10 dicembre 2010 Universit à degli Studi di Bologna.

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10 dicembre 2010 Universit à degli Studi di Bologna

L’essere umano, è per essenza dialogo e non si realizza senza comunicare. Il dialogo si fonda sulla reciprocità e sulla responsabilità – OGNI VITA è INCONTRO IO E TU (Martin Buber)

IL CONSENSO INFORMATO È la condizione necessaria per la liceit à dell ’ intervento PROFESSIONALE, affinch é la relazionalit à asimmetrica tra PROFESSIONISTA e utente si trasformi in un ’ alleanza terapeutica/decisione condivisa

EMPATIA. Applicando al rapporto PROFESSIONALE questa riflessione di Buber, L ’ ASIMMETRIA nel rapporto medico-paziente, professionista in genere utente, elemento caratteristico del modello paternalistico della medicina, e di molte filosofie di servizi socio-sanitari, in cui il medico-padre, lo psicologo, l ’ assistente sociale …… decide cosa è bene per il paziente, utente, è superata nella misura in cui si verifichi questa EMPATIA. L’OBIETTIVO: AFFIDARE A CIASCUNO IL GOVERNO SULLA PROPRIA ESISTENZA

La Corte di Cassazione ha ribadito il valore supremo del CONSENSO INFORMATO affermando che “ la necessit à del consenso si evince dall ’ art. 13 della Costituzione, il quale sancisce l ’ inviolabilit à della libertà personale – nel cui ambito deve ritenersi compresa la libert à di salvaguardare la propria salute ed integrit à fisica – escludendone ogni restrizione se non per atto motivato dell ’ autorit à giudiziaria e nei soli casi e con le modalit à previsti per legge ”

Codice deontologico dei medici all’articolo 35 stabilisce che “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente”.

UN PRIMO DATO: IL SEGRETO PROFESSIONALE - COMPITO DI VEICOLARE LE VOLONTA’ / DECISIONI DELLA PERSONA – IL SEGRETO AFFIDATO A UN PROFESSIONISTA È questo il contenuto del segreto professionale

ESPRESSIONE DELL’AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA - PROGETTO DI VITA - RISPOSTA AD UN BISOGNO

documento scritto, esplicita dichiarazione, attraverso cui la persona dichiara in piena lucidità mentale, quali terapie accettare o non accettare nel caso si trovasse in condizioni di incapacità a DECIDERE in materia di trattamento medico: idratazione, alimentazione, ventilazione forzata.

Questo modello di testamento biologico soddisfa le esigenze di tutti i cittadini, credenti e non credenti che siano, è stato pensato per laici e cattolici, cristiani, membri di altre religioni, per chi non si riconosce in nessuna fede. Io sottoscritto: Nato a prov..….. Il Domiciliato a Documento d’identità n………………………………… nella pienezza delle mie facoltà fisiche e mentali, e in totale libertà di scelta, in caso risultassi affetto da: - malattia allo stadio terminale, - malattia o lesione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile, - malattia implicante l’utilizzo permanente di macchine o altri sistemi artificiali e tale da impedirmi una normale vita di relazione, dispongo quanto segue: - qualora io soffra gravemente, desidero che si provveda ad opportuno trattamento analgesico pur consapevole che possa affrettare la fine della mia esistenza; - qualora non fossi più in grado di assumere cibo o bevande: □ rifiuto di essere sottoposto alla idratazione o alimentazione artificiale; □ accetto di essere sottoposto alla idratazione o alimentazione artificiale; - qualora io fossi anche affetto da malattie intercorrenti (come infezioni respiratorie ed urinarie, emorragie, disturbi cardiaci e renali) che potrebbero abbreviare la mia vita: □ rifiuto qualsiasi trattamento terapeutico attivo, in particolare antibiotici, trasfusioni, rianimazione cardiopolmonare, emodialisi;

□ accetto qualsiasi trattamento terapeutico attivo, in particolare antibiotici, trasfusioni, rianimazione cardiopolmonare, emodialisi. Sempre nelle predette ipotesi: □ Rifiuto qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da macchine □ Accetto qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da macchine Detto inoltre le seguenti disposizioni: □ - Richiedo l’assistenza religiosa (la mia confessione è:………… ) □ - Non richiedo alcuna assistenza religiosa □ - Il mio corpo può essere donato per trapianti □ - Il mio corpo non deve essere donato per trapianti □ - Il mio corpo può essere utilizzato per scopi scientifici e didattici □ - Il mio corpo non deve essere utilizzato per scopi scientifici e didattici □ - Io sia cremato □ - Io non sia cremato □ - Io possa morire a casa mia □ - Il mio funerale avvenga □ - Che non venga fatto alcun funerale Questo atto, da me coscientemente sottoscritto, avviene di fronte alle seguenti persone:

