENNAIO 2010, N. 1834 CONDANNA RSPP Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio. 2010

2010