Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti

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Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti Massimo Maggiore Maschietto Maggiore studio legale “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Art. 62: Disposizioni normative sui termini di pagamento Direttiva 2000/35/CE DLGS n.231 2002 Art. 62 D.L. 1/2012 e Decreto Attuativo Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Recepiva la Direttiva 2000/35/CE Termini di pagamento: 60 giorni per i beni DETERIORABILI (termine comunque derogabile) No SANZIONI Nessun potere di accertamento Principi ribaditi e rafforzati dalla Direttiva 2011/7/UE Termini di pagamento deteriorabili: max 30 gg non deteriorabili: max 60 gg Sanzioni da 500 a 500 mila € Ruolo autonomo di accertamento e sanzione per AGCM “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Termini di pagamento 60 >= TMC > 60 (art. 62 comma 3 – D.M. art. 3 e 5) 60 >= TMC > 60 + altri parametri Prodotti agricoli e alimentari DETERIORABILI Prodotti agricoli e alimentari NON DETERIORABILI Max 30 gg Max 60 gg Condizioni di pagamento e termini di scadenza MASSIMI sono DEROGABILI solo in MELIUS per il CREDITORE (…) il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Termini di pagamento (art. 62 comma 3 – D.M. art. 3 e 5) I termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura Data di ricevimento della fattura Certificata da consegna a mano, invio m/raccomandata A.R., PEC, EDI o mezzo equivalente In mancanza di certezza termini di pagamento decorrono dalla data di consegna dei prodotti Sanzione amministrativa da 500 a 500 mila Euro. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. (D.M. art. 5 comma 5) “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Invio della fattura «per via elettronica» e utilizzo della PEC L’invio della fattura «per via elettronica» non è la «fattura elettronica». «La trasmissione per via elettronica della fattura… è consentita previo accordo con il destinatario» (Ex art. 21 del D.P.R. 633/1972, come modificato nel 2004) Tuttavia «… le comunicazioni […] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC)…, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo» (Ex art. 16, comma 9 del D.L. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009) Non è richiesto l’invio delle fatture da PEC a PEC anche se preferibile. “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Interessi di mora (art. 62 comma 3 – D.M. art. 6) Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Automaticamente = senza necessità di messa in mora. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6) - COME SI DETERMINA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI - Interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tasso di riferimento: tasso di interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 D.lgs 231 del 9 ottobre 2002) applicabile Per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; Per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno. Saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all’importo dovuto, al netto della maggiorazione di legge. Formula: Tasso BCE (al 1 luglio pari al 1%) + 7% + 2% (maggiorazione) = 10% Il creditore tuttavia non è obbligato a richiederli Si prescrivono in 5 anni “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Calcolo degli interessi Maggiorazione ex art. 5 Dlgs 231 Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6) Tasso BCE (attualmente 1%) + Calcolo degli interessi Maggiorazione ex art. 5 Dlgs 231 ( 7%) + Maggiorazione di Legge (2%) “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Disciplina speciale per la cessione prodotti alcolici (D.M. art. 5) Viene fatta salva la disciplina speciale dei pagamenti per i prodotti alcolici (art. 22 L. n. 28/1999 – ossia: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico). Differenze rispetto ad Art. 62: I pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi; Interessi legali corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali (tasso di mora attuale 5,75); Il mancato pagamento costituisce titolo per ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Entrata in vigore (D.M. art. 8) I termini di pagamento previsti dall’art. 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012. Si applica art. 62 24 ott marzo………..giugno……….settembre..... …novembre …….dicembre…………. Ordine Consegna merce Pagamento Non si applica art. 62 24 ott marzo………..giugno……….settembre..... …novembre …….dicembre…………. Ordine Consegna merce Pagamento “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Eccezioni che consentono di ritardare il pagamento Eccezione per inadempimento da parte del fornitore/creditore (vietato in ogni caso al cliente/debitore trattenere l’intero importo della fornitura a fronte di contestazioni solo parziali) Eccezione di compensazione: consentita la compensazione legale, anche da parte dell’acquirente (art.1243 c.c.) di crediti liquidi ed esigibili (la facoltà di compensazione può essere esclusa per disposizione contrattuale) Eccezione di non imputabilità: impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012

Pratiche commerciali scorrette relative ai pagamenti Esclusione applicazione di interessi Imposizione di clausole che impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura Facoltà ma non obbligo per il venditore di emettere fattura a fine mese nel caso di consegna di più quote dello stesso ordine nel corso del mese Trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazione solo parziale “Aspetti applicativi dell’articolo 62 sulla disciplina delle relazioni commerciali” - Milano, 9 ottobre 2012