Ilaria Queirolo Prof. Ordinario Diritto Internazionale

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Transcript della presentazione:

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo Ilaria Queirolo Prof. Ordinario Diritto Internazionale Università degli Studi di Genova

Unione europea (Carta) Consiglio d’Europa (CEDU) Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo 52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi sanciti nella Carta Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. Il medesimo approccio è poi ripreso nell’ambito della dichiarazione n. 1 allegata al TUE, in cui si stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali ha forza giuridicamente vincolante e conferma i diritti fondamentali quali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Siti per reperire sentenze Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo si trovano – nelle lingue ufficiali (inglese e francese) - sul sito: http://www.echr.coe.int Per quanto riguarda le cause riguardanti l’Italia, sul sito del Ministero della giustizia è reperibile una loro traduzione (non ufficiale): http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si trovano (in tutte le lingue dei Paesi membri) sul sito: http://curia.europa.eu

Art. 8 CEDU / Art. 7 Carta Sulla base dell’art. 8 della CEDU, «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del Paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». La Carta dei diritti fondamentali introduce, all’art. 7, una disposizione del tutto analoga, laddove precisa che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

Il concetto di “vita familiare” Sulla base dell’art. 8 la famiglia è quella (i) scaturente dall’atto di matrimonio legale e non fittizio, anche se una vita familiare vera e propria non si sia ancora pienamente instaurata (sentenza del 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali, simile art. 12 CEDU); (ii) risultante da altri legami di carattere giuridico (adottante-adottato) o da legami biologici come quelli esistenti tra genitori e figli illegittimi, tra nonno e nipote, tra zio e nipote, tra fratello e sorella: la salvaguardia di detti rapporti sulla base dell’art. 8 prescinde dalla coabitazione (sentenza 24 aprile 1996, Boughanemi); (iii) individuabile in convivenze serie e durature, siano o meno formalizzate in unioni registrate (sentenza del 26 maggio 1994, Keegan). L’art. 8 non copre il mero desiderio di formare una famiglia

Condizioni di operatività L’art. 8 impone agli Stati sia un’obbligazione negativa (di astensione) sia un’obbligazione positiva (di intervento). Sotto il profilo dell’obbligazione negativa, esso va essenzialmente a «proteggere l’individuo dall’arbitraria interferenza delle pubbliche autorità nella sua vita privata o familiare», rispettando tre requisiti: (i) previsione legislativa; (ii) necessarietà e proporzionalità; (iii) tutela di interessi meritevoli. In relazione all’obbligazione positiva, invece, la norma comporta il dovere di porre in essere tutte quelle misure atte a garantire l’effettivo “rispetto” per la vita familiare. In ogni caso: necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti.

Alcuni esempi di specifici settori di intervento: 1 Alcuni esempi di specifici settori di intervento: 1. Provvedimenti sulle relazioni minore - familiare Le autorità nazionali hanno l’obbligo di adoperarsi per il ricongiungimento della famiglia garantendo l’interesse superiore del figlio a meno che proprio i contatti con i genitori o gli altri membri della famiglia vadano a pregiudicare la serenità e la vita del minore (in tal caso necessità di ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi dei minori e quelli dei soggetti che chiedono il proseguimento della relazione affettiva). Esempi: violazione obbligo negativo: allontanamento di minori dalla famiglia di origine; interruzione contatti tra minore e familiari; violazione obbligo positivo: mancato stabilimento automatico delle relazioni parentali; mancata esecuzione dei provvedimenti riguardanti il diritto di visita; mancata motivazione nel respingimento della domanda di adozione

2. Diritto al rispetto della vita familiare e soggetti omosessuali Diritto al rispetto della vita familiare: differenza rispetto al diritto al matrimonio Affidamento del figlio a genitore omosessuale Adozione da parte di soggetto single e omosessuale

3. Provvedimenti penali Interventi in materia di: regime detentivo di cui all’art. 41bis della legge n. 354 del 1975; immigrazione ed espulsione; condanne per abusi e violenze, anche carattere sessuale, sul minore; condanna del genitore per omicidio di un familiare e contatti con il minore.

4. Sottrazione internazionale di minori Tutela effettiva della relazione genitore-figlio Obbligo di rimpatrio e tempi di esecuzione delle decisioni (mancata rilevanza dell’inefficienza dei sistemi giudiziari) Riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1980 Interferenza CEDU – Regolamento 2201/2003

5. Lesione del diritto alla vita privata a) diritto di azione per procedimenti giudiziari b) intercettazioni telefoniche e della corrispondenza c) transessualità d) tecnica della procreazione assistita e della diagnosi pre-impianto e) diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini f) smaltimento dei rifiuti g) diritto a inumare i familiari