La movimentazione manuale dei carichi DOTT. ADRIANO PAPALE
Movimentazione manuale di carichi Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cinque articoli (articoli 167 – 171) ed un allegato (Allegato n. 33) regola la prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi riportando quanto già era stato recepito in precedenza con il Titolo V del Decreto Legislativo 626/94, e cioè la direttiva della Comunità europea 90/269 che definisce le “prescrizioni minime concernenti la movimentazione manuale dei carichi che dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i lavoratori”
Art. 167 – Campo di applicazione Le norme si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi mediante operazioni/azioni di - trasporto (portare, spostare) - sostegno - sollevamento - deposizione - spinta - tiraggio di un carico ad opera di uno o più lavoratori
Definizione di “movimentazione manuale dei carichi” La definizione di “movimentazione manuale dei carichi” è quella riportata all’art. 167, comma 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008 “Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori,comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”
Patologie da sovraccarico biomeccanico Il comma 2, lettera b dell’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 definisce patologie da sovraccarico biomeccanico le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro - EVITARE la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi - FORNIRE ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio - ORGANIZZARE i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia il piu’ possibile sicura e sana
Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori - 2 Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei detti carichi, in base all’Allegato XXXIII. - 3 Nel caso in cui la necessita’ di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu’ possibile sicura e sana.
Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro Nei casi in cui la movimentazione manuale di un carico non possa essere evitata, il DDL provvedera’: - alla VALUTAZIONE del rischio - all’ ADOZIONE delle misure necessarie per ridurre il rischio alla SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 169 – Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni su: - PESO DEI CARICHI - caratteristiche dei carichi da MOVIMENTARE (es.: carico a collocazione eccentrica, etc.) - RISCHI
D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIII 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
1. Caratteristiche del carico La movimentazione manuale di un carico puo’ costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti: il carico e’ troppo pesante (kg 30); e’ ingombrante o difficile da afferrare; e’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; e’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; puo’, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto Lo sforzo fisico puo’ diventare un rischio se: ECCESSIVO COMPORTA MOVIMENTI DI TORSIONE DEL TRONCO COMPORTA MOVIMENTI BRUSCHI DEL CARICO ESEGUITO CON POSIZIONE INSTABILE DEL CORPO
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare la possibilita’ di rischio se: SPAZIO INSUFFICIENTE PAVIMENTO INADEGUATO DISLOCAZIONE INADEGUATA DISLIVELLI, SCALE INSTABILITA’ MICROCLIMA INADEGUATO
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ L’attivita’ puo’ comportare un rischio se: SFORZI FISICI FREQUENTI O PROLUNGATI TEMPI DI RIPOSO INSUFFICIENTI DISTANZE TROPPO GRANDI RITMO DI LAVORO IMPOSTO
5. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Il lavoratore puo’ correre un rischio se: INIDONEO FISICAMENTE INDOSSA ABBIGLIAMENTO INADEGUATO INSUFFICIENTEMENTE FORMATO
GERARCHIA D’AZIONE ANNULLAMENTO Automazione RISCHIO Ausiliazione Valutazione rischio residuo ABBATTIMENTO RISCHIO Interventi organizzativi Sorv. Sanitaria / Formazione
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