Seminario formativo riservato ai dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune di Bisceglie.

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Seminario formativo riservato ai dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune di Bisceglie

Docente: avv. Giampaolo GRASSO LA STRUTTURA DELLA L.190/2012

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA’  La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni opera quale Autorità nazionale anticorruzione, e svolge i seguenti compiti:  a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;  b) approva il Piano nazionale anticorruzione (approvato con delibera n.72 del 2013;  c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;  d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art.53 D.lgs.165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter della predetta legge  f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;  g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.  Per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati e danno tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA CORRUZIONE Ai sensi dell’art.1, comma 7 della l.190/2012, l’ organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Il responsabile della prevenzione svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012). Coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). Ciò in quanto l’art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede che il P.T.T.I. costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C. ed è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA CORRUZIONE, INOLTRE  propone all’organo politico l’adozione del P.T.P.C.  verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;  propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della pubblica amministrazione;  verifica, d’intesa con il dirigente competente, circa il rispetto dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell’art.1 della l.190/2012

TUTELA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. 6

ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE Il piano nazionale individua, fra I soggetti chiamati a concorrere alla prevenzione della corruzione  l’autorità di indirizzo politico  i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza  tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza  gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno  l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D  tutti i dipendenti dell’amministrazione  i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione Pertanto l’attuazione della prevenzione della corruzione più che mediante una mera imposizione di regole e prescrizione si può ottenere mediante un coinvolgimento attivo di tutti gli operatori della pubblica amministrazione, chiamati a concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali, ciascuno nell’ambito della proprie competenze. 7

L’AUTORITA’ DI INDIRIZZO POLITICO  designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);  adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento  della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8  e 60, della l. n. 190);  - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano  direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione  (ad es.: criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento  degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).  A seguito di diverse interpretazioni, l’Autorità Nazionale ha espresso l’avviso che l’adozione del P.T.P.C. spetti alla Giunta (delibera 12/2014) 8

I REFERENTI PER LA PREVENZIONE PER L’AREA DI RISPETTIVA COMPETENZA Possono (rectius devono) essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinchè questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); E’ opportuno che i referenti relazionino periodicamente al responsabile circa le modalità e lo stato di attuazione del piano, nonché proporre allo stesso eventuali modifiche, miglioramenti ed integrazioni 9

TUTTI I DIRIGENTI PER L’AREA DI RISPETTIVA COMPETENZA  svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti  e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del  1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  partecipano al processo di gestione del rischio;  propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);  assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190/

GLI O.I.V. E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO  partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del Pian0 nazionale);  considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello  svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;  svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);  esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 11

L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, U.P.D  svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; Il responsabile UPD non può coincidere con il responsabile della prevenzione 12

TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE  partecipano al processo di gestione del rischio;  osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);  segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);  segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); Il piano nazionale ha chiarito che nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione 13

I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO  osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 14

SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED ENTI CONTROLLATI Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico debbono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che ha anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 15

SOCIETA’ «IN HOUSE»  Sulle cd «società in house» giova ricordare che la recente sentenza della Corte di Cassazione n del 25 Novembre 2013 ha sancito che «La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talchè "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa»  E’ opportuno, pertanto, che il P.T.P.C. preveda forme di controllo e di prevenzione della corruzione anche su tutti gli organismi partecipati e, in particolare sulle predette società 16

IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ PARTECIPATE Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n

VA RICORDATO INOLTRE CHE Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. 18

LE SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione  di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:  a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;  b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. Trattasi non di responsabilità oggettiva, come sostenuto da alcuni, bensì di responsabilità concorrente con il reo per cd. «culpa in vigilando». Sebbene il legislatore abbia previsto tale responsabilità solo a carico del responsabile della prevenzione, si ritiene che concorrano alla fattispecie dannosa e siano da perseguire disciplinarmente e per cd «responsabilità dirigenziale» tutti coloro che abbiano concorso nel favorire, mediante la mancata vigilanza e l’inosservanza delle prescrizioni, l’episodio corruttivo. 19

LE RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI  Il Piano nazionale al riguardo precisa che «nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione»  In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’art.21 D.Lgs.165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività. 20

LE RESPONSABILITA’ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA  Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del D.lgs.33/2013;  L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.  Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art.14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.  La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 21

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La legge 190/2012 prevede, che il Dipartimento della Funzione Pubblica definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione; L’ art. 1, comma 10, lett. B) prevede che il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 22

MODALITA’ ATTUATIVE DELLA ROTAZIONE Secondo il P.T.P.C. la rotazione si deve attuare mediante:  la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;  l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali;  la definizione dei tempi di rotazione;  per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell’ambito dell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall’autorità di indirizzo politico;  l’identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell’unità organizzativa (responsabile o addetto);  il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori; 23

ED ANCORA  lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinchè questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio;  per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale;  per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;  per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;  l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza; 24

 in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione 1. per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; 2. per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio Ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater; 3. per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l’art. 3 della l. n. 97 del 2001;  l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;  l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni;  nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.  Per gli enti locali si ritiene che la rotazione possa applicarsi anche affidando al Segretario Comunale la responsabilità di uffici e servizi. 25

CASI PARTICOLARI art. 35 bis, d.lgs. n. 165 “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Tale disciplina ha come destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale); la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative); - in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento; la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva. Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 26

TUTELA DEL Whistleblower Si segnala l’art. 1, comma 51 della l.190/2012 «Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del c.c., il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni». La norma pone tre forme di tutela fondamentali  tutela dell’anonimato;  il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;  la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante. 27

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