Bonus Irpef da 80 euro.

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Transcript della presentazione:

Bonus Irpef da 80 euro

Sommario Importo del Bonus IRPEF, redditi e periodo d’imposta da co... Pagamento del Bonus IRPEF e casi specifici Oltre al Datore di Lavoro chi paga il Bonus IRPEF ? Oops ! Eh il mio Bonus IRPEF ? Errori, requisiti necessar... Come recuperare il Bonus IRPEF Ricapitolando Formule, parametri, esempi e modello 770 Link utili

Importo del Bonus IRPEF, redditi e periodo d’imposta da considerare Importo del bonus e redditi da considerare Importo del Bonus IRPEF Categorie lavorative a cui spetta il Bonus IRPEF Il reddito del contribuente deve superare la soglia della ... Non vale per le pensioni ! Il Bonus Irpef vale solo per il 2014

Importo del bonus e redditi da considerare Così come riportato nella tabella seguente il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, compreso fra gli 8.000 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.

Importo del Bonus IRPEF Reddito  € 8.000 € 0 Cosiddetti incapienti, lavoratori le cui detrazioni da lavoro dipendente sono superiori oppure pari all’IRPEF lorda dovuta Reddito > € 8.000 ma  € 24.000 € 640 (€ 80*8) 80 euro mensili dalla pusta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014 Reddito > € 24.000 ma  € 26.000 (€ 26.000 – Reddito complessivo) * € 640 2.000 Reddito > € 26.000

Categorie lavorative a cui spetta il Bonus IRPEF Il bonus spetta quindi ai contribuenti che percepiscono: redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.I.R.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, comma 1, del T.U.I.R..

Il reddito del contribuente deve superare la soglia della capienza Il contribuente deve avere un reddito da lavoro dipendente o assimilato che superi la soglia della capienza, cioè le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef. Non influiscono nel calcolo dell’imposta le detrazioni per familiari a carico.

Non vale per le pensioni ! Sempre il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 1 comma 1-bis, richiamando espressamente il TUIR, articolo 49 comma 2 lettera a), esclude i redditi da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, dal diritto a ricevere il Bonus IRPEF.

Il Bonus Irpef vale solo per il 2014 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, "Decreto IRPEF", articolo 1 comma 3: Le disposizioni di cui al comma 1 (credito IRPEF) si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

Pagamento del Bonus IRPEF e casi specifici Chi paga il Bonus IRPEF ? Il Bonus IRPEF non scatta sempre in automatico Due o più rapporti di lavoro part-time Diversi contratti a termine Co.Co.Co / Co.Co.Pro Per effetto di più redditi Altri casi specifici Percettori di prestazioni a sostegno del reddito

Chi paga il Bonus IRPEF ? Per percepire il bonus il contribuente non deve fare alcuna richiesta, in quanto questo scatta in automatico e il sostituto d’imposta è tenuto a versarlo nel momento in cui quest’ultimo, dai calcoli effettuati ritiene che il contribuente ne abbia diritto.

Il Bonus IRPEF non scatta sempre in automatico Vi sono comunque casi specifici in cui è prevista una richiesta scritta da parte del contribuente:

Due o più rapporti di lavoro part-time nel caso di due o più rapporti di lavoro part-time il contribuente che ritenga di avere diritto al bonus può comunicare per iscritto ai suoi datori di lavoro di avere diritto al bonus e farsi versare da solo uno dei titolari il bonus;

Diversi contratti a termine nel caso di diversi contratti a termine con diversi titolari il contribuente può chiedere all’ultimo titolare il conguaglio del bonus spettante;

Co.Co.Co / Co.Co.Pro lo stesso vale per i lavoratori con contratti co.co.pro. oppure co.co.co. con più committenti;

Per effetto di più redditi nel caso in cui il contribuente si accorga che per effetto di più redditi superi la soglia dei 24.000 o dei 26.000 € deve comunicare al proprio sostituto d’imposta di non avere diritto al bonus ed eventualmente di voler restituire la somma già indebitamente percepita.

Altri casi specifici Casi specifici riguardano inoltre: colf e badanti, in questo caso anche se il lavoratore ha diritto al bonus, il “datore di lavoro” non essendo sostituto d’imposta non è tenuto a corrispondere il bonus;

Percettori di prestazioni a sostegno del reddito i percettori di prestazioni a sostegno del reddito che per effetto di reddito da lavoro e prestazione ritengono di superare la soglia di capienza possono comunicare all’INPS o al datore di lavoro di aver diritto al bonus.

