Il conflitto collettivo

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Il conflitto collettivo Sciopero e dintorni 20 marzo 2014

L’importanza della comunicazione nello sciopero Corriere della Sera cronache on line Corriere della Sera cronache on line A Milano oltre il 50% delle corse sulle linee di superficie è regolare e l’andamento delle metropolitane oscilla tra la regolarità di M3 e M5 e la circolazione a tratti sulle altre due linee. (18 ottobre 2013) A Milano ferme tutte e quattro le linee della metropolitana, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. (19 marzo 2014)

Lo sciopero e la regolamentazione delle origini Dal divieto di sciopero (cod.pen. Sardo, 1859)… …alla “libertà” (cod.pen. Zanardelli, 1889) dello sciopero. Con i nuovi delitti contro la libertà del lavoro (comportamenti violenti o minacciosi)

Le proteste non si fermano per legge Milano, maggio 1898 – il pane da 35 a 60 c/Kg: la rivolta parte dalla Pirelli. Bava Beccaris reprime con i cannoni

Il diritto di sciopero Art.40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ ambito delle leggi che lo regolano

Diritto individuale ad esercizio collettivo Oggetto dello sciopero Indizione dello sciopero Partecipazione allo sciopero

Cass. civ., sez. lav., 17-12-2004, n. 23552. Il diritto di sciopero, che l’art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti; pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l’apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d’interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza della corte d’appello, che aveva ritenuto legittimo lo sciopero finalizzato a tutelare l’interesse professionale collettivo dei lavoratori, riguardante l’orario di lavoro, pur se formalizzato dalla presenza di tre dei sei lavoratori dipendenti della società e comunicato al datore di lavoro nella medesima giornata).

L’astensione dall’esecuzione della prestazione Comportamento: non esecuzione di un obbligo contrattuale conseguenze Diritto? Illecito penale ? Inadempimento contrattuale?

Il codice penale Serrata e sciopero per fini contrattuali (art.502 c.p.): Abrogato da C.cost. 4 maggio 1960, n.29 Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art.503 c.p.): Corte Cost. 27 dicembre 1974 n. 290 “nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare” (sciopero politico economico / sciopero politico “puro”)

Segue È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 40 cost., l’art. 504 c.p. [Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero] nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

I limiti allo sciopero Sciopero ad oltranza Sciopero “pignolo” Sciopero articolato Sciopero a scacchiera Sciopero a singhiozzo

Sciopero ad oltranza L’esperienza britannica: le casse di resistenza L’esperienza italiana: limiti e distinzioni

Sciopero a scacchiera Reparto 1 lunedì Martedì Reparto 2 mercoledì Reparto 3 giovedì Reparto 4 venerdì Reparto 5 Danno alla produzione / danno alla produttività. (art.41 e art.4 Cost.) Possibilità di rifiutare la prestazione

limiti T. Melfi, 15-07-2011. A. Firenze, 06-03-2009. Non costituisce condotta antisindacale il licenziamento di tre attivisti e militanti sindacali per fatti accaduti durante uno sciopero poiché i comportamenti tenuti dai lavoratori non sono riconducibili al diritto di sciopero, in cui non rientra la condotta di chi non si limiti ad un’attività di persuasione degli altri dipendenti per indurli a scioperare, ma ponga in essere concreti atti nei confronti del personale non aderente all’agitazione o interventi materiali sugli impianti per impedire il funzionamento dell’organizzazione aziendale; conseguenza del comportamento illegittimo dei tre lavoratori licenziati è stato il grave danno economico subìto dall’azienda opponente consistito nella mancata produzione di autovetture, gravità da rapportare alla particolare situazione di crisi economica e di difficoltà vissuta dal mercato automobilistico. Poiché sono irrilevanti le modalità con cui lo sciopero viene effettuato - con il solo limite che lo stesso non violi i c.d. «limiti esterni» e pertanto pregiudichi la produttività dell’azienda, ovvero non comporti la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti, mettendo in pericolo la loro integrità - deve ritenersi la legittimità anche dello sciopero parziale o a singhiozzo; ne consegue la carenza di interesse ad agire del datore di lavoro che richieda una pronuncia di accertamento negativo della legittimità di uno sciopero a singhiozzo e parziale, senza allegare la violazione dei predetti «limiti esterni» (nella fattispecie era stato proclamato uno sciopero a oltranza nell’ambito del quale ciascun lavoratore si asteneva dalla prestazione «come, quanto e quando riterrà più opportuno»).

