Master in Gestione dell’Aviazione Civile La class action nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità Roma, 16 giugno 2010.

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Master in Gestione dell’Aviazione Civile La class action nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità Roma, 16 giugno 2010

2 Due tipi di azione Azione di Classe Art. 140 bis Cod. Cons. Azione Collettiva L. 15/09 e D.lgs. 198/09 Azione civile volta alla richiesta di risarcimento del danno Azione amministrativa volta alla rimozione di un deficit organizzativo Diversi i soggetti, diversi i presupposti, diversi i Giudici, diverse le finalità

3 Azione di classe L’art.140 bis, comma 12, del Codice del Consumo prevede che  l’azione di classe può essere proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità  in caso di accoglimento dell’azione, il Tribunale con la sentenza di condanna “tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate”

4 il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 reca il “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” L’art. 2, c. 446, della legge n. 244 del 2007 ha inserito al Codice di consumo l’art. 140 bis per disciplinare l’“Azione collettiva risarcitoria” L’art. 2, comma 447, (successivamente modificato) prevede l’efficacia dell’istituto decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della n. 244 cit. (1°gennaio 2008) L’art. 49 della L. 23 luglio 2009, n. 99 (Guri 31 luglio 2009) ha sostituito l’art. 140 bis con una nuova articolazione della disciplina dedicata alla “Azione di classe” Le disposizioni dedicate alla Azione di classe entrano in vigore il 1°gennaio 2010, ma si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 99: 16 agosto 2009 Le fonti dell’azione di classe

5 L’art. 140 bis prevede che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni (no alla legittimazione autonoma delle associazioni dei consumatori e comitati) Presupposti dell’azione

6 L’azione tutela: a)i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b)i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c)i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. L’azione Il contenuto della domanda

7 La class action quindi è diretta alla tutela di una moltitudine di diritti individuali, identici tra loro, e derivanti da responsabilità contrattuale (1218 c.c.), responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) e da pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e ss ) e comportamenti anticoncorrenziali L’azione Il contenuto della domanda

8 Presupposti dell’azione Legittimazione ad agire Singoli componenti della classe Componenti classe + Associazioni dei consumatori Componenti classe + Comitati Azione di classe

9 Struttura del giudizio Azione di classe Prima udienza II fase Giudizio di merito I fase preliminare Ammissibilità domanda Azione rigettata se: Manifestamente infondata Conflitto interessi Diritti non identici Proponente non idoneo Se ammissibile il trib. fissa: Termini pubblicità Caratteri dei diritti inclusi Termine adesioni

10 Struttura del giudizio Fase di merito fondatezza della domanda Fase preliminare ammissibilità della domanda Reclamo avverso l’ordinanza di (in)ammissibilità

11  Il Tribunale in prima udienza valuta l’ammissibilità dell’azione e la dichiara inammissibile: in caso di conflitto di interessi; ove manchi l’identità dei diritti individuali tutelabili il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe  L’ordinanza è reclamabile di fronte alla Corte di Appello nel termine di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione  Il Giudice può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo L’azione Giudizio di ammissibilità dell’azione

12  Il Tribunale, con l’ordinanza che stabilisce l’inammissibilità dell’azione: ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza…. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. L’azione Giudizio di ammissibilità dell’azione

13  Il Tribunale, con l’ordinanza di ammissione dell’azione: definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specifica i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. (a pena di improcedibilità della domanda) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet L’azione Giudizio di ammissibilità dell’azione

14  I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore.  L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo il caso di rinunce e le transazioni intervenute tra le parti che non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo  La class action è un nuovo tipo di azione e rappresenta una opzione per i singoli consumatori che potranno, in alternativa, agire in via ordinaria per far valere le specificità proprie della loro posizione Adesioni

15  L’istituto dell’azione di classe si presta per sua natura alla tutela degli small claims  Identità tra loro dei diritti tutelati  Possibilità di aderire anche senza un difensore  l’istituto permette di vincere l’inerzia dei consumatori “silenziosi” e di facilitare l’accesso alla giustizia  contemporaneamente accentra i giudizi seriali evitando un peso eccessivo sia per l’impresa che per il sistema giustizia.  fondamentali le carte dei servizi L’azione Introduzione del giudizio

16 Due tipi di azione Azione di Classe Art. 140 bis Cod. Cons. Azione Collettiva L. 15/09 e D.lgs. 198/09 Azione civile volta alla richiesta di risarcimento del danno Azione amministrativa volta alla rimozione di un deficit organizzativo

17 L’azione prevista dal d.lgs 198/2009 attuativo della legge delega Legge 15/2009 non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti contestati per i quali restano fermi i rimedi ordinari Azione collettiva

18 Lo strumento consente agli utenti di agire, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, nel caso derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi:  dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento,  dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi  dalla violazione di standard qualitativi ed economici Azione collettiva

19 Azione collettiva procedimento Proponente Diffida l’amministrazione o il concessionario Adempimento e rimozione del deficit organizzativo ricorso

20 La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata:  agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato,  alla Commissione valutazione trasparenza e integrità amministrazioni pubbliche  all'Organismo indipendente di valutazione delle performance  alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale,  agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Azione collettiva

21  La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.  Il Legislatore ha intenzione di creare un sistema di qualità volto alla rimozione dei disagi e alla sanzione dei comportamenti che li hanno creati Azione collettiva

22  Nuovo ruolo delle carte dei servizi che passano da dichiarazioni di mero principio a concreto parametro di valutazione del servizio in grado di fondare la proposizione sia dell’azione di classe che dell’azione collettiva  La condivisione delle carte dei servizi con i consumatori permette una riduzione del rischio. Considerazioni finali

Roma – Via di Santa Teresa, 23 T [+39] F [+39] E W