TESTIMONI ……………………………………………………………………………………… Nomino mio FIDUCIARIO – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Nome e cognome………………………………………………………… Nato a ………………………………………………………………. Residente a…………………………………………………………. Tel. ……………………………………………. Carta d’identità n………………………………… che, sottoscrivendo questo atto, attestano la veridicità della presente mia dichiarazione di volontà. Firma del dichiarante Firma della persona nominata fiduciaria Firma dei testimoni La presente dichiarazione potrà essere in ogni momento da me revocata o modificata. Luogo e dataFirma

Il TB ha un valore promozionale ed educativo Tra i bisogni immateriali - tra i bisogni spirituali IL T.B. è - UN PROGETTO DI VITA - UNA RISORSA DI SENSO - UN BISOGNO SPIRITUALE

DDL CALABRO’ Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di SOSTEGNO VITALE e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Secondo la SINPE, Societ à italiana di nutrizione enterale e parenterale la nutrizione artificiale è da considerarsi, a tutti gli effetti, UN TRATTAMENTO MEDICO riconosciuto da tutte le Società Scientifiche e Mediche specialistiche internazionali e nazionali.

Art. 32 della Costituzione Diritto alla cura “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Non obbligo di terapia Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Art. 3 DDL CALABRO’ LESIVO dell’ ART. 32, comma 2 della COSTITUZIONE Impone Nutrizione e Idratazione Artificiale “sostegno vitale”.

Art. 7 Ruolo del medico medico non è obbligato a rispettare la volontà della persona incapace

COMUNICATO STAMPA L’Ordine Assistenti sociali sull’approvazione in Senato del DDL sul testamento biologico: 31 marzo 2009 La legge – se confermata nell’iter parlamentare - sancirà la “impossibilità”, in Italia, di accedere ad un atto fondamentale di espressione della libertà personale, precludendo scelte che non possono che attenere a ciascuno di noi, per diritto naturale inviolabile garantito anche dalla Carta Costituzionale.

In quanto rappresentante di una professione d’aiuto che rispettando la peculiarità delle persone, ne valorizza ed attiva le capacità di AUTODETERMINARSI per la piena realizzazione di sé, l’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali sente la necessità di esprimere un doloroso DISSENSO sulla attuale formulazione della legge, e una nota di allarme per la profonda lacerazione che essa marca nella società civile.

Permettere che ogni persona possa lasciare TESTIMONIANZA circa le forme di trattamento sanitario che intende o meno accettare, qualora fosse privo della capacità di relazionarsi ed esprimere i suoi intenti per decidere di sé, è un atto legittimo di civiltà e di amore per la vita, rispettoso di quella dignità che ciascuno ha diritto di rivendicare dalla nascita alla morte, in uno stato democratico e moderno.

Convenzione di Oviedo 1997 Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina articolo 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.

autodeterminazione “L’assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.” Art. 11 La legge 6/2004 sull’amministratore di sostegno stabilisce la possibilità di nominare un amministratore di sostegno, cioè una figura autorizzata a decidere in caso di perdita delle facoltà intellettive. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. (DAT)

legge 38/2010: disposizioni per garantire l ’ accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore art.5 : Infermieri Psicologi ASSISTENTI SOCIALI Altre figure professionali ritenute essenziali

Per approfondire

Le CP: “ affermano il valore della vita, considerando la morte come evento naturale; non prolungano né abbreviano l’esistenza dell’ammalato”

L’essere umano ha diritto a un accompagnamento alla morte, nonché a una morte dignitosa; su queste basi l'eventualità di una fase terminale della malattia, in cui la terapia non sia più in grado di alleviare le sofferenze, richiede una riflessione alla luce del principio della LIBERTÀ DI SCELTA e dei diritti del malato stesso.

La REDAZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO è un DOVERE ETICO ed è in piena sintonia con la ‘’filosofia’’ delle CP: “ porre il malato al centro ’’ modulando l’assistenza sui suoi bisogni psicofisici

Realtà: Non nesso causa effetto coincidenza degli opposti, unione dei contrari, SINTESI DI DIVERSI PUNTI DI VISTA

IL NOSTRO GRANDE AFFANNO È LA LENTA MORTE DELLA VITA. PERCIÒ DOBBIAMO CERCARE DI TRATTENERE LA VITA, DI INTENSIFICARLA DANDOLE IL PIÙ RICCO CONTENUTO POSSIBILE. BISOGNA CERCARE DI VIVERE SOPRA LA PROPRIA VITA COME LA NUBE SOPRA IL MARE. (Grazia Deledda)

Grazie per l’attenzione