La Costituzione Italiana

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Transcript della presentazione:

La Costituzione Italiana Il sessantennale della nostra Costituzione 02-01-1948/02-01-2008

Diritti e doveri del cittadino La pena di morte La violazione dei diritti umani

DIRITTI E DOVERI Articolo 13 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19

Articolo 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Commento all’articolo 13 La libertà personale è dichiarata inviolabile, ma nei comuni successivi vengono poste eccezioni per permettere di perseguire chi ha commesso un reato. Garanzia del cittadino è l’intervento obbligatorio della magistratura (art.101), anche attraverso la convalida di provvedimenti urgenti delle autorità di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri). Quanto alla carcerazione preventiva (ora chiamata custodia cautelare e relativa alla detenzione prima della condanna definitiva) essa è ammessa a determinare condizioni (art.25/3) e con durata proporzionale alla pena prevista.

Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Dalle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Commento sull’articolo 17 La libertà di riunione è riconosciuta per tutti i cittadini, da esercitarsi senz’armi e pacificamente (cioè senza dare preoccupazioni per l’ordine pubblico). Il preavviso è dovuto solo per le riunioni in luogo pubblico (piazze, strade ecc), e non per quelle in luogo privato (come una casa) o aperto al pubblico (un cinema, un teatro, un campo sportivo, una chiesa).

Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Commento all’articolo 18 Due o più persone che perseguono in forma organizzata un determinato fine (ricreativo, culturale, sportivo, politico, sindacale ecc) costituiscono un’associazione. Il codice civile distingue Associazioni con Personalità Giuridica e Associazioni prive di Personalità Giuridica, che costituiscono la maggioranza. Attualmente i partiti politici e sindacati non sono persone giuridiche. Per fronteggiare la grave situazione determinata dagli atti terroristici ad opera delle Brigate Rosse e di altri gruppi eversivi, sono state emanate varie disposizioni normative. Parimenti, particolari provvedimenti normativi sono stati emanati per combattere la criminalità organizzata in pericolose ramificate associazioni denominate “Mafia, Camorra, N’Drangheta” A seconda delle ragioni da cui traggono le radici storiche, rispettivamente: Sicilia, Campania e Calabria. Da tempo opera una speciale Commissione Parlamentare detta “Antimafia”, mentre è recente l’istituzione di una Procura Nazionale Antimafia che svolge attività di coordinamento e di impulso tra le varie procure distrettuali antimafia.

Articolo 19 Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa liberamente in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Commento all’articolo 19 La libertà di professione religiosa è riconosciuta dalla Carta costituzionale a tutti gli individui che risiedono nel territorio dello Stato e, dunque, sia cittadini che a stranieri che a apolidi. Uno degli aspetti più importanti della libertà religiosa è rappresentato dal diritto all'obiezione di coscienza, ovvero dal diritto a non compiere attività o a tenere comportamenti che siano in contrasto con il proprio credo religioso, come ad esempio l'obiezione o il rifiuto al servizio militare o anche il rifiuto, da parte di un operatore sanitario di cooperare ad una pratica abortiva. L'unico limite costituzione alla libertà di culto è quello del buon costume; la norma, infatti, sancisce il divieto di porre in essere comportamenti contrari alle regole del pudore e della morale sessuale corrente.

Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia, che devono immediatamente e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Commento all’articolo 21 L’unica forma di censura preventiva è quella attuata dalla speciale Commissione Ministeriale per gli spettacoli cinematografici, salvo in ogni caso il potere della Magistratura di accertare eventuali reati (oscenità, turpiloquio etc.). Al fine di garantire l’osservanza della disciplina col sistema radiotelevisivo pubblico e privato nonché delle pubblicazioni a mezzo stampa è stato istituito il “Garante per la Radiodiffusione e L’Editoria”, le cui funzioni e competenze sono state in seguito assunte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Commento all’articolo 22 A rafforzare il principio dei diritti inviolabili dell’uomo (art.2) si pone il divieto di privare chiunque del nome, della capacità giuridica (che consiste nella capacità di essere titolare dei diritti e dei doveri fin dalla nascita) e della cittadinanza per motivi politici.

Articolo 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Commento all’articolo 23 Non si esclude che il cittadino venga obbligato a fare qualcosa o a pagare (difficilmente, in caso contrario, si potrebbe far fronte alle necessità collettive), ma l’obbligo può essere imposto solo dal Parlamento attraverso una legge.

Articolo 27 La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Commento dell’articolo 27 Ognuno risponde penalmente dei propri comportamenti e non del fatto di altri ( anche un genitore, il cui figlio minorenne abbia commesso un atto che per la legge è reato, non ne risponde, mentre potrà essere richiamato a risarcire il danno. Naturalmente, il genitore potrà essere ritenuto colpevole, anche penalmente, se ha favorito per dolo o colpa l’atto delittuoso). Il principio della presunzione di innocenza, affermato nel secondo comma, è spesso dimenticato dall’opinione pubblica e dai mezzi di informazione ( con la perversa abitudine di “sbattere il mostro in prima pagina”). Tanto più che, per lo stesso condannato, dovrebbero essere previste misure per favorirne il reinserimento nella società, una volta scontata la pena (una volta abolita quella di morte, tanto definitiva da escludere ogni ravvedimento).

LA PENA DI MORTE

La pena di morte, chiamata anche pena capitale, consiste nell’eliminazione fisica di un individuo ordinata da un tribunale e inseguito ad una condanna. Nei paesi in cui è prevista, di norma la legge commina la pena di morte a fattispecie di reati considerati gravi, come omicidio e alto tradimento. Alcuni ordinamenti giuridici ritengono passibili di pena capitale omicidi occorsi durante l’esecuzione di altri crimini violenti, come la ripa e lo stupro. Il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, il 30 novembre del 1786, con l’emanazione del nuovo codice penale toscano (Riforma criminale toscana o Leopoldina), firmato dal granduca Pietro Leopoldo. Se si considera l’abolizione “di fatto”, lo stato abolizionista più antico è la Repubblica di San Marino, tuttora esistente.

Negli ultimi decenni molti stati l’hanno abolita. La pena di morte NEL MONDO In epoche passate la pena di morte era utilizzata in quasi tutti gli stati. Dopo il Granducato di Toscana, la pena di morte fu abolita dal Venezuela nel 1863 e dal Regno d’Italia nel 1889, dove, però, fu reintrodotta durante il fascismo e abolita definitivamente dalla Costituzione Repubblicana. Negli ultimi decenni molti stati l’hanno abolita.

Amnesty International distingue quattro categorie di stati: - in 68 stati al mondo la pena di morte e ancora prevista dal codice penale e utilizzata (rosa) - 89 stati l’hanno abolita completamente (blu) - in 10 stati è in vigore ma limitatamente a reati commessi in situazioni eccezionali (verde) - altri stati mantengono la pena di morte anche per reati comuni ma non ne fanno uso da almeno dieci anni (giallo)

I diritti umani I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una branca del diritto. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy).

VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Questo progetto è stato realizzato da: Claudia Colonna Giorgia D’Atrio Silvia Gatta Alessio Turco