P. Milano, 03-04-1997 Cass. civ., 07-02-1987, n. 1331. È inammissibile un’automatica equivalenza tra sciopero «anomalo» e sciopero «illegittimo» al fine di giustificare l’inosservanza da parte del datore di lavoro del proprio obbligo contrattuale di consentire, nel caso di sciopero «a singhiozzo», la prestazione offerta dagli scioperanti nel residuo orario di lavoro non interessato dall’astensione e, a maggior ragione, la normale prestazione contestualmente offerta dai rimanenti lavoratori, restando in ogni caso ferma la necessità di provare volta a volta le ragioni e la misura dell’addotta inutilizzabilità di dette prestazioni e il realizzarsi di un danno alla produttività (sia sotto forma di un abnorme danno alla produzione che sotto forma di rischio per la sicurezza degli e dagli impianti), nonché la congruenza, rispetto a tali dati e rispetto a tutti i lavoratori (o a tutti i settori) coinvolti, della sospensione di rimando decisa dal datore di lavoro. Non è antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in presenza di uno sciopero «a singhiozzo» attuato dai lavoratori con modalità tali da rendere inutilizzabili le prestazioni rese negli intervalli tra una sospensione e l’altra dell’attività lavorativa, interrompa l’attività degli impianti produttivi e rifiuti la corresponsione delle retribuzioni, anche se con una modifica del programma di lavorazione l’imprenditore si trovi nelle condizioni di evitare o di limitare i danni agli impianti e alla produzione derivanti dallo sciopero (nella specie, lo sciopero era stato realizzato alternando astensioni dal lavoro di un quarto d’ora a prestazioni lavorative di pari durata, con un calo della produzione del novantuno virgola cinque per cento a fronte di uno scarto fisiologico del quaranta per cento, e il giudice di merito aveva accertato che un opportuno mutamento del programma di lavorazione, consentito dall’ampio preavviso dello sciopero, avrebbe permesso di limitare il calo di produttività)

Il servizio pubblico Art.331 – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3098 euro

Lo sciopero nei servizi La crisi di rappresentatività e il nuovo mercato: I nuovi danneggiati dallo sciopero “Aquila selvaggia” e i cobas Il tentativo sindacale di autoregolamentazione: codici di autodisciplina Il riconoscimento normativo del tentativo: La legge quadro sul pubblico impiego

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Servizi pubblici non vuol dire impiego pubblico: anche i privati possono erogare servizi pubblici Contemperamento di diritti costituzionali confliggenti: chi stabilisce la preminenza. Diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e alla previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

l.146/1990 mod. l.83/2000 Proclamazione dello sciopero: solo dopo tentativo di conciliazione (procedura di raffreddamento) Comunicazione scritta al datore e all’autorità titolare del potere di precettazione Preavviso minimo Durata dello sciopero

Le prestazioni indispensabili Rinvio dalla legge al contratto Verifica dell’accordo da parte della Commissione di Garanzia Chi è la “Commissione di Garanzia”?

La valutazione di idoneità Valutazione positiva: gli scioperanti non potranno essere precettati Valutazione negativa: rinvio dell’accordo alle parti con l’indicazione delle carenze e suggerimenti per eliminarle Sciopero in caso di valutazione negativa: la precettazione dovrà limitarsi a quanto previsto dalla Co.Ga.

Altre competenze della Co.Ga. La prevenzione degli scioperi illegittimi Comunicazione all’o.s. Invito formale all’o.s. Segnalazione all’autorità amm.va l’opportunità della precettazione Giudice dei comportamenti e potere sanzionatorio

Cass. civ., sez. lav., 15-03-2001, n. 3785. È antisindacale la condotta del datore di lavoro che, qualora non sussista un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, ma sia rimasta inosservata la proposta della commissione di garanzia seguìta al giudizio di inidoneità dell’accordo di determinazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, abbia comandato l’espletamento di tali prestazioni nei limiti stabiliti dalla commissione con la sua proposta, non esplicante efficacia vincolante.

Corte cost. , 27-05-1996, n. 171. È incostituzionale l’art Corte cost., 27-05-1996, n. 171. È incostituzionale l’art. 2, 1º e 5º comma, l. 12 giugno 1990 n. 146, nella parte in cui non prevede, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza.

T. Torino, 16-01-2007. Nell’ambito di applicazione della l. n T. Torino, 16-01-2007. Nell’ambito di applicazione della l. n. 146/1990, il datore di lavoro non smarrisce la propria esclusiva prerogativa di sanzionare i dipendenti che si rendano colpevoli di illeciti disciplinari; se la commissione di garanzia ha il potere di valutare in termini di illegittimità oggettiva uno sciopero nei servizi pubblici essenziali, nondimeno il datore di lavoro mantiene la facoltà di valutare il medesimo illecito dal punto di vista della responsabilità soggettiva del singolo lavoratore.

T. Milano, 14-08-2006. Nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, costituisce condotta antisindacale l’individuazione unilaterale da parte del datore di lavoro, nell’imminenza di uno sciopero, delle quote dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili con la conseguente imposizione della loro osservanza e dell’obbligo di non partecipare allo sciopero medesimo.

T. Trento, 28-12-2006. Dopo l’emanazione della l. 12 giugno 1990 n T. Trento, 28-12-2006. Dopo l’emanazione della l. 12 giugno 1990 n. 146, e l’abrogazione degli art. 330 e 333 c.p., l’esercizio illegittimo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è punito solo in via disciplinare e amministrativa e non configura il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 c.p. trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato.

C. Stato, sez. VI, 07-11-2005, n. 6159. Nel settore di servizi pubblici essenziali, il carattere illegittimo di uno sciopero proclamato ad oltranza e senza garantire comunque lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, quindi, in contrasto con l’art. 2 l. n. 146 del 1990, non può sfuggire al pubblico dipendente (nella specie, appartenete al corpo dei vigili del fuoco), perché lo stesso ha il dovere di essere consapevole della trama dei diritti e doveri di cui è intessuto il suo status; pertanto è legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio (con privazione dello stipendio per tutto il periodo della sospensione, con concessione di un assegno alimentare pari al trenta per cento dello stipendio) adottato nei suoi confronti dall’amministrazione per essersi astenuto dal servizio in adesione al predetto sciopero.