LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Entrata in vigore il 1° gennaio 1948
Sul piano politico riconosce la sovranità del popolo; LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA è democratica per due motivi: Sul piano politico riconosce la sovranità del popolo; Sul piano sociale, civile ed economico riconosce i diritti dei cittadini.
LA COSTITUZIONE E’ LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Perché contiene i principi su cui si regge lo Stato, le norme che ne regolano la vita, i diritti fondamentali dei cittadini.
I suoi articoli hanno un valore vincolante per tutte le altre leggi dello Stato. Se queste sono in contrasto con una norma costituzionale, vengono dichiarate illegittime e nulle (cioè inesistenti) dalla CORTE COSTITUZIONALE, un organismo istituito dalla stessa Costituzione per la sua tutela.
LA COSTITUZIONE SI DIVIDE IN 3 PARTI: PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
PRINCIPI FONDAMENTALI Nei primi 12 articoli della Costituzione sono enunciati i PRINCIPI FONDAMENTALI: Di DEMOCRAZIA (libere elezioni, suffragio universale, libertà di opinione, tutela delle minoranze…). Di LIBERTA’ dei singoli cittadini nell’esprimere la propria personalità. Di UGUAGLIANZA: non sono ammesse discriminazioni di religione, sesso, razza. Di INTERNAZIONALISMO come superamento del nazionalismo (che ha portato al fascismo) e adesione ad organismi internazionali.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Questa parte si divide in 4 sezioni: Alla base dei rapporti civili sta la libertà fisica che si realizza nella libertà personale: (art. 13-18) libertà di domicilio, circolazione sul territorio statale, espatrio, riunione e associazione. (Art. 21-27) libertà di pensiero, diritto di difesa e di essere considerati innocenti sino a condanna definitiva. Alla base dei rapporti etico-sociali vi è la tutela della famiglia (art. 29) della salute (art. 32) e dell’istruzione (art. 33).
Alla base dei rapporti economici vi è la tutela del lavoro (art Alla base dei rapporti economici vi è la tutela del lavoro (art. 35) del diritto di sciopero (art. 40) e del risparmio (art. 47). Alla base dei rapporti politici vi è il diritto di voto attivo, cioè di eleggere (art. 48) e di voto passivo, cioè di essere eletti (art. 51). Vengono poi elencati i doveri dei cittadini: difendere la patria con il servizio militare (art. 52), pagare le imposte (art. 53) essere fedeli alla Repubblica (art. 54).
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Questa parte è divisa in 6 sezioni ed è la più lunga; essa è dedicata alla struttura dello Stato.
LA REPUBBLICA E’: Democratica (dal greco démos=popolo e cratìa=potere) perché il potere è del popolo che lo esercita direttamente con il referendum (art. 75) o indirettamente per mezzo dei suoi rappresentanti. Parlamentare: il primo organo dello Stato è il Parlamento, il quale è composto da una CAMERA dei DEPUTATI e da un SENATO DELLA REPUBBLICA (bicameralismo). Deputati e senatori vengono eletti a suffragio universale maschile e femminile (età minima: 18 anni e 25 anni)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art dell’83 al 91) E’ eletto dai deputati, dai senatori e dai rappresentanti delle regioni italiane. La sua carica dura 7 anni, può essere rieletto, deve avere compiuto 40 anni ed essere cittadino italiano. Rappresenta e salvaguarda l’unità dello Stato. Firma le leggi perché entrino in vigore (può rimandarle alle Camere). Nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri. Può sciogliere le Camere e indire nuove elezioni.
IL GOVERNO (art. dal 92 al 100) E’ L’ORGANO CHE DETIENE IL POTERE ESECUTIVO (applicare e far rispettare le leggi). Deve ricevere la “fiducia” di entrambe le Camere per esercitare i suoi poteri. Deve organizzare e controllare l’amministrazione pubblica dello Stato (Ministeri).
LA MAGISTRATURA (art. dal 101al 113) E’ IL QUARTO ORGANO DELLO STATO. La Costituzione ne pone in evidenza l’assoluta indipendenza dagli altri poteri; perciò i suoi organi vengono nominati per concorso e non per elezione. I Magistrati amministrano la giustizia nel nome del popolo italiano e devono sempre motivare le loro sentenze.
REGIONI, PROVINCE E COMUNI (art. dal 114al 133) La Repubblica che è “una e indivisibile” (art. 5) riconosce e promuove le autonomie locali, realizzando così il decentramento. Regioni, province e comuni possono emanare leggi su alcune materie (art. 117) che hanno valore solo sui rispettivi territori e non devono essere in contrasto con quelle dello Stato. I rispettivi rappresentanti sono eletti dal popolo.
LA CORTE COSTITUZIONALE (art. dal 134 al 139) E’ UN ORGANISMO COMPOSTO DA 15 GIUDICI CON IL COMPITO DI DIRIMERE I CONFLITTI TRA I POTERI DELLO STATO e di verificare che non vi sia contrasto tra le leggi ordinarie e la Costituzione. Dettate le norme della revisione della Costituzione (art. 138), nell’ultimo articolo (art. 139) viene dichiarato :“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.