CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA

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CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA

Definizione Vendita contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. Contratto ad effetti reali la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

L’effetto traslativo non è contestuale al consenso; Vendita obbligatoria L’effetto traslativo non è contestuale al consenso; Il venditore ha «l’obbligazione» di trasferire la proprietà successivamente al consenso.

Ipotesi (1) Vendita di cose determinate solo nel genere l’effetto traslativo non può verificarsi per effetto del solo consenso; non si è in grado di sapere quali specifici beni della massa siano trasferiti (es. quali sacchi di grano nel granaio). La proprietà si trasferisce quindi attraverso l’individuazione (art. 1378). Vendita di cosa futura la cosa che non è ancora venuta ad esistenza può essere venduta. L’acquisto della proprietà avviene non appena la cosa viene ad esistenza (art. 1472); se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla.

Ipotesi (2) Vendita di cosa altrui Il venditore si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e ritrasmetterla al compratore (art. 1478). Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore sarà riuscito ad acquistare effettivamente la cosa dal terzo. Vendita a rate con riserva di proprietà l’effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata (art. 1523). Vendita sottoposta a condizione sospensiva ha il solo effetto di rendere il contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio. Gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro e incerto, previsto come condizione.

CONTRATTO DI PERMUTA

Definizione Nozione contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro (art. 1552). Applicabilità delle norme sulla vendita le norme stabilite per la vendita (art. 1470) si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

Caratteristiche Consensuale si perfezione con il consenso delle parti e non necessita la consegna. A titolo oneroso presuppone lo scambio tra due beni o diritti; A prestazioni corrispettive la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nel reciproco trasferimento; i beni scambiati sono l'uno misura del valore dell'altro. Ad effetti reali il consenso produce l’effetto traslativo; Ad esecuzione istantanea le prestazioni sono eseguite contestualmente

Permuta di cosa presente con cosa futura Il contratto di permuta si perfeziona anche con lo scambio tra un bene presente ed uno futuro; L’acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene ad esistenza. Es.: […] il proprietario di un terreno edificabile non ha danaro per costruirvi, quindi permuta il terreno per uno o più appartamenti dell’edificio che verrà costruito da un’impresa edile.

Funzione, oggetto e causa Funzione diffuso nel commercio internazionale (countertrade) e nell’edilizia. Oggetto beni che vengono scambiati; deve essere determinato/determinabile (art. 1346). Causa (≠motivo) utilità che le parti conseguono con il reciproco trasferimento di beni.

Permuta obbligatoria La permuta è un contratto consensuale ad effetti reali; L’effetto reale può essere posticipato; Si ha la permuta obbligatoria, ovvero l’effetto traslativo non è immediato e conseguente al consenso.

SENTENZA DELLA PERMUTA Cassazione Civile, Sez. II, 29 gennaio 2008, n. 1960

MASSIMA Nel contratto di permuta – al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) – ove l’acquirente non abbia già la disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l’ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un’attività materiale non coincidente con l’effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall’art. 1476 n.1 c.c.

IL FATTO Tizio Caio Tizio Cita Caio in giudizio, chiedendo: Trasferisce la titolarità di un terreno edificabile Tizio Caio Cede la proprietà di immobili da costruire su di esso Tizio Cita Caio in giudizio, chiedendo: risoluzione del contratto per inadempimento + restituzione del terreno + risarcimento danni Caio Trascorsi molti anni, non esegue la prestazione

PERCORSO GIUDIZIARIO (1) I giudici di primo e secondo grado Respingono la domanda Causa Mancanza della materiale consegna del terreno da parte di Tizio a Caio

PERCORSO GIUDIZIARIO (2) Tizio Ricorre alla Corte di Cassazione Causa Violazione dell’art. 1555 Caio avrebbe potuto adempiere alla conclusione del contratto

PERCORSO GIUDIZIARIO (3) Corte di Cassazione Respinge il ricorso di Tizio Causa Mancanza delle reciproche prestazioni contrattuali

CONCLUSIONE La consegna materiale del terreno è obbligo ulteriore e specifico del cedente ed è necessaria per l’efficacia reale del contratto di permuta (art. 1476 c.c., applicabile alla permuta in virtù dell’art. 1555 c.c.). (Cass., Sez. III, 28 maggio 2005, n. 15800) In tema di trasferimento della proprietà di un’autovettura (art. 1477 c.c., compatibile con la permuta e applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) l’omessa consegna dei documenti necessari per la circolazione del veicolo, da parte dell’alienante, costituisce inadempimento di un’obbligazione, giustificando il rifiuto da parte dell’acquirente di rimborsare all’altra parte la somma a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo.

QUADRO NORMATIVO Art. 1376 c.c.  Contratto con effetti reali. Art. 1476 c.c.  Obbligazioni principali del venditore. Art. 1477 c.c.  Consegna della cosa. Art. 1555 c.c.  Applicabilità delle norme sulla vendita.

Presentazione a cura di: Martina Apollonio Antonio De Giorgi Silvia Stella