Oltre al Datore di Lavoro chi paga il Bonus IRPEF ? INPS Agenzia delle Entrate Come pagare il Bonus IRPEF Verifica del diritto per il contribuente al Bonus IRPEF

Oltre al Datore di Lavoro chi paga il Bonus IRPEF ? Il bonus può essere pagato oltre che dal datore di lavoro in busta paga dal committente per i co.co.pro. e co.co.co.;

INPS direttamente dall’INPS per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito;

Agenzia delle Entrate direttamente dal fisco: nei casi in cui il contribuente ha diritto al bonus ma non lo ha percepito durante l’anno, come per esempio per colf e badanti, potrà chiederne il conguaglio nella dichiarazione dei redditi 2015.

Come pagare il Bonus IRPEF Il datore di lavoro o il committente o qualunque altro sostituto d’imposta, è tenuto ad erogare automaticamente il bonus di 80 euro nel cedolino paga senza che il contribuente ne faccia richiesta.

Verifica del diritto per il contribuente al Bonus IRPEF Il compito, non poco gravoso, di effettuare il calcolo sulla base dei dati in proprio possesso del diritto per il contribuente al Bonus IRPEF di 80 €, spetta al Datore di Lavoro.

Oops. Eh il mio Bonus IRPEF Oops ! Eh il mio Bonus IRPEF ? Errori, requisiti necessari, diritto e responsabilità Il Datore di Lavoro non ha inserito il Bonus nella busta ... Errore o dimenticanza del Datore di Lavoro Errore programma paghe Assenza dei requisiti necessari per avere il Bonus IRPEF Non ho incassato il Bonus IRPEF e ritengo di averne però ... Facoltà di ricalcolo da parte del Datore di Lavoro Dichiarazione dei redditi 2015 La responsabilità è del contribuente

Il Datore di Lavoro non ha inserito il Bonus nella busta paga Il mancato inserimento del Credito IRPEF di 80 € in busta paga può dipendere da tre possibili cause:

Errore o dimenticanza del Datore di Lavoro Errore o dimenticanza da parte del Datore di Lavoro, può capitare;

Errore programma paghe errore nell’elaborazione del cedolino (poco probabile, visto che i programma paghe sono stati impostati appositamente);

Assenza dei requisiti necessari per avere il Bonus IRPEF oppure nell’assenza, in capo al lavoratore, dei requisiti per i quali si ha diritto al bonus di 80 euro (molto più probabile).

Non ho incassato il Bonus IRPEF e ritengo di averne però diritto Il contribuente che non ha incassato il Bonus IRPEF e ritiene di possedere i requisiti necessari per ottenerlo, può effettuare una comunicazione al datore di lavoro nella quale richiede esplicitamente l’erogazione del bonus,

Facoltà di ricalcolo da parte del Datore di Lavoro assumendosi le responsabilità dell’erogazione, con facoltà di ricalcolo delle stesso nel conguaglio fiscale di fine anno (sempre ad opera del datore di lavoro),

Dichiarazione dei redditi 2015 o successivamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 2015 o Unico PF 2015 (in questo caso ad opera del lavoratore contribuente).

La responsabilità è del contribuente Si ricorda che il Bonus è un credito IRPEF inserito nel TUIR e quindi nel calcolo dell’imposta IRPEF, l’unico responsabile di fronte al Fisco è il lavoratore, se ha incassato un bonus non spettante.

Come recuperare il Bonus IRPEF Codice tributo "1655« Modello F24 Esempio relativo all’utilizzo del codice tributo "1655« Compensazione Ulteriore esempio di utilizzazione del codice tributo "1655« Credito non utilizzato in compensazione Utilizzo del codice tributo «1655"

Come recuperare il Bonus IRPEF Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato istituito uno specifico codice tributo: il "1655".

Codice tributo "1655" Con la risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Modello F24 I sostituti d’imposta, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24.

Esempio relativo all’utilizzo del codice tributo "1655" Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

Compensazione I sostituti d’imposta potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.

Ulteriore esempio di utilizzazione del codice tributo "1655"

Credito non utilizzato in compensazione L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.

Utilizzo del codice tributo «1655" In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./ mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Ricapitolando Ricapitolando Redditi di lavoro dipendente e assimilati Part-time, Collaborazione, CIG, Mobilità e Disoccupazione Fasce di reddito Contribuenti capienti A chi non spetta il Bonus IRPEF ?

Ricapitolando Il bonus non verrà erogato a chi nel 2014 percepirà un reddito inferiore agli 8000 euro. Spetterà per intero a chi avrà un reddito compreso tra 8000 e 24000 euro Riproporzionato, per i redditi superiori a 24.000 euro ma inferiori ai 26000.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati Inoltre, verrà erogato solo ai contribuenti che percepiscono: redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.I.R.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, COMMA 1 del T.U.I.R..

Part-time, Collaborazione, CIG, Mobilità e Disoccupazione In uguale misura: ai lavoratori part-time; ai lavoratori con contratto di collaborazione; ai lavoratori che percepiscono cassa integrazione, indennità di mobilità o disoccupazione.

