L’OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA

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Transcript della presentazione:

L’OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione della sicurezza e nuove disposizioni antincendio per le strutture sanitarie Ing. Gioacchino Giomi Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei VVF

LA SICUREZZA ANTINCENDIO HA L’OBIETTIVO DI TUTELARE DAI RISCHI DI INCENDIO LE PERSONE, I BENI E L’AMBIENTE Tale obiettivo si persegue: riducendo le occasioni di incendio limitando le conseguenze dell’incendio organizzando i comportamenti da attuare durante l’incendio

la progettazione antincendio consiste: nell’adottare misure di prevenzione che evitino l’innesco della combustione; nell’adottare misure di protezione che limitino le conseguenze dell’incendio per persone, beni ed ambiente; nell’adottare il piano di emergenza che consenta di organizzare i comportamenti per porre in salvo le persone

la progettazione antincendio si articola nelle seguenti fasi: individuazione dei pericoli di incendio analisi delle condizioni ambientali valutazione qualitativa del rischio di incendio compensazione del rischio di incendio gestione dell’emergenza

1. è necessario individuare i pericoli di incendio insiti nelle caratteristiche dei materiali combustibili e nelle fonti di innesco, mediante l’analisi: destinazione d’uso dei locali sostanze pericolose e modalità di stoccaggio carico di incendio degli ambienti movimentazioni interne impianti di processo, lavorazioni. …

2. deve essere effettuata l’analisi delle condizioni ambientali che possono amplificare i pericoli o ridurli, valutando: condizioni di accessibilità e viabilità distanziamenti, separazioni, isolamento (lay-out aziendale) caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, altezza, piani interrati, compartimentazioni, …) affollamento degli ambienti (presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali) vie di esodo

3. deve essere valutato il livello qualitativo del rischio confrontando i pericoli presenti e le condizioni ambientali con gli obiettivi di sicurezza da garantire In pratica la valutazione del rischio consiste nel rispondere a questa domanda: è possibile che le persone presenti riportino danni dovuti ai prodotti di combustione che possono sprigionarsi dall’incendio che si è sviluppato per le caratteristiche dell’ambiente circostante ? NO, SI e in che misura

4. deve essere compensato il rischio di incendio mediante: 1c provvedimenti nei confronti dei pericoli provvedimenti nei confronti delle condizioni ambientali adozione di misure preventive adozione di misure protettive

le misure protettive per limitare i danni derivanti da un incendio devono: garantire la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione del fuoco e dei fumi all’interno degli edifici e rispetto agli edifici vicini; garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’edificio indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. (Direttiva 89/106/CEE)

5. deve essere definita la gestione dell’emergenza in modo da ridurre il rischio residuo mediante: la pianificazione delle azioni che devono essere compiute dagli addetti antincendio per estinguere il principio di incendio, mettere in sicurezza gli impianti, supportare le persone presenti nell’esodo o nella loro messa in sicurezza

come per le strutture sanitarie (D.M. 18 settembre 2002) La progettazione antincendio è molto semplificata per le attività che hanno una normativa di riferimento come per le strutture sanitarie (D.M. 18 settembre 2002)

Accortezze per una corretta progettazione antincendio delle strutture ospedaliere ubicazione: attenzione alle distanze di sicurezza rispetto ad altre attività ad alto rischio di incendio o alla compatibilità con altre attività a diversa destinazione presenti nello stesso fabbricato

comunicazioni: attenzione alle comunicazioni ammesse con altre attività presenti nell’ambito dello stesso edificio ed alla necessità di interporre filtri a prova di fumo o porte resistenti al fuoco (controsoffitti, passaggio di canalizzazioni, ecc.) resistenza al fuoco: attenzione alla resistenza al fuoco (travi, pilastri, solai, tamponature, porte) in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio ( 24 m) e della presenza di piani interrati; attenzione al carico di incendio dei locali che deve essere compatibile con il livello di resistenza al fuoco.

compartimentazione: attenzione alla suddivisione in compartimenti dell’edificio; le superfici di compartimentazione variano in funzione della destinazione d’uso delle aree (rischio specifico, ambulatori, uffici, degenza, unità speciali, impianti diagnostici alta tecnologia); attenzione ai livelli di resistenza al fuoco ed alle modalità di accesso ai compartimenti (filtri/porte REI)

scale: attenzione alla necessità di prevedere la realizzazione di scale protette (non necessitano per edifici fino a 2 piani f.t. e percorsi < 40 m) o a prova di fumo che devono immettere all’esterno dell’edificio; attenzione alla geometria (rampe rettilinee), alle dimensioni delle scale (larghezza > 1.20 m), alla resistenza al fuoco dei vani scala (congruente con quella dell’edificio e dei compartimenti) e alla aerazione (> 1m2) montalettighe antincendio: è necessario in edifici destinati a degenza (Ha > 12 m), uscita sull’esterno (o percorso protetto che adduce all’esterno < 15 m)

vie di uscita: larghezza in funzione dell’affollamento (densità di affollamento) e della capacità di deflusso; lunghezza massima dei percorsi ( < 40 m fino a un luogo sicuro o scala sicurezza esterna; < 30 m fino ad una scala protetta; corridoi ciechi < 15 m); porte a battente che si aprono nel verso dell’esodo (maniglioni antipanico)

