Corso di formazione per amministratori di sostegno Udine 2008

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Corso di formazione per amministratori di sostegno Udine 2008 LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA c.beraldo

SONO FENOMENI NEUTRALI E IMMOBILI PERCHE’ INSERITI IN I FENOMENTI ORGANIZZATIVI NON SONO FENOMENI NEUTRALI E IMMOBILI PERCHE’ INSERITI IN CONTESTI SOCIALI, CULTURALI, ECONOMICI E NORMATIVI MAI STATICAMENTE DEFINITI

SISTEMI DI AIUTO INFORMALE (parentela, vicinato, amici) QUASI FORMALE (associazioni varie, singoli volontari, badanti,….) FORMALE (servizi strutturati) di CONNESSIONE (mette in rete i sistemi sopra indicati) I sistemi di aiuto, di fatto, sono interdipendenti e vengono attivati secondo il bisogno, il tipo di problema, i valori e le norme sociali presenti in un determinato contesto, ecc.

Tipologia dei problemi e diversi contenuti professionali nell’aiuto Problemi a basso contenuto professionale (transizione lungo il ciclo della vita); Problemi a medio contenuto professionale (es. tensioni coniugali o sociali, minori privi di sostegno genitoriale); Problemi ad alto contenuto professionale (es. patologie specifiche – sanitarie o psico/sociali)

LINEE DI TENDENZA DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI CRESCENTE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO, CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AL PRIVATO-SOCIALE E ALLE DIVERSE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. MOBILITAZIONE DELLA COMUNITA’ FINALIZZATA ALLO SCAMBIO E ALL’AIUTO RECIPROCO PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA CONVIVENZA SOCIALE. NUOVO EQUILIBRIO TRA SERVIZI PER TUTTI (PRINCIPIO UNIVERSALISTICO) E SELETTIVITA’ INTESA COME REGOLAZIONE DELL’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN BASE A SPECIFICHE CONDIZIONI DI BISOGNO E DI REDDITO.

IN QUESTI ULTIMI ANNI VI E’ STATA UNA GRANDE ENFASI A CONCETTI COME: SUSSIDIARIETA’ GOVERNANCE COMMUNITY CARE WELFARE COMMUNITY WELFARE SOCIETY CAPITALE SOCIALE WELFARE MUNICIPALE LAVORO DI RETE LAVORO DI COMUNITA’ EMPOWERMENT ………………………

NORMATIVA NAZIONALE (ed europea) DI RIFERIMENTO Legge 328/2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questa legge definiva le finalità, i soggetti, gli strumenti pianificatori e l’articolata organizzazione dei servizi e degli interventi da realizzare territorialmente.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3: con titolo “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“. Ridefinisce funzioni e compiti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. In particolare, per quel che riguarda il sistema dei servizi socioassistenziali e sanitari, tale legge definisce: a legislazione concorrente la tutela della salute (nelle materie a legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato); a legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; a potestà legislativa delle Regioni la pianificazione e l’organizzazione dei servizi socioassistenziali.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000: definisce i diritti politici, civili e sociali dei cittadini europei e di coloro che nel territorio dell’Unione risiedono.

LEGISLAZIONE REGIONALE Legge regionale 19 maggio 1988, n.33: Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tale legge definiva obiettivi, criteri e modalità per la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi socio-assistenziali sul territorio regionale. Individuava altresì i soggetti che concorrevano alla realizzazione del sistema socio-assistenziale (Comuni. Comunità montane, Province, Unità Sanitarie locali, Consorzi di enti territoriali, I.P.A.B., Cooperative, Associazioni…..ecc..) e i destinatari: cittadini residenti, stranieri con permesso di soggiorno, stranieri occasionalmente presenti bisognosi di interventi urgenti. Stabiliva che, agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti poteva essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni …..in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Doveva avere validità triennale (1988-1990), in realtà la sua validità è proseguita nel tempo. (questa legge è stata “superata” dalla recente legge regionale n.6/2006)

servizio di pronta accoglienza; gruppi famiglia; gruppi appartamento; Decreto del Presidente della Giunta 14 febbraio 1990, n.083: Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell’articolo 15 della l.r. 19 maggio 1988, n.33. Regolamenta i requisiti strutturali, funzionali, assistenziali, che le diverse strutture di accoglimento residenziale devono possedere per essere autorizzate al funzionamento e poter accogliere le persone con specifici problemi e disagi . Per i minori sono previste diverse tipologie di servizi residenziali: servizio di pronta accoglienza; gruppi famiglia; gruppi appartamento; comunità-educativo-assistenziale; comunità alloggio. E’ questo un regolamento in fase di revisione (già modificato per le strutture residenziali per la disabilità). Il nuovo Regolamento deve raccordarsi, oltre che con l’evoluzione organizzativa e funzionale dei servizi, anche con il D.M. 21 maggio 2001, n.308 concernente i “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a cicli residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.11 della L.8 novembre 2000, n.328”.

