La Costituzione della Repubblica Italiana

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Transcript della presentazione:

La Costituzione della Repubblica Italiana STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Prima della Costituzione attuale vigeva lo Statuto Albertino: Carta costituzionale emanata dal re di Sardegna, Carlo Alberto il 4 marzo 1848 e rimasta in vigore come legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1° gennaio 1948.

Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia Carignano (1798-1849), re di Sardegna concesse lo Statuto, detto dal suo nome Albertino

Statuto Albertino Art. 1 = la Religione Cattolica, Apostolica Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Art.2 = lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario. Art.3 = il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalla camera del Senato e dei Deputati. Art.5 = la persona del re è sacra ed inviolabile. Art.6 = il re nomina tutte le cariche dello Stato. Art.7 = il re solo sanziona le leggi e le promulga. Art.10 = la proposizione delle leggi apparterrà al re e a ciascuna delle due Camere. Art.26 = la libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto se non mai nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Art.27 = il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge e delle norme che essa prescrive.

Elaborata da un’assemblea di rappresentanti popolari STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE Concesso dal sovrano Elaborata da un’assemblea di rappresentanti popolari Forma di governo Monarchia costituzionale Repubblica Parlamentare Capo dello stato Re Presidente della Repubblica Potere esecutivo Governo Potere legislativo Parlamento: deputati eletti dai cittadini maschi più ricchi; senatori di nomina regia Parlamento: deputati e senatori eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto rispettivamente i 18 e i 25 anni Potere giudiziario Magistrati di nomina regia Magistrati vincitori di pubblici concorsi Tipo di Costituzione Flessibile (si può modificare come qualsiasi legge dello Stato) Rigida (si può modificare solo seguendo una particolare procedura)

Repubblica o Monarchia? 2 giugno 1946 Il popolo italiano va alle elezioni per due precisi motivi: 1. Scegliere attraverso un Referendum la forma di governo: Repubblica o Monarchia

Il 2 giugno 1946 L’Italia è una Repubblica con il 54,3% dei suffragi. l’Assemblea Costituente nomina: Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato. Una commissione di 75 deputati per elaborare una Costituzione più moderna dello Statuto Albertino perché più aderente alla nuova società. Infatti… Il 2 giugno 1946

La Costituzione repubblicana rappresenta La COSTITUZIONE è il frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, composta da 556 membri eletti il 2 giugno 1946 (lo stesso giorno in cui il popolo italiano si pronunciò per la repubblica al referendum istituzionale) e presieduta da Umberto Terracini.

Il progetto, redatto da una commissione di 75 membri, fu sottoposto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea, che nel corso di 170 sedute esaminò 1663 emendamenti; la votazione per l'approvazione del testo definitivo ebbe luogo il 22 dicembre 1947.

La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola, e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente, Umberto Terracini

Firma della Costituzione Italiana La Costituzione italiana fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Firma della Costituzione Italiana

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 139 ARTICOLI PRINCIPIO DEMOCRATICO INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA DIRITTO-DOVERE AL LAVORO PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 7. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA 8. LIBERTÀ RELIGIOSA 9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 10. TUTELA DEGLI STRANIERI 11. TUTELA DELLA PACE 12. LA BANDIERA PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 – 12 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE PRIMA ART. 13 – 54 ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA PARTE SECONDA ART. 55 – 139

Presidenti della Repubblica Italiana Enrico De Nicola 1946-1948 Luigi Einaudi 1948-1955 Giovanni Gronchi 1955-1962 Antonio Segni 1962-1964 Giuseppe Saragat 1964-1971 Giovanni Leone 1971-1978 Sandro Pertini 1978-1985 Francesco Cossiga 1985-1992 Oscar Luigi Scalfaro 1992-1999 Carlo Azeglio Ciampi 1999-2006 11. GIORGIO NAPOLITANO 2006-2013 2013…….

Principi Fondamentali di … DEMOCRAZIA Trovano attuazione in una serie di norme costituzionali quali: - libere elezioni - pluralità di partiti - suffragio universale - uguaglianza dei cittadini - rispetto di ogni opinione - ecc. ecc. Es.: Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione LIBERTA’ Sono presenti in molte disposizioni che fissano chiaramente il riconoscimento dei diritti. Es.: Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. UGUAGLIANZA Questo principio è solennemente fissato dall’ Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …

Art.11

LA LIBERTA' PERSONALE Inviolabilità del domicilio (art. 14) Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15) Diritto di circolazione e di soggiorno (art. 16) Libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21) L’art. 14 afferma che nessuno può eseguire ispezioni o perquisizioni o anche semplicemente entrare in casa di un cittadino, se non è autorizzato dalla Magistratura nei casi previsti dalla legge. Art. 15: soltanto la magistratura può autorizzare l’intercettazione di comunicazioni private (lettere, telefonate, ecc… Art. 16: ogni cittadino può circolare liberamente sul territorio nazionale e scegliere il luogo del suo soggiorno o abitazione. Art. 21. Ogni cittadino può esprimere le proprie opinioni con parole, scritti, in televisione o con altri mezzi. Nel caso queste risultino offensive o pericolose (insulti, calunnie) si potrà chiedere alla Magistratura la ritrattazione pubblica o il risarcimento dei danni subiti.

LA LIBERTA' RELIGIOSA (art. 19) Tutti i cittadini possono praticare e fare propaganda religiosa in privato o in pubblico, in qualsiasi forma.

LA LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE (Articoli 17 –18) Per riunione s’intende un raggruppamento temporaneo che può aver luogo in pubblico o in privato (comizio, manifestazione). Le associazioni possono essere: religiose, sindacali, politiche. Non si possono costituire associazioni segrete. Tutti i cittadini possono costituire dei Partiti.

La libertà politica L’art. 48 afferma che il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini, uomini e donne, maggiorenni (SUFFRAGIO UNIVERSALE) Il suffragio universale maschile fu istituito in Italia nel 1912, quello femminile nel 1946

Il diritto all'istruzione Art.33 L'arte e sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L’istruzione inferiore, impartita per otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. art. 34

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RAPPORTI ECONOMICI La Costituzione prevede delle regole riguardanti: orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, tutela del lavoro minorile, assicurazioni per infortuni, malattie, vecchiaia, associazione sindacale, ecc. Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…”

Art. 38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale…”

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RAPPORTI POLITICI I diritti politici garantiscono la partecipazione di tutti i cittadini alle attività dello Stato. Tra i tanti si ricordano: Art. 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico…” (le donne votano per la prima volta il 2 giugno 1946)

Art. 51 “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza…”

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DOVERI DEL CITTADINO Come abbiamo appena visto, ad ogni cittadino spettano dei diritti, ma è naturale che abbia anche dei doveri da assolvere, verso lo Stato. Tra i principali ricordiamo: Art. 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge…”

UFFICIO TASSE Art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…”

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi…”

La Costituzione repubblicana rappresenta il frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, composta da 556 membri eletti il 2 giugno 1946 (lo stesso giorno in cui il popolo italiano si pronunciò per la repubblica al referendum istituzionale) e presieduta da Umberto Terracini.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri… L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Palazzi delle Istituzioni - Roma