Il soggetto e il rapporto giuridico

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Il soggetto e il rapporto giuridico Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come soggetti

La capacità giuridica è la idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri. Nel nostro ordinamento per le persone fisiche è attribuita dal legislatore per il solo fatto della nascita.

Il concepito ? Il concepito non è invece considerato soggetto dal nostro ordinamento ogni acquisto destinato al concepito è infatti subordinato all’evento della nascita (art. 1 co. 2 c.c.).

Art. 22 Cost.: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. In questo modo il nostro ordinamento evita la sanzione della morte civile.

Non sono ammissibili discriminazioni alcune giustificate per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 32 Cost.).

Sono ammesse limitazioni alla capacità giuridica? Si. Ad esempio lo straniero può essere ammesso a godere di diritti civili a condizione di reciprocità (art. 16 disp. prel.) cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza dello straniero riconoscerebbe gli stessi diritti ad un cittadino italiano.

Diversa rispetto alla capacità giuridica è la capacità di agire.

La capacità di agire consiste infatti nella idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire e esercitare diritti o di assumere e adempiere obblighi.

La capacità di compiere validamente atti giuridici è attribuita dal legislatore al soggetto che abbia raggiunto un’adeguata maturità psichica la ratio è quella di far si che in questo modo il soggetto sia completamente in grado di comprendere la convenienza degli atti che compie.

Appare evidente come non sia possibile accertare caso per caso a quale età ciascuno individuo sia pervenuto ad un grado di avvedutezza sufficiente per riconoscergli la capacità di gestire da solo i suoi interessi. La legge fissa perciò con criterio generale un’età eguale per tutti al cui raggiungimento si reputa che ciascuno sia capace di assumere validamente ogni decisione che lo riguarda.

Art. 2 co. 1 cc.: “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un’età diversa”.

Gli atti posti in essere da un minorenne? Di regola sono annullabili a meno che il minore abbia non soltanto dichiarato, falsamente, di essere maggiorenne, ma addirittura abbia con raggiri occultato la sua minore età.

L’annullabilità può essere fatta valere dal rappresentante del minore o da quest’ultimo quando ha raggiunto la maggiore età. L’annullabilità non può mai essere fatta valere dal minorenne. AMMONIMENTO NEI CONFRONTI DEL MAGGIORENNE AD ASTENERSI DAL CONCLUDERE AFFARI DI RILIEVO CON MINORI.

Eccezioni a questa regola Contrarre matrimonio Richiesta di interruzione di una gravidanza Esercizio del diritto d’autore Accensione di libretti di risparmio nominativi.

Capacità giuridica e di agire: Capacità giuridica idoneità ad essere titolari di diritti e doveri Capacità di agire idoneità a compiere validamente atti giuridici.

‘Incapacità’

Con la maggiore età si presume che un soggetto sia in condizione di adeguata maturità per tutelare i propri interessi. Di fatto un soggetto maggiorenne può tuttavia essere incapace di intendere il valore dei suoi atti

Interdizione Amministrazione di sostegno Inabilitazione Incapacità naturale

Interdizione L’interdizione ricorre nei casi in cui un maggiorenne si trova in condizioni di abituale infermità di mente e determina una situazione di incapacità legale identica a quella in cui si trova il minore e tale per cui i suoi atti sono annullabili Possono richiedere l’interdizione il coniuge o i parenti entro il 4 grado, gli affini entro il 2 rado, il tutore il curatore ovvero il Pubblico ministero L’incapacità decorre dalla data della sentenza mediante la quale si provvede all’annotazione in margine all’atto di nascita.

Interdizione giudiziale e legale L’interdizione giudiziale è quella fino ad ora vista e si determina in base ad una sentenza giudiziale. L’interdizione legale è prevista dal codice penale come pena accessoria di una condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni. si applicano le stesse norme previste per l’interdizione giudiziale.

