Codice della Privacy e sanzioni Avv. Barbara Dani
Le sanzioni amministrative Omessa o incompleta Notificazione: Art. 163 Omessa informazione o esibizione al Garante: Art. 164 Omessa o inidonea informativa all’interessato: Art. 161 Illegittima cessione dei dati alla cessazione del trattamento: Art. 162 Illegittima rivelazione dei dati sanitari: Art. 162
Il ravvedimento operoso Art. 31 T.U. Art. 33 T.U. Misure “idonee” Misure “minime” Misure di sicurezza individuabili sulla base di soluzioni tecniche concretamente disponibili Individuate dal Disciplinare tecnico (allegato B) Responsabilità civile Ravvedimento operoso
Misure “minime” di sicurezza Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B T.U.) Adeguate periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore
Tutela e apparato sanzionatorio Apparato sanzionatorio - Art. 15 T.U. - Art. 169 T.U. Art. 169 T.U. Art. 169 T.U.: misure di sicurezza Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Il ravvedimento operoso: procedimento Accertamento del reato Provvedimento di blocco del trattamento Estinzione del reato Emanazione di prescrizioni Prosecuzione del procedimento penale Mancata adozione delle misure necessarie, riconoscimento di difficoltà nell’adempimento Proroga (non superiore a 6 mesi) Verifiche dell’organo accertante Adozione delle misure necessarie Pagamento contravvenzione Mancata adozione delle misure necessarie non giustificabile Continuazione processo penale
Il risarcimento del danno Art. 15 T.U.: “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 codice civile”. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’Art. 11. Responsabilità oggettiva Art. 2050 c.c. Inversione dell’onere della prova Attività pericolosa: dubbi interpretativi
La delega di funzioni Valutazione delle possibilità reali di attribuzione con delega delle responsabilità in ordine alla titolarità della banca dati e del trattamento Forme di delega Definizione di delega La delega deve: comportare il trasferimento di tutte le funzioni in ordine all’intero settore deputato al trattamento o alla specifica unità organizzativa che lo esegue Escludere una effettiva partecipazione del delegante all’organizzazione del lavoro Criteri di accertamento dei livelli di delega: prove testimoniali prove documentali
Le sanzioni penali Trattamento illecito o non corretto: Art. 167 Inosservanza dei provvedimenti del Garante: Art. 170 Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante: Art. 168