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Unico 2014 - Novità ed approfondimenti Rideterminazione valore quote e terreni ex artt. 5 e 7 L. 448/2001 (riapertura dei termini) - affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate ex Dl 66/2014 di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna Commissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna Unico 2014 - Novità ed approfondimenti L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ed Il Gruppo 24 Ore 20 maggio 2014 Sala Bolognini - Convento San Domenico – P.zza San Domenico, 13 Bologna

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati art. 5 L. 28/12/2001, n. 448 Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola art. 7, stessa L. 448/2001 Non si tratta di un provvedimento di “rivalutazione”, bensì di “rideterminazione”: significato (ad es., per i terreni non necessariamente si attribuisce un maggior valore…) Emilio Abruzzese

Prima riapertura dei termini: operata con l’art. 2, DL 24/12/2002, n Fra proroghe e riaperture dei termini, le date di riferimento e le scadenze sono state più volte modificate, sino alle ultime modifiche intervenute con il comma 156 lett. b) e c) della “Legge di Stabilità 2014” (L. 27/12/2013, n. 147). Considerazioni comuni alle due disposizioni: ambito soggettivo di applicazione. Interessa i soggetti per i quali si possono / devono applicare le disposizioni sui “redditi diversi” (art. 67 Dpr 917/86 - TUIR). Emilio Abruzzese

Possono beneficiarne: Le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa commerciale. Le società semplici e i soggetti equiparati ex art. 5 TUIR, vale a dire le società di fatto che non hanno come oggetto l’attività commerciale e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Enti non commerciali, se l’operazione non è riferibile ad esercizio di reddito d’impresa. Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, non riferibili a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (ove non applicabili le Convenzioni internazionali) Le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 7, L. 448/2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità. Emilio Abruzzese

Rideterminazione valore partecipazioni Ambito oggettivo: si può rideterminare il valore delle partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, possedute alla data di riferimento del 1° gennaio 2014 (comprese le partecipazioni in società anche non residenti e anche ubicate in paesi black list). Cosa si intende per possesso: piena proprietà; diritti parziali di godimento: usufrutto, nuda proprietà; comproprietà, scomposizione dei valori. Escluse le partecipazioni: che costituiscono beni relativi all’impresa; negoziate in mercati regolamentati; acquisite per successione o donazione dopo il 1° gennaio 2014 (salvo il caso di conferimento di mandato con rappresentanza da parte del de cuius; ma non avrebbe senso farlo, per i motivi appresso esposti). Emilio Abruzzese

Redazione ed asseverazione di una perizia entro la data del 30/6/2014. Condizioni e termini per accedere alla rideterminazione del valore delle quote e partecipazioni Redazione ed asseverazione di una perizia entro la data del 30/6/2014. Pagamento, entro la stessa data del 30/6/2014, dell’intera imposta sostitutiva dovuta, oppure, perlomeno, della prima rata (mancato primo pagamento non “ravvedibile”). Emilio Abruzzese

Perizia Redatta ed asseverata entro il 30/6/2014 da dottore commercialista iscritto all’Albo, o da ragioniere o perito commerciale o da soggetto iscritto nell’elenco dei revisori contabili (ora “revisore legale”), riferita all’intero patrimonio sociale, alla data di riferimento del 1° gennaio 2014. Il costo della perizia è deducibile in 5 quote annuali , se la perizia è predisposta per conto della stessa società nel quale la partecipazione è posseduta; se invece è predisposta per conto dei possessori della partecipazione, il costo è ripartito in proporzione alla quota posseduta ed è portato in aumento del valore di acquisto della partecipazione (o meglio ….. del valore rideterminato della partecipazione). La perizia può essere asseverata anche dopo un’eventuale cessione della partecipazione nel periodo 1/1/2014 – 30/6/2014. Ciò non è possibile quando ci si avvalga di intermediari abilitati in regime di “risparmio amministrato”: in tale caso l’asseverazione deve aversi prima della cessione. Emilio Abruzzese

Imposta sostitutiva: 4% del valore della quota, se trattasi di quota “qualificata” 2% in caso di quota “non qualificata” Versamento entro il 30/6/2014 o in unica soluzione o della prima rata di tre annuali di pari importo (successive scadenze 30/6/2015 e 30/6/2016) con un interesse annuo del 3%. Quote partecipazioni «qualificate»: percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% OVVERO una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Quote partecipazioni non qualificate: inferiori ad entrambi i parametri. Avvertenze Per le società di persone, vale solo il limite del 25% di partecipazione al capitale, mancando un procedimento di approvazione assembleare. Emilio Abruzzese