Legge regionale 30 agosto 1994, n Legge regionale 30 agosto 1994, n.12: Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale…. Da porre in evidenza: la sottolineatura data alla gestione integrata delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, mediante apposite intese di programma (art.4); la rilevanza assegnata al “Distretto” quale struttura operativa mediante la quale l’Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. Il Distretto viene altresì definito centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell’A.S.S. sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi sanitari e socio assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all’art.19 della l.r. 19 maggio 1988, n.33 e successive modificazioni (art.21).

Questa legge specifica, in particolare, che : Legge regionale 19 dicembre 1996, n.49: Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria. Questa legge specifica, in particolare, che : a) nell’ambito territoriale di ciascun distretto è istituita l’assemblea dei sindaci o loro delegati, che elegge al suo interno il presidente e alla quale prendono parte il direttore generale dell’A.S.S. o suo delegato, il responsabile di distretto, il coordinatore del servizio sociale di base (successivamente sostituito con il responsabile del Servizio sociale dei comuni) e il coordinatore dei servizi sociali dell’A.S.S. se esistente. Compito dell’assemblea dei sindaci è: definire i programmi di attività del servizio sociale di base nonché promuovere e coordinare le forme e le modalità più idonee per la gestione delle restanti attività socio assistenziali di competenza dei Comuni facenti parte del territorio di pertinenza; verificare, in materia sanitaria, l’andamento generale delle attività e i livelli di assistenza assicurati dal distretto di pertinenza.

b) il distretto è la sede dell’integrazione dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali, entro cui, attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale, vengono elaborate in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione sociosanitaria: prevenzione ed assistenza materno-infantile; assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; tutela della salute delle persone anziane; cura e recupero dei soggetti malati di mente; cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti; situazioni di non autosufficienza, temporanea o permanente, derivanti da patologie diverse. Le conseguenti attività di competenza, rispettivamente, del settore socio assistenziale e di quello sanitario sono definite, sul piano istituzionale, mediante intese di programma.

La legge ridefinisce inoltre l’organizzazione del Legge regionale 9 settembre 1997, n.32: Modifica dell’assetto del dipartimento regionale dei servizi sociali …..e altre norme in materia di sanità ed assistenza. Questa legge, oltre a ridefinire, dal lato organizzativo, i Servizi della Direzione Regionale della sanità e delle politiche sociali, riprecisa l’articolazione del sistema socio-assistenziale regionale (come in precedenza definito dall’art.18 della l.r. 33/88) indicando due livelli organizzativi: un primo livello, costituito dai servizi e dalle prestazioni di base, riferiti alle funzioni di analisi della domanda sociale, segretariato sociale, pronto intervento assistenziale, presa in carico del caso, verifica dell’efficacia degli interventi; un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di area vasta, non inferiore all’ambito distrettuale, attivati ed operanti secondo modelli organizzativi definiti dalle leggi di settore. La legge ridefinisce inoltre l’organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni (per ambito distrettuale)

Legge regionale 11 dicembre 2003, n Legge regionale 11 dicembre 2003, n.19: Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia = definisce il superamento delle IPAB verso la costituzione di Fondazioni private o di Aziende pubbliche di servizi alla persona. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23: Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione. Definisce i vari livelli di pianificazione (sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale) in ambito regionale e le relative responsabilità istituzionali e strategiche: PIANO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE (triennale, approvazione da parte della Giunta Regionale) PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI (triennale, approvazione da parte della Giunta Regionale) PIANO ATTUATIVO LOCALE (triennale e annuale, approvazione da parte delle ASS) PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO (triennale e annuale, approvazione da parte delle A.O.) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ TERRITORIALI (triennale con verifica annuale, approvazione da parte delle ASS/Distretti sanitari) PIANO DI ZONA (triennale con verifica annuale, approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto)

Articolazione organizzativa del Servizio sociale dei Comuni Assemblea dei sindaci di distretto Regione Provincia Responsabile SSC Ufficio di direzione e programmazione (processi di integrazione e di pianificazione) Segreteria e coordinamento amm.vo (processi di supporto) Servizi professionali (processi primari) Gestione amm.va (processi di supporto)

A.S.S. (AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI) definizione: é un'azienda e i suoi organi rappresentativi hanno il diritto-dovere di esprimere il bisogno-sociosanitario delle comunità locali. l'A.S.S. é dotata: > di personalità giuridica pubblica > di autonomia organizzativa > di autonomia amministrativa > di autonomia patrimoniale > di autonomia contabile > di autonomia gestionale > di autonomia tecnica compiti obbligatori: assicurare nel proprio ambito territoriale livelli uniformi di assistenza sanitaria (rapportati al volume disponibile delle risorse), erogando specificate prestazioni a tutti i cittadini compiti facoltativi: assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali su delega dei singoli Comuni e con oneri a carico degli stessi.