aree ed impianti a rischio specifico: impianti produzione calore (centralizzati); depositi materiale combustibile (compartimentati , accessi con porte REI/filtri, ventilazione naturale, impianto di rivelazione, idranti, impianto spegnimento automatico); depositi infiammabili (fuori volume fabbricato); distribuzione gas combustibili (condutture principali a vista ed esterne al fabbricato); distribuzione gas medicali (impianto compatibile con la compartimentazione); condizionamento centralizzato (compatibile con la compartimentazione)

impianti antincendio: rivelazione ed allarme (funzionale all’attivazione del piano di emergenza, chiusura automatica porte tagliafuoco, disattivazione elettrica di ventilazione e/o condizionamento, chiusura serrande tagliafuoco); rete naspi e idranti (funzione del numero dei posti letto); impianto di spegnimento automatico (funzione del carico di incendio)

bozza di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate al D. M le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate al D.M. 18/9/2002 entro il 27/12/2007 a 10 anni dalla emanazione del decreto molte strutture non sono state adeguate ed alcune sono ancora in corso di adeguamento per risolvere tale situazione è stata emanata la legge 189/2012, art. 6, comma 2

Legge 189/2012 art. 6, comma 2” definizione dei requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate per il loro rispetto prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza specifica disciplina di p.i. per le strutture esistenti al 27/12/2002 che non abbiano completato l’adeguamento al D.M. 18/9/2002 specifica disciplina semplificata di p.i. per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR 151/2011

trasposizione dei criteri nelle strutture ospedaliere più adeguata classificazione delle aree di degenza e delle aree specialistiche ampliate le possibilità di comunicazione diretta con altre attività in relazione alle necessità delle strutture sanitarie ridefiniti i livelli di resistenza al fuoco e le superfici di compartimentazione ridefinite le caratteristiche di reazione al fuoco in funzione delle necessità sanitarie adeguati i carichi di incendio e le destinazioni d’uso di alcuni locali in funzione delle esigenze sanitarie maggiore flessibilità nel dimensionamento delle vie di esodo e nella relativa caratterizzazione antincendio allineate le caratteristiche degli impianti antincendio al D.M. 20/12/2012 definizione delle misure gestionali per il controllo dei pericoli e delle aree a rischio

Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno 6c capacità di deflusso 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio 37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio larghezza totale delle vie di esodo per le aree di degenza la larghezza totale delle vie d’uscita verticali che conducono al piano di uscita dall’edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento altri aggiornamenti riguardano: semplificazione delle modalità di comunicazione e delle limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali misure per bombole/stroller per uso terapeutico incremento del carico di incendio ammissibile nei depositi impianti idrici antincendio solo se oltre 25 posti letto reazione al fuoco è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti per esigenze di carattere igienico-sanitario lungo le vie di esodo a servizio di aree ambulatoriali, degenza, unità speciali e impianti diagnostici ad alta tecnologia è consentito l’impiego a pavimento e a parete di materiali in classe 1 e a soffitto di materiali di classe 0 (non combustibili) è consentito, fino alla loro sostituzione, mantenere in uso materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini. integrazione della classificazione delle aree Tipo D1 aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale Tipo D2 aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.) Tipo F aree destinate ad impianti diagnostici ad alta tecnologia (risonanza magnetica, tomografia computerizzata) e aree ove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia, ecc.) resistenza al fuoco piani interrati R-REI/EI 60 (90) edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-REI/EI 30 (60) edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-REI/EI 60 (90) compartimentazione le aree ambulatoriali devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m2 (1500) le aree di degenza devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m2 (1000) le aree per unità speciali e per impianti diagnostici ad alta tecnologia devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m2 (---)

modalità di adeguamento soglia di ingresso 1° step di adeguamento 2° step di adeguamento 3° step di adeguamento durante il processo di adeguamento il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza si riduce progressivamente ad ogni step fino a raggiungere la configurazione definitiva

modalità di adeguamento cat. B/C richiesta e.p. < 100/>100 cronoprogramma (completo adeguamento normativo) asseverazione soglia ingresso cat. A cronoprogramma (completo adeguamento normativo) < 50 p.l. asseverazione gestione dep. sostanze infiamm. SGS + responsabile tecnico installazione estintori addetti antincendio informazione e formazione segnaletica di sicurezza d.lgs. 81/08 e d.m. 37/08

cat. A/B/C asseverazione modalità di adeguamento 1° step cat. A/B/C asseverazione separazioni/comunicazioni reazione fuoco (tendaggi, materassi) limitazione destinazioni uso locali locale bombole/stroller depositi materiali combustibili locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie, …) linee gas (infiammabili, medicali) impianti rivelazione/segnalazione/allarme

cat. A/B/C asseverazione modalità di adeguamento 2° step cat. A/B/C asseverazione scale ascensori condizionamento/ventilazione impianti elettrici impianti di spegnimento centro gestione emergenze

modalità di adeguamento 3° step cat. A/B/C asseverazione + SCIA resistenza al fuoco reazione al fuoco compartimentazione montalettighe antincendio vie esodo

compensazione del rischio nel corso del periodo adeguamento sistema di gestione per l’attuazione dei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio ordinarie e in emergenza nomina di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio individuazione di personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio viene garantita dalla gestione dei pericoli affinché gli eventi incidentali ed i danni siano ridotti al minimo

Conclusioni APPLICHIAMO LA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI BASANDOCI SULLO SCHEMA IN 5 PUNTI E CHIEDIAMOCI IL PERCHE’ DELLE MISURE CHE STIAMO APPLICANDO individuazione dei pericoli di incendio analisi delle condizioni ambientali valutazione qualitativa del rischio di incendio compensazione del rischio di incendio gestione dell’emergenza