Imposta sostitutiva (particolarità): In caso di quote possedute in comunione, si dividono percentualmente le quote di rispettiva spettanza. In caso di partecipazioni ricevute in donazione, fare attenzione alla clausola antielusiva ex art. 16 Legge 18/10/2001, n. 383: anche una quota “non qualificata” può essere definita “qualificata”, alla data di riferimento, quando la stessa quota sarebbe stata così qualificata per il donante, a condizione che sia trascorso un periodo inferiore al quinquennio. Es. Tizio dona a Caio il 19% della società ALFA, rimanendo in possesso di una residua quota del 30% (aveva il 49%). In questo caso, se la donazione è stata fatta meno di 5 anni prima della data del 1° gennaio 2014, per Caio il valore della quota sarà eventualmente “rideterminabile” ex art. 5 come quota «qualificata». (Circolare n. 35/E del 4/8/2004) Emilio Abruzzese

Imposta sostitutiva: Per definire una quota al 1° gennaio 2014 come “qualificata” o “non qualificata”, non si tiene conto delle eventuali cessioni intervenute nei dodici mesi precedenti (come invece ordinariamente previsto dalla lett. c), 1° c., art. 67 TUIR) Es. Tizio al 1° dicembre 2013 vende il 35% di ALFA, rimanendo possessore del 15% della stessa ALFA al 1° gennaio 2014. Tizio può considerare detta quota (posseduta il 1° gennaio 2014) come «non qualificata». Emilio Abruzzese

Precisazioni Però: Attenzione: Rideterminazione parziale: Ove si decida di usufruire della disposizione, non è obbligatorio “rideterminare” il valore dell’intera quota posseduta. Ci si può riferire anche ad una minor quota. Però: Se al 1° gennaio si possiede una quota “qualificata” (es. 30%), si paga il 4% anche se si ridetermina il valore di una quota inferiore (es., 15%). “Rideterminazione parziale” (es., si “rivaluta” il 10% di una complessiva propria quota del 18%: in caso di successiva cessione del 10% si intende ceduta la quota “rivalutata” , una sorta di LIFO). Attenzione: Questo criterio non viene applicato ove il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria per il tramite di un intermediario abilitato. In tal caso = si applica il costo medio ponderato. Emilio Abruzzese

Casi particolari Consolidamento usufrutto / nuda proprietà nel periodo 1/1/2014 – 30/6/2014: Il consolidamento non retroagisce al 1° gennaio 2014. L’ex nudo proprietario può rideterminare solo il valore riferito alla nuda proprietà. Emilio Abruzzese

Effetti della “rideterminazione” La rideterminazione, se validamente effettuata, comporta la sostituzione del nuovo valore al precedente, quale esso sia stato, ai fini della determinazione delle plusvalenze / minusvalenze da cessione. Le minusvalenze (rispetto al “rideterminato”) diventano però non utilizzabili in compensazione con altre plusvalenze. In taluni casi, la “rideterminazione” può essere autolesionista. Es. costo = 100 Valore rideterminato = 110 Corrispettivo = 80 Minus = 30 non utilizzabile in compensazione. Emilio Abruzzese

Effetti della “rideterminazione” E’ quindi utile anche nei casi di “recesso atipico” (acquisizione da parte degli altri soci) ma non nel caso di “recesso tipico” (annullamento della partecipazione posseduta dal socio persona fisica, a fronte dell’attribuzione di somme in denaro o di beni attribuiti). Ciò perché (Circ. 16/3/2005, n. 10E) le somme o i valori attribuiti costituiscono “utile” e non plusvalenze da “redditi diversi”. Il valore rideterminato si trasmette al donatario ma NON all’erede: in caso di successione, l’erede assume come costo fiscalmente riconosciuto il valore dichiarato a fini successori. Emilio Abruzzese

Effetti della “rideterminazione” Il valore si trasmetteva all’erede solo nel periodo dal 25/10/2001 al 2/10/2006, quando l’imposta di successione è stata soppressa. Con la successione, ai fini delle IIDD si ha una penalizzazione, perché ai fini successori il valore da dichiarare è pari alla quota proporzionale del patrimonio netto da bilancio regolarmente approvato, avviamento escluso. Da ciò deriva, per l’erede, un basso valore fiscalmente riconosciuto ai fini dei redditi diversi. Emilio Abruzzese

