Titolo II– LUOGHI DI LAVORO ing. Domenico Mannelli D.Lgs.81/2008: “unico testo sulla sicurezza sul lavoro” Titolo II– LUOGHI DI LAVORO
Contenuti Capo I Disposizioni generali CAPO II Sanzioni Articolo 62: Definizioni Articolo 63: Requisiti di salute e di sicurezza Articolo 64: Obblighi del datore di lavoro Articolo 65: Locali sotterranei o semisotterranei Articolo 66: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Articolo 67: Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio CAPO II Sanzioni Articolo 68: Sanzioni per il datore di lavoro 2009
Campo di applicazione Ai fini dell’applicazione del titolo II, si intendono per luoghi di lavoro: i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Le disposizioni del titolo II non si applicano: ai mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive; ai pescherecci. 2009
Requisiti di salute e sicurezza I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di conformità all’allegato IV, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 2009
Cosa dice l’allegato IV AMBIENTI DI LAVORO PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE PRIMO SOCCORSO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE 2009
AMBIENTI DI LAVORO Stabilità e solidità L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 2009
AMBIENTI DI LAVORO Altezza, cubatura e superficie Limiti minimi dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: altezza netta non inferiore a m 3; cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 2009
AMBIENTI DI LAVORO Altezza, cubatura e superficie Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 2009
AMBIENTI DI LAVORO Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi Vie e uscite di emergenza. Porte e portoni Scale (Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 (ex 1,50).) 2009
AMBIENTI DI LAVORO Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Microclima Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro Locali di riposo e refezione Spogliatoi e armadi per il vestiario Servizi igienico assistenziali Dormitori 2009
PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI Difesa dalle sostanze nocive Difesa contro le polveri 2009
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 2009
PRIMO SOCCORSO Pacchetto di medicazione Cassetta di pronto soccorso Camera di medicazione Personale sanitario 2009
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE Abitazioni e dormitori Dormitori temporanei Acqua Acquai e latrine Stalle e concimaie Mezzi di pronto soccorso e di profilassi 2009
Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti richiesti; le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro 2009
Locali sotterranei o semisotterranei È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche su autorizzazione dell’organo di vigilanza. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro 2009
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. arresto da sei a dodici mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro 2009
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio con la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e con la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro 2009
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