2) COLLEGIO DEI REVISORI (verifica correttezza amministrativa della GLI ORGANI DELL'ASS 1) DIRETTORE GENERALE (coadiuvato da un Direttore Amministrativo, da un Direttore Sanitario, dal Consiglio dei Sanitari, da un Coordinatore Sociosanitario) 2) COLLEGIO DEI REVISORI (verifica correttezza amministrativa della gestione finanziaria)

Organizzazione ASS-AO Regione A.O. A.S.S. Distretti Dipartimenti Reparti e Dipartimenti Ospedalieri Sindaci (Assemblea dei Sindaci di Distretto, Conferenza dei Sindaci di ASS)

Integrazione sociosanitaria Regione Provincia (Piano Sociosanitario Regionale, (Coordinamento funzionale, Piano Sociale Regionale, Sistema Informativo e Sistema Informativo regionale e Osservatorio Sociale) Osservatorio Politiche Sociali) Fondazioni - Aggregazioni di cittadini - Scuole - Parrocchie-Oratori Cooperative Sociali - Ass.Sportive e Culturali - Ass. Volontariato Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona …………………………………… P.A.T. Distretto Sanitario A.S.S. P.d.Z. Servizio sociale dei Comuni Comuni

Strutture Organizzative ORGANIGRAMMA A.S.S. Direzione Generale Strutture Organizzative Ospedale Distretti Dip. di Prevenzione Dip. di Salute Mentale Dip. per le dipendenze Dip. Uffici Tecnici e/o Amm.vi Serv. Età evolutiva Centro di Salute mentale Rep. Ospedalieri Sert Consultorio familiare Serv. di diagnosi e cura Servizi Ambulatoriali Serv. Ambulatoriale Serv. Alcologia Comunità protetta Serv. Ass. domiciliare Centro diurno Serv. per l’handicap

AMBITI DISTRETTUALI PER ASS – FVG Ass. 1 – Triestina Distretti n.1, 2, 3, 4 (non coincidenti con le Aree del Servizio Sociale dei Comuni) Ass. 2 – Isontina Distretti n.1 (Alto Isontino), n. 2 (Basso Isontino) Ass. 3 - Alto Friuli Distretti n. 1 (Gemonese), n. 2 (Carnia) Ass. 4 - Medio Friuli Distretti n. 1 (S.Daniele), n. 2 (Tarcento), n. 3 (Cividale), n. 4 (Codroipo), n. 5 (Udine) Ass. 5 – Bassa Friulana Distretti n. 1 (Cervignano), n. 2 (Latisana) Ass. 6 – Friuli Occ.le Distretti n. 1 (Ovest-Sacile), n. 2 (Est-S.Vito al Tagliamento), n. 3 (Sud- Azzano X), n. 4 (Nord- Maniago/Spilinbergo), n. 5 (Pordenone).

Aziende Ospedaliere (autonome): Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, Azienda Ospedaliera di Pordenone . Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico: "Burlo Garofolo" di Trieste, "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano (PN), “Nostra Famiglia” (Ud).

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona Ulteriori realtà organizzative (amministrazioni pubbliche o soggetti del terzo settore) operanti nel sistema dei servizi: Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona Ministero della Giustizia (Ufficio Servizio Sociale per minorenni, Centro Servizi Sociali per adulti) Ministero dell’Interno (Ufficio Affari Sociali: Nucleo Immigrazione, Nucleo Operativo Tossicodipendenze) Ente Croce Rossa Italiana I.P.A.B. (trasformate in: A.S.P o Fondazioni) Associazioni di volontariato Cooperative sociali Organismi religiosi (Caritas,….) Fondazioni Associazioni di Promozione sociale

Sintesi della legge regionale (n Sintesi della legge regionale (n.6/2006): SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE

(art. 1):. La Regione FVG…… (art. 1): La Regione FVG……..rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi…. ……il sistema integrato di interventi e servizi sociali, ampiamente intesi e comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari

(art. 2):…… Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000 : organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché – per la gestione ed offerta dei servizi, anche gli ulteriori soggetti privati.