Reiterazione di rideterminazioni di valore Ove si sia già usufruito della rideterminazione in passato, si può reiterare la scelta alla nuova data di riferimento del 1° gennaio 2014 (ovviamente solo in caso di convenienza ad elevare il valore): Nel caso, è possibile scomputare quanto già pagato. Prima del DL 70/2011 (art. 7, comma 2 lett. e) ed f)) lo scomputo non era consentito. Ovviamente: costi post 1/1/2014 incrementano ulteriormente il valore fiscalmente riconosciuto. Emilio Abruzzese

Operazioni potenzialmente disconoscibili in quanto elusive Il tema delle rideterminazioni potenzialmente elusive: la trasformazione di dividendi in plusvalenze La “rideterminazione”, seguita da vendita, distribuzione del dividendo al cessionario soggetto IRES e successivo riacquisto. Sicuramente non elusiva la rideterminazione seguita da cessione definitiva: non obbligatorio distribuire i dividendi prima di una cessione! Il diverso caso della trasformazione di dividendi in minusvalenze (ex “nuovo” dividend washing in ambito IRES, minus indeducibili su vendite non PEX, a fronte di recenti dividendi percepiti, ex comma 3-bis, art. 109 TUIR) Emilio Abruzzese

Ulteriori adempimenti (comuni ad entrambe le «rideterminazioni», di quote e terreni) I dati devono essere indicati nella dichiarazione, ma l’omissione non pregiudica la rideterminazione. Applicabile solo una sanzione da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2,065. Violazione ritenuta solo «formale» (circ. 15/2/2013 n. 1/E) Obbligo di conservare tutta la documentazione e di esibirla a richiesta dell’Agenzia. Emilio Abruzzese

E’ revocabile / emendabile l’opzione per la rideterminazione? Considerazioni comuni ad entrambe le «rideterminazioni», di quote e terreni E’ revocabile / emendabile l’opzione per la rideterminazione? Se si fa la perizia e non si fa il primo pagamento, sicuramente si, perché di fatto non si è completata la procedura di “rideterminazione”. Se si fa la perizia ed il pagamento della prima rata o addirittura del 100% entro la prima scadenza, per l’Agenzia delle Entrate, l’opzione non è revocabile. Giurisprudenza divisa: a favore: sentenza n. 395/02/14, dep. il 7/5/2014 CTP Ravenna; contro: sentenza n. 124/1/09 dep. il 27/11/2009, CTP Brescia. Emilio Abruzzese

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli Presupposto: «possesso» al 1/1/2014 Possesso Piena proprietà Usufrutto Nuda proprietà Diritto di superficie enfiteusi Emilio Abruzzese

Terreni edificabili ed agricoli Rideterminazione del valore di cosa? Di terreni agricoli Di terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili Di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria Emilio Abruzzese

Ed i fabbricati? Comunque sempre esclusi? In teoria, si, in pratica, talvolta, NO. Vedi Ris. n. 395/E del 22/10/2008 riferita ad un fabbricato da demolire: per le IIDD è un terreno edificabile. E per le indirette? Diaspora, fra imposte dirette ed indirette, nell’ambito della stessa Agenzia delle Entrate. Emilio Abruzzese

Fra l’altro, comportamenti difformi ai fini dell’imposta di registro. Vedi Circolare dell’Agenzia n. 28/E del 21/6/2011: «Come si evince dalla lettera della norma, il regime di tassazione ai fini IVA è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire lo stato di fatto e di diritto dello stesso all’atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell’acquirente.» Situazione d’incertezza criticata fortemente dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 24 – 2012/T, pubblicato il 20/12/2012). Fra l’altro, comportamenti difformi ai fini dell’imposta di registro. Emilio Abruzzese

Come qualificare quindi al 1/1/2014, un immobile (non rudere) che in base agli strumenti urbanistici può ma non deve essere abbattuto, con diritto ad edificare maggiore volumetria? ? Cosa deve prevalere? La natura oggettiva del bene o quel che può derivarne? La sentenza CTP Ravenna, n.227 del 9/12/2013: dalla riqualificazione ex art. 20 DPR 131/86 (registro) di un fabbricato in terreno …. al recepimento, a cascata, dello stesso principio ai fini delle imposte sul reddito (!) – Contra: CTP Milano 7/10/2013, n. 271 e CTR Firenze n. 422/30/14 del 24/2/14 In ultimo: Cassazione n. 4150, depositata 21 febbraio 2014> non è da tassare una plusvalenza derivante dalla vendita di un fabbricato destinato alla demolizione, anche se insiste su un terreno edificabile. È quindi diventato inutile e pericoloso “rideterminare” il valore di un fabbricato “riqualificandolo” autonomamente come terreno edificabile? Emilio Abruzzese

