CONTRATTO D’APPALTO
NOZIONE art. 1655 c.c. L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio nei confronti dell’altra parte verso un corrispettivo in danaro.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO D’APPALTO Consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti Oneroso: presuppone corrispettivo in danaro Prestazioni corrispettive Effetti obbligatori corrispettivi Durata: il compimento dell’opera o del servizio deve avvenire in un tempo adeguato per entrambe le parti, pena la revisione del prezzo convenuto
SOGGETTI DELL’APPALTO Appaltatore è colui che si obbliga a eseguire l’opera o il servizio dietro pagamento di una somma di danaro Committente o appaltante è colui che riceve il beneficio dell’opera o del servizio che l’appaltatore ha eseguito assumendo l’obbligo del pagamento
SOGGETTI ATTENDENTI AL CONTRATTO D’APPALTO Direttore lavori: per conto del committente è responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa deve svolgere Progettista: colui che viene incaricato di creare il progetto per conto del committente o dell’appaltatore
APPALTO PRIVATO E PUBBLICO Privato: è un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati Pubblico: è un contratto di appalto in cui il committente è la Pubblica Amministrazione che persegue interessi pubblici
OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE Raggiungere il risultato richiesto dal committente Realizzare l’opera a regola d’arte, nei modi e nei tempi stabiliti Non modificare l’opera senza autorizzazione scritta del committente Consentire al committente di effettuare il collaudo (verifica della fruibilità dell’opera in relazione allo scopo della stessa) Prestare garanzia per i vizi dell’opera eseguita
deve fornire la materia necessaria alla realizzazione dell’opera o i mezzi necessari alla prestazione del servizio, se non è stato diversamente pattuito nel contratto. non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono compromettere la regolare esecuzione.
INTUITUS PERSONAE Il committente su base intuitus personae può recedere dal contratto anche a opera iniziata rimborsando le spese sostenute dall’appaltatore e pagando il mancato guadagno.
ONEROSITA’ DI ESECUZIONE Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE L’obbligazione principale del committente è il pagamento del corrispettivo in danaro per l’opera o il servizio stabilito a misura o a corpo. Il prezzo è: fisso se è determinato nel preciso ammontare al momento della conclusione del contratto variabile se le parti stabiliscono il prezzo in corso d’opera o a lavori ultimati secondo i criteri concordati nel contratto
VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate per iscritto. Se il prezzo è stato stabilito globalmente l’appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
VARIAZIONI NECESSARIE AL PROGETTO Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
VARIAZIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato a corpo.
VERIFICA IN CORSO D’OPERA Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
VERIFICA AD OPERA COMPIUTA Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve esser fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, l'opera si considera accettata.
PAGAMENTO E ACCETTAZIONE Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti. Accettando l’opera l’appaltatore è sollevato da ogni responsabilità derivante da vizi o difformità e ha diritto al pagamento del prezzo
DIFFORMITA’ E VIZI D’OPERA Se l’opera presenta difetti, il committente può chiedere: che vengano eliminati a spesa dell’appaltatore che sia ridotto il prezzo la risoluzione del contratto se i vizi sono tali da rendere inutilizzabile l’opera
TERMINI DI DENUNCIA VIZI La denuncia da parte del committente deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta. La garanzia ha validità 2 anni dalla consegna dell’opera per beni mobili o servizi. La garanzia è prolungata a 10 anni nel caso di beni immobili perché la natura di questi beni può far sorgere vizi anche a distanza di anni dalla data di consegna. L’appaltatore deve comunicare entro 60 giorni ai subappaltatori le denunzie di vizi ricevute dal mittente.