REPERIBILITA’ ED INTERVENTI ESTEMPORANEI VOLTI A FAR FRONTE ALLE NECESSITA’ DI INTERVENTI AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO E/O SETTIMANALE Le mutate esigenze di presidio operativo rendono indispensabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’applicazione, in via sperimentale, dell’istituto della reperibilità: di regola, in maniera continuativa al personale operante presso le Unità dell’Area Infrastrutture Tecnologiche; in maniera estemporanea al personale operante presso le Unità delle Aree UNISIG (ad esempio nella fase di attivazione di procedure particolarmente complesse o al verificarsi di situazioni di criticità temporanee). Su richiesta dell’azienda, il personale operante presso le sopracitate unità operative, in possesso delle conoscenze tecniche specifiche necessarie, sarà tenuto a rendersi reperibile oltre il normale orario di lavoro, comprese le giornate di Sabato, Domenica, festività e semifestività infrasettimanali. USI provvederà a predisporre opportune rotazioni del personale cui verrà richiesta la reperibilità, dando la precedenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, a coloro che esprimeranno la propria disponibilità in tal senso. L’Azienda è disponibile a valutare particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare debitamente documentate.
USI, congiuntamente con le OO.SS., effettuerà, di massima ogni semestre, una verifica relativamente al tema della reperibilità. Nell’ambito di tali rotazioni sarà richiesta la disponibilità del personale appartenente al terzo e quarto livello dei Quadri Direttivi. USI avanzerà, di massima, la richiesta di reperibilità e/o disponibilità con una settimana di preavviso. Ad ogni addetto non verranno, di regola, richiesti nel corso di un anno più di 72 giornate di reperibilità, fermo restando il limite massimo di 12 rotazioni settimanali e di 1 rotazione al mese. Le reperibilità richieste nelle giornate di sabato, domenica, festivi e semifestivi infrasettimanali non potranno superare le 25 giornate annue. USI fornirà gli strumenti idonei ad una rapida ricerca del personale in reperibilità e gli strumenti necessari per poter eventualmente intervenire da remoto; il personale in reperibilità dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 32 CCNL Al personale coinvolto in reperibilità spetta quanto previsto dall’art. 32 CCNL Il dettato dell’art. 32 sarà applicato anche agli interventi effettuati da remoto.
Gli interventi effettuati dai Quadri Direttivi di primo e secondo livello retributivo sono compensati con l’importo di Euro 130 ogni 7 interventi effettuati in corso d’anno; per interventi inferiori o per frazioni di interventi non multipli di 7 non è riconosciuto alcun compenso. Il compenso sarà corrisposto, in unica soluzione, nel corso del primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di più interventi effettuati nell’ambito della reperibilità, si procederà a computare un unico intervento per singola giornata di reperibilità, anche laddove i predetti interventi vengano effettuati a cavallo di due giornate. Al personale delle Aree Professionali al quale siano richiesti interventi estemporanei viene riconosciuto, in caso di attività prestata in azienda ovvero da remoto, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’attività prestata con un minimo di Euro 17,46 ed il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento. Al personale appartenente ai Quadri Direttivi di I e II livello al quale siano richiesti interventi estemporanei viene riconosciuto, in caso di attività prestata in azienda ovvero da remoto, un importo pari a Euro 29,08 ed il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento. Al personale appartenente ai Quadri Direttivi di III e IV livello al quale siano richiesti interventi
(anche se nell’ambito della disponibilità alla rotazione concordata) spetta, in caso di attività prestata in azienda, quanto previsto dall'art. 32 CCNL ; in caso di attività prestata da remoto, viene riconosciuto un importo pari a Euro 29,08. Gli importi di cui sopra avranno le medesime caratteristiche di quelli previsti dal CCNL. Il presente schema applicativo resterà in vigore sino a modificazioni che dovessero essere introdotte da future norme a livello nazionale. In tal caso le parti torneranno ad incontrarsi per definire un nuovo schema. UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI SPA ORGANO DI COORDINAMENTO FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.