Condizioni e termini per accedere alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli Entro il 30/6/2014 Perizia + pagamento dell’imposta sostitutiva come con riguardo alle partecipazioni, con le differenziazioni che seguono: Misura dell’imposta: sempre 4% Periti legittimati: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili In caso di cessione del terreno prima del 30/6/2014, la perizia deve, secondo l’Agenzia delle Entrate, essere asseverata prima della cessione. Contra: Cassazione n. 30729/11 Emilio Abruzzese

Il costo della perizia si aggiunge al valore fiscalmente riconosciuto. Attenzione: la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce… …VALORE MINIMO DI RIFERIMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, REGISTRO ED IPOCATASTALI. Che senso ha riferirsi alle IIDD!?! Emilio Abruzzese

ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Se si ridetermina il valore al 1/1/2014 = 100 …. … nell’atto di vendita successivo si deve evidenziare tale valore di 100, anche se il corrispettivo è inferiore …. diversamente ….. per l’Agenzia non sono servite perizie né imposta sostitutiva pagata e si pagano le imposte sulla plusvalenza senza tener conto della rideterminazione del valore. Esempio Terreno del costo originario di : 10 Valore da perizia al 1/1/2014: 100 Corrispettivo: 80 Emilio Abruzzese

ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Se non si indica il valore di 100 nel rogito = plusvalenza di 70! Se invece lo si indica, minus di 20, rispetto al valore rideterminato, comunque indeducibile. Reiterazione di rideterminazioni: Con la stessa circolare è stato però chiarito che: Se rispetto ad una precedente «rideterminazione», il valore è diminuito …. è possibile una nuova perizia al 1/1/2014, senza pagamento di imposta sostitutiva. Emilio Abruzzese

ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Da cui: valore minimo per registro ed ipocatastali = valore rideterminato con la perizia al 1/1/2014. Quindi: Conflitto di esigenze tra cedente e cessionario! (il cessionario ha interesse ad applicare il “prezzo valore” - comma 497 dell’art. 1, L. 266/2005 – previsto per gli immobili ad uso abitativo). Emilio Abruzzese

Fabbricato per le indirette Caso estremo Se all’atto della cessione (Es. 15/9/2014) l’immobile può/deve essere considerato un Fabbricato per le indirette Terreno edificabile per le «dirette» (per le questioni prima evidenziate) … ed è stato «rivalutato» come terreno al 1/1/2014, quali le conseguenze? Emilio Abruzzese

Caso particolare: cessione di diritti edificatori Anche il cosiddetto ius aedificandi può essere considerato distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno, e perciò con possibile rideterminazione del valore alla data di riferimento del 1° gennaio 2014 (Circ. Ag. Entrate 15/2/2013 n. 1/E risposta 4.2 – norma di comportamento n.189 – ottobre 2013 Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). Cosa accade in caso di successione o donazione di un terreno edificabile il cui valore sia stato rideterminato dal de cuius o dal donante? Rideterminazione inutile! In caso di successiva cessione da parte del donatario o dell’erede, si assume come costo il valore dichiarato ai fini delle imposte dovute per successioni o donazioni. Emilio Abruzzese

Partecipazioni non qualificate: 20%. Promemoria per il calcolo di convenienza a rideterminare il valore di partecipazioni e terreni – Regime tassazione plusvalenze Partecipazioni non qualificate: 20%. 26% a decorrere dal 1° luglio 2014 Partecipazioni qualificate: 49,72% della plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile. Escluse le partecipazioni in società ubicate in paesi black list, tassate al 100%. Terreni non edificabili né lottizzati (in quanto ceduti prima del decorso del quinquennio dall’acquisto): plusvalenza nella dichiarazione dei redditi o tassazione sostitutiva del 20% su opzione (art. 1, comma 496, L. 23/12/2005, n. 266). Emilio Abruzzese