(art. 4): c.1 - Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione; c.2 - Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti sul territorio della regione di seguito indicate: a) cittadini italiani temporaneamente presenti; b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi; d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

(art.4) c. 3 - Tutte le persone comunque presenti sul territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L’assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 è di competenza del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento. Per l’assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza. L’assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

(art. 5): Le persone di cui all’articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale. Per garantire l’integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d’intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.

(art. 6): c.1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea; c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà; f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili; g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane; h) la promozione dell’istituto dell’affido; i) la promozione dell’amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ; j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti; k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale; l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.

(art.6) c.2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale; b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale; c) servizi residenziali e semiresidenziali; d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; e) interventi di assistenza economica.

(art. 7): I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

(art.li 8, 9, 10, 11,12): Funzioni… della Regione = pianificazione, indirizzo, definizione requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali, riparto delle risorse del fondo sociale regionale, organizzazione e coordinamento del sistema informativo regionale dei servizi sociali,……; della Provincia = partecipazione alla definizione dei piani di zona, collaborazione per la realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, studio dei fenomeni sociali…; del Comune (Comuni) = titolarità della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale; delle Aziende per i servizi sanitari = partecipazione al sistema integrato con riferimento all’integrazione sociosanitaria. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi; delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona = partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi. Possibilità di realizzazione (con enti locali o altri enti pubblici) forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.

(art.li 17, 18, 19, 20, 21): Servizio sociale dei Comuni - I Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all’autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti dei distretti sanitari. Oltre a quanto previsto, i Comuni esercitano in forma associata le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati. I Comuni determinano, con convenzione, la forma e le modalità di collaborazione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regiona

Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale. L’ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all’Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.

(art. 23): Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell’istituzionalizzazione. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.

(art. 24): Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.

Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari. E’ sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell’accordo di programma e concorrono all’attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l’accordo di programma di cui al comma 7. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

(art. 25): La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato.

(art. 29): Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie previsti nelle carte dei servizi, è istituito in ciascun Servizio sociale dei Comuni un ufficio di tutela degli utenti. Per l’esercizio delle funzioni relative a tale ufficio, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

(art. 36): La Regione individua le seguenti figure professionali sociali operanti nell’ambito del sistema integrato: a) l’assistente sociale; b) l’educatore professionale; c) l’educatore della prima infanzia; d) l’animatore sociale; l’operatore socio-sanitario e l’assistente domiciliare e dei servizi tutelari. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.

(art. 38): Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dall’Unione europea, nonché con risorse private.

(art. 41): La Regione istituisce il Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

(art. 42): La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l’omogenea applicazione territoriale

(art.li 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54): Aree di intervento del sistema integrato: famiglie infanzia e adolescenza persone anziane persone con disabilità immigrati contrasto alle dipendenze tutela della salute mentale persone a rischio di esclusione sociale persone detenute ed ex detenute persone senza fissa dimora tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città Nell’ambito del Piano sociale regionale e del Piano sanitario e sociosanitario regionale sono definite le modalità per l’attuazione delle politiche riferite alle su citate aree di intervento.

(art.li 55, 56, 57): L’integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.

(art.li 58, 59): Per contribuire a promuovere l’autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno. I Comuni, possono concedere prestiti sull’onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di povertà ed esclusione sociale, la Regione, nell’ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, promuove interventi integrati volti a perseguire, in modo coordinato e armonico, l’autonomia economica e l’inclusione sociale delle persone (residenti nella regione) Tali interventi consistono in servizi e prestazioni, nonché in interventi monetari ( reddito di base per la cittadinanza). I servizi e le prestazioni sono predisposti dal Servizio sociale dei Comuni nell’ambito di progetti personalizzati, coordinati con il reddito di base per la cittadinanza.

Il reddito di base per la cittadinanza, attivato attraverso una sperimentazione della durata di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore di apposito regolamento, è erogato dal Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con i parametri definiti dal medesimo regolamento. La sperimentazione è sottoposta a valutazione intermedia al termine del terzo anno e a valutazione finale al termine del quinto anno. Tali valutazioni sono effettuate dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 7, sono predisposte le modalità definitive di attuazione del reddito di base per la cittadinanza.

Articolazione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) nel territorio della provincia di Udine: SSC di Latisana, c/o il Comune di Latisana SSC di Cervignano, c/o il Comune di Cervignano SSC di Codroipo, c/ l’ASP – Ente Moro SSC di Udine, c/o il Comune di Udine SSC di Cividale, c/o il Comune di Cividale SSC di Tarcento, c/o il Comune di Tarcento SSC di S. Daniele, c/o il distretto sociosanitario (ASS. 4) di S.Daniele SSC di Gemona, c/o il distretto sociosanitario (ASS.3) di Gemona SSC di Tolmezzo, c/o il distretto sociosanitario (ASS.3) di Tolmezzo