Fasce di reddito Alle categorie lavorative appena elencate, il Bonus IRPEF, spetterà solo se aventi un reddito fra gli 8.000 ed i 24.000 euro oppure riproporzionato se il reddito supera i 24.000 e resta entro i 26.000 euro.

Contribuenti capienti In ultimo, al fine di percepire il Bonus IRPEF, sarà necessario essere un contribuente capiente: avere un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente che superi la soglia della capienza, cioè le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef.

A chi non spetta il Bonus IRPEF ? ai titolari di partita iva; ai pensionati (nemmeno quelli con reddito inferiore ai 24000 euro); a redditi inferiori agli 8.000 e superiori ai 26.000 euro.

Formule, parametri, esempi e modello 770 Formula per calcolare il Bonus IRPEF per i redditi < € 24... Componente periodo Calcolo del Bonus IPERF in base ai giorni lavorati Esempio Il Bonus IRPEF viene erogato solo per i contribuenti capi... Imposta IRPEF da versare Contribuente capiente ! Bonus IRPEF di € 373,48 Riassumendo Modello 770

Formula per calcolare il Bonus IRPEF per i redditi < € 24 Formula per calcolare il Bonus IRPEF per i redditi < € 24.000 ma > € 26.000 [(26.000 – Y)] * 640 / 2000 = XBonus Dove: 26.000 è il reddito annuo lordo massimo consentito ai fini del calcolo del Bonus IRPEF; Y è il reddito complessivo percepito nel 2014 640 = (80€*8) 80 euro mensili dalla pusta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014; 2000 è una costante.

Componente periodo Il bonus così calcolato va riproporzionato “ in base al periodo di paga”; e questo cosa significa? In pratica viene riproporzionato in base ai giorni di detrazione quindi, se il lavoratore lavora tutto l’anno, avrà diritto al bonus in base alla fascia di reddito come sopra descritto.

Calcolo del Bonus IPERF in base ai giorni lavorati Ma se lavora a tempo determinato o comunque lavorerà solo parte del 2014, il bonus verrà riproporzionato in base ai giorni di contratto e quindi sarà: (XBonus/365)* giorni di contratto

Esempio Ad esempio, un dipendente assunto a tempo determinato il 2/03/2014 e con un contratto in scadenza il 30 settembre 2014 con un reddito previsto di 10.500 euro avrebbe diritto al bonus annuo di ((640/365)*213=373,48 euro che divisi per i 7 mesi lavorati si traducono in 53,35 euro mensili. Dove 213 sono i gironi totali lavorati.

Il Bonus IRPEF viene erogato solo per i contribuenti capienti Questo bonus viene erogato solo se c’è IRPEF a debito al netto delle detrazioni da lavoro dipendente, cioè solo se il dipendente paga IRPEF dopo aver usufruito delle detrazioni da lavoro dipendente.

Imposta IRPEF da versare Tornando al nostro esempio, l’imposta che il dipendente dovrebbe versare è così calcolata: ((10.500*23%) - 1380)= 1035 Dove 1380 sono le detrazioni da lavoratore dipendente.

Contribuente capiente ! In questo caso il dipendente riesce a beneficiare del bonus perché l’imposta calcolata al momento del conguaglio alla cessazione, è maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente.

Bonus IRPEF di € 373,48 Il dipendente arriva a pagare di fatto un’imposta pari a 661,52 euro. Gli viene trattenuta un’imposta di 1035 euro ma riceve un credito IRPEF di 373,48 1035 – 373,48 = 661,52

Riassumendo Il decreto stabilisce un “bonus” annuo riproporzionato in base ad alcuni parametri che dipendono: dal reddito annuo del 2014 (e non il netto in busta paga), dal periodo lavorato nello stesso anno, dall’eventuale esistenza di imposta a debito.

Modello 770 Il sostituto d’imposta dovrà dichiarare, allo Stato, di aver erogato l’entità dell’eventuale Bonus IRPEF ai propri dipendenti, presentando il modello 770. Le istruzioni, sulle modalità di compilazione del modello 770, verranno rese note e comunque in tempi tali che consentiranno la regolare presentazione dello stesso.

Link utili Approfondimenti Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, "Decreto IRPEF« Bonus di 80 €: circolare Agenzia delle Entrate Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e a... Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, - Circolare INPS Codice tributo di recupero del Credito IRPEF Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Approfondimenti Per approfondimenti e ulteriori informazioni consultare i seguenti link:

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, "Decreto IRPEF"

Bonus di 80 €: circolare Agenzia delle Entrate

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, - Circolare INPS

Codice tributo di recupero del Credito IRPEF

Testo Unico delle Imposte sui Redditi