Promemoria per il calcolo di convenienza a rideterminare il valore di partecipazioni e terreni – Regime tassazione plusvalenze Terreni edificabili ex seconda parte lett. b.) art. 67: possibile opzione per «tassazione separata» Plusvalenze da esproprio di terreno (art. 35, DPR 8/6/2001, n. 237; ex art. 11, comma 5, L. 413/1991): ritenuta a titolo di imposta del 20%. Su opzione, può diventare d’acconto, con confluenza della plusvalenza in dichiarazione dei redditi. Terreni lottizzati ex art. 67, lett. a): tassazione delle plusvalenze ordinariamente. Emilio Abruzzese

L’affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate ex D.L. n. 66 del 24/4/2014 Il 1° comma dell’art. 3 dispone (anche), l’elevazione della misura delle imposte sostitutive sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) dal 20% al 26% per le operazioni realizzate dal 1 luglio 2014. Cambia quindi la tassazione delle plusvalenze realizzate nella cessione di quote «non qualificate». Emilio Abruzzese

Lo è con riguardo alle quote qualificate: E’ garantita «l’invarianza del livello» di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze?» Lo è con riguardo alle quote qualificate: la percentuale di concorso alla formazione del reddito imponibile è correlata all’aliquota IRES e NON all’aliquota prevista per le quote non qualificate. (ultima modifica: comma 38, L. 24/12/2007, n. 244, in combinato con Decreto 2 aprile 2008: concorso alla formazione del reddito, da 40% a 49,72%, del 1° gennaio 2008) Aliquota marginale 43% * 49,72% = 21,38% (escluse addizionali) Emilio Abruzzese

Affrancamento previsto per le quote non qualificate Nel passaggio dal 20% al 26% …. … nuova possibilità di affrancamento ex commi da 15 a 18 dell’art. 3 del D.L. 66/2014: opzione, quindi facoltativa, per la tassazione al 20% delle plusvalenze latenti alla data di riferimento del 30 giugno 2014; riguarda le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies). Emilio Abruzzese

Affrancamento → è una sorta di cessione virtuale, con tassazione al 20% della differenza, se esistente fra: Valore al 30 giugno 2014 e ….. costo o valore di acquisto precedente (incluso eventualmente quello rideterminato ex L. 448/2001 “rideterminazione valore quote”) oppure il valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, D. Lgs. 461/1997 oppure il valore determinato ex art. 2, commi 29 e seguenti, D.L. 138/2011. Emilio Abruzzese

Regime dichiarativo (art. 5 D. Lgs. 461/1997) Nel caso di opzione, la scelta deve riferirsi a tutti i titoli e gli strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il 16/11/2014. Versamento e compensazioni fra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30/6/2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014. Emilio Abruzzese

Regime risparmio amministrato (art. 6 D. Lgs. 461/1997) Comunicazione dell’intermediario entro il 30 settembre 2014, riferito a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. Emilio Abruzzese

Rinvio a precedente d.m. Il D.L. 66/2014, al suo art.4, 1° comma, prevede un rinvio al DM che esplicita le modalità di determinazione del «valore» da assumersi al 30/6/2014, precisamente il d.m. 13/12/2011, già emanato per regolamentare il precedente affrancamento, nel passaggio di aliquota dal 12,5% al 20%. Emilio Abruzzese

Attenzione! penalizzate comunque le cessioni “non qualificate” realizzate dal 1°/7/2014, di parte di complessive quote qualificate. Es. se tizio possiede il 50% di Alfa al 30 giugno 2014, non può affrancare il valore al 30/6 e in caso di cessione post 30/6/2014 di partecipazioni qualificate (es. 18%), vedrà applicato comunque il 26% anziché il 20%. possibile la scelta di rideterminazione ex art. 5 L. 28/12/2001, n. 448, alla data di riferimento del 1° gennaio 2014 ex , combinata con l’affrancamento ex art. 3 del D.L. 66/2014 alla data di riferimento del 30 giugno 2014. Emilio Abruzzese

Compensate al 76,92% con plusvalenze realizzate post 30/6/2014. Comma 17: rilevanza delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi (con l’esercizio dell’opzione) Compensate al 100% ai fini del calcolo di quanto eventualmente dovuto in sede di liquidazione dell’imposta sostitutiva. Compensate al 76,92% con plusvalenze realizzate post 30/6/2014. Compensate al 48,06% se si tratta di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati entro il 31/12/2011 e non compensate in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva a seguito dell’esercizio delle opzioni. Se si hanno ancora minus riportate ante 31/12/2011… → l’opzione conviene!!!! Emilio Abruzzese