In determinati casi il soggetto pur legalmente capace si può trovare incapace di intendere e di volere Sono le ipotesi in cui intervengono menomazioni psichiche: drogato, ubriaco etc.

Cosa succede agli atti compiuti da un soggetto in stato di incapacità naturale ?

Matrimonio. Testamento. Donazione. L’impugnabilità e conseguente invalidità consegue alla sola incapacità naturale

Atti unilaterali Per l’invalidità dell’atto occorre oltre all’incapacità di intendere e di volere “un grave pregiudizio” a danno dell’incapace

Contratti Per l’invalidità dell’atto occorre oltre all’incapacità di intendere o di volere “la mala fede dell’altro contraente” Il pregiudizio è solo un indice rivelatore della mala fede

L’inabilitazione si differenzia dalle incapacità legali finora esaminate in quanto non è assoluta ma relativa o parziale il soggetto non può compiere da solo gli atti che possano incidere più sensibilmente sul suo patrimonio, ma può compiere validamente atti di ordinaria amministrazione

Inabilitazione L’inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo a interdizione.

L’inabilitazione ricorre quando interviene uno di questi presupposti: Infermità di mente non talmente grave da far luogo all’interdizione; Prodigalità intesa come impulso patologico che incide negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la convenienza dell’affare; Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti; Sordomutismo o cecità.

Inabilitazione Per gli atti di straordinaria amministrazione l’inabilitato dunque necessita dell’intervento di un curatore Il curatore non si sostituisce all’incapace ma integra la volontà di quest’ultimo previo autorizzazione giudiziale Es. per la vendita di un bene di proprietà dell’inabilitato occorrerà il consenso dell’inabilitato e del curatore previa autorizzazione giudiziale.

Il procedimento di inabilitazione ricalca quello di interdizione: soggetti legittimati (in parte), fase istruttoria etc.

Amministrazione di sostegno L’amministrazione di sostegno si apre con decreto motivato del giudice tutelare Infermità o menomazione fisica o psichica della persona Impossibilità per il soggetto, a causa della infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi

Amministrazione v. interdizione Ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno Rileva non solo una menomazione psichica ma anche fisica Rileva non solo un’infermità di mente ma anche una semplice menomazione psichica Rileva non solo un’infermità o menomazione psichica abituale ma anche un’infermità o menomazione temporanea Rileva non solo un’infermità o menomazione che coinvolga integralmente la sfera psichica o fisica del soggetto ma anche un’infermità che incida su taluni profili della personalità

L’amministrazione di sostegno può essere aperta di regola solo nei confronti di un soggetto maggiorenne Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno può tuttavia essere emesso nell’ultimo anno della minore età dell’interessato pur divenendo esecutivo solo al 18 anno

Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso. Dallo stesso beneficiario Dal coniuge Dalla persona stabilmente convivente Dai parenti entro il 4 grado Dagli affini entro il 2 grado Dal tutore o dal curatore Dal pubblico ministero Dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno decorrono dal deposito del relativo decreto di apertura emesso dal giudice tutelare Mentre gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono sostanzialmente predeterminati dalla legge gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati di volta in volta dal provvedimento del giudice tutelare

Il giudice tutelare nomina all’interessato un amministratore di sostegno nella persona designata dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità.

In mancanza di tale designazione, scegliendolo, preferibilmente, nella persona del coniuge non legalmente separato della persona stabilmente convivente del padre o della madre del figlio del fratello etc.

Il giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno indica: Gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, che correlativamente perde la possibilità di porli in essere personalmente con conseguente annullabilità.

Il giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno indica: Gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando così assistenza al beneficiario, che correlativamente perde la possibilità di porli in essere da solo con conseguente annullabilità

Relativamente agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana nonché a tutti gli altri atti che il giudice tutelare non abbia espressamente indicato debbano essere posti in essere dall’amministratore di sostegno, ovvero con l’assistenza dell’amministratore di sostegno?

In questi casi il beneficiario conserva integra la capacità di agire.