Esperienze europee a confronto. L’esperienza italiana La detenzione durante il processo Stefania Carnevale – Università di Ferrara.

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Esperienze europee a confronto. L’esperienza italiana La detenzione durante il processo Stefania Carnevale – Università di Ferrara

TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI (Artt c.p.p.) Coercitive - Custodiali Custodia cautelare in carcere (o in luogo di cura, o in istituto a custodia attenuata) Arresti domiciliari - Obbligatorie Divieto di espatrio Obbligo di presentazione alla p.g. Allontanamento dalla casa familiare Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa Divieto e obbligo di dimora Interdittive Sospensione dalla potestà di genitori Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio Divieto di esercitare determinate attività professionali

DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA ImputatiCondannati InternatiTotale Detenuti in custodia cautelare: 34,5% del totale Dati al

Art. 27 co. 2 COST. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Art. 6 § 2 CEDU Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente finché la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

AnnoImputati Condannati Internati Tot.% imputati % % % % % % % %

PRINCIPALI LINEE D’INTERVENTO PER CALMIERARE LE PRESENZE IN CARCERE A) Interventi sui presupposti applicativi delle misure cautelari 1.Limite generale soglie di pena relative al reato ipotizzato (massimo edittale 3 anni - 5 anni per custodia in carcere) [art. 280 c.p.p.] 2. Gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) regole probatorie più solide a fondamento della prognosi [art. 273 c.p.p.] 3. Esigenze cautelari (pericula libertatis) tentativi di orientare e delimitare la valutazione giudiziale sull’esistenza dei pericoli [ art. 274 c.p.p.]

B) Interventi sui criteri di scelta delle misure cautelari Proporzionalità: Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. [art. 275 co. 2 c.p.p.] Adeguatezza: Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. [art. 275 co. 1 c.p.p.]

Controspinte, che hanno aggravato la condizione delle carceri: Obbligo di soffermarsi sulla questione cautelare in caso di condanna in primo grado e in appello. [art. 275 co. 1 bis e 2 ter c.p.p.] Meccanismi presuntivi per una ricca serie di reati: - sull’esistenza delle esigenze cautelari - sull’adeguatezza del solo carcere [art. 275 co. 3 c.p.p.]

Reazioni recenti, di nuovo nell’ottica di ridurre le presenze in carcere Nuova proiezione del criterio di proporzionalità: Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni (soglia di possibile accesso a future misure alternative). [art. 275 co. 2 bis c.p.p.]

La pena detentiva viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di custodia cautelare subita. Il meccanismo vale anche per gli arresti domiciliari (non per altre misure) [art. 657 c.p.p.] Computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della pena da eseguire

Casi in cui lo scomputo non può operare: - Imputati prosciolti (20-30%) - Imputati condannati a una pena inferiore rispetto alla custodