Scuola Superiore della Magistratura

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Transcript della presentazione:

Scuola Superiore della Magistratura Aula Occorsio, Tribunale Ordinario di Roma, Aspetti problematici in tema di procedure liquidative previste nel Codice delle Assicurazioni Prof. Avv. Giorgio Gallone

Giudice di Pace "uno", 9/1/2015 Solo la presenza del modulo CAI a doppia firma costituisce elemento essenziale e sufficiente per l’applicazione dell’indennizzo diretto, non essendo prevista dall’art. 149 la presenza in giudizio del responsabile del danno.

Giudice di Pace "due", 27/8/2014 Dal modulo CAI risulta che la convenuta si sarebbe assunta la responsabilità esclusiva del sinistro, ma solo la sua evocazione in giudizio avrebbe dato certezza alla dichiarazione sullo stesso contenuta.

Giudice di Pace "uno", 9/1/2015 Nella procedura di risarcimento diretto, non dovendo essere chiamato in giudizio il responsabile del danno, non possono essere richiesti ed ammessi mezzi istruttori sull’an, visto che gli stessi non sono previsti e anzi vietati.

Giudice di Pace "due", 27/8/2014 La mancata citazione della parte che si indica come responsabile del sinistro comporta un’inammissibile violazione del diritto di questa parte a contraddire alla domanda contro di lui proposta.

Legge Delega al C.d.A. art. 4, lett. b), L. 229/2003 [..]riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni [..]nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [..]: tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli [..] avendo riguardo del processo di liquidazione dei sinistri, compreso gli aspetti strutturali di tale servizio [..]

I princìpi ed i criteri direttivi costituiscono strumenti per l’interpretazione della portata delle norme delegate. Le norme delegate debbono essere lette nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi, mentre questi ultimi vanno a loro volta ricostruiti alla luce delle "ragioni" che hanno ispirato la legge delega.

Finalità della vigilanza sull’attività assicurativa art. 3 del C.d.A. La vigilanza [..]deve aver riguardo [..] al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative [..]

Art. 149, VI comma, C.d.A. Art. 144, III comma, C.d.A. [..] il danneggiato può proporre l’azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione [..] Art. 144, III comma, C.d.A. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno

Relazione Andreotti alla L. 990/69 L’esigenza fondamentale dell’assicurazione di responsabilità civile è che l’accertamento della responsabilità sia sempre effettuato in presenza del preteso responsabile.

Relazione De Cocci alla L. 990/69 Non è concepibile che si proceda all’accertamento della responsabilità in assenza di contraddittorio con il preteso responsabile del danno.

C. SU. 06/10311 L’accertamento relativo alla responsabilità dell’assicurato costituisce l’oggetto della domanda proposta dal danneggiato, e riguarda un rapporto rispetto al quale la titolarità è del responsabile del danno.

La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno serve anche per rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore il quale, con la presenza in causa del proprietario-assicurato del veicolo, otterrà l’accertamento della responsabilità a quest’ultima opponibile in un eventuale successivo processo instaurato dal danneggiato, ai sensi dell’art. 2054 c.c., esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questa ipotesi l’assicuratore, qualora fosse chiamato in garanzia, potrà far valere l’accertamento della responsabilità contenuto nella precedente sentenza. C 05/26041; C 84/4734

C Cost. 71/55 E’ illegittimo costituzionalmente l’art. 28 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel giudizio civile l’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di parteciparvi.

La presenza del responsabile del danno, una volta formatosi il giudicato interno implicito sull’an debeatur, diventa superflua nel prosieguo del giudizio vertente solo sul quantum debeatur. C 07/8825; C 04/3659

Art. 143, II comma, del C.d.A. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Nei confronti dei conducenti che lo sottoscrivono il modulo vale come confessione stragiudiziale resa da ciascun conducente all’altro dei fatti sfavorevoli che in esso sono denunciati, e, ai sensi dell’art. 2735 c.c., produce gli stessi effetti della confessione giudiziale, fornendo piena prova dei fatti confessati con esclusione della possibilità di provare il contrario.

La dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale produce gli effetti propri solo nei limiti in cui si faccia valere in una controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, quegli stessi soggetti che furono autore e destinatario della dichiarazione. C 06/13019

La dichiarazione contenuta nel modulo resa da un soggetto rimasto estraneo al giudizio non può assumere, nei confronti dell’assicuratore e della proprietaria del mezzo, gli effetti di una confessione, e di una prova liberamente valutabile delle modalità del sinistro, nonché dell’esistenza dello stesso. C 06/13019

Il giuramento suppletorio è uno strumento talvolta idoneo a scongiurare l’applicabilità del II comma dell’art. 2054 c.c.

Qualora dal modulo non si possano ricostruire con certezza le modalità del sinistro, ed il giudice ritenga che la parte abbia fornito una prova "semipiena", può disporre con ordinanza il giuramento suppletorio, con la sua delazione all’attore ovvero al convenuto ai sensi degli artt. 2736 e 2739 c.c.

Art. 2739, I comma, c.c. Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative [..] ad un fatto illecito [..].

Il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice qualora abbia ad oggetto fatti materiali in sé neutri, quali ad esempio la provenienza dei veicoli, o il luogo di un sinistro: questi non sono attributivi di un comportamento illecito in riferimento ad alcuna delle parti. C 09/12866; C 04/13454

Il II comma dell’art. 2054 c.c. ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che opera solo ed esclusivamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in concreto le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità. C 03/7777; C 00/6478

Il danno al trasportato ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni

Art. 141, I comma, del C.d.A. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro [..] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro [..]

Legge Delega al C.d.A. art. 4, lett. a), L. 229/2003 [..]riassetto delle diposizioni vigenti in materia di assicurazioni [..]: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie, e agli accordi internazionali.

La normativa comunitaria ha come obiettivo quello di proteggere una "categoria particolarmente vulnerabile" di vittime potenziali, ovverosia quella dei trasportati, garantendo che l’assicurazione consenta a tutti i passeggeri di essere risarciti dei danni subiti dai medesimi.

Gli Stati membri non possono introdurre limiti aggiuntivi all’assicurazione obbligatoria nei confronti dei passeggeri, tranne nel caso in cui l’assicuratore possa provare che il passeggero era a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato: in tale ipotesi, e solo in questa, il trasportato non sarà risarcito.

Una normativa nazionale non può negare il risarcimento di un passeggero da parte dell’assicurazione obbligatoria esclusivamente sulla base della corresponsabilità di quest’ultimo nella realizzazione del danno. CGUE, 1-12-2011, C-442/10; CGUE, 23-10-2012, C-300/10

trasportato proprietario del veicolo; clausola di guida esclusiva; trasportato a bordo di un veicolo né progettato né equipaggiato per il trasporto di passeggeri; passeggero corresponsabile nella realizzazione del danno; responsabilità oggettiva (es: vizio di costruzione del veicolo); conducente non assicurato in stato di ebbrezza.

Proposta de iure condendo per contrastare le frodi in materia di r. c Proposta de iure condendo per contrastare le frodi in materia di r.c.a.: verificare immediatamente la compatibilità dei danni.

Art. 143, I comma bis, C.d.A. La denuncia deve necessariamente recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il veicolo assicurato è disponibile per l’ispezione diretta ad accertare i danni subiti a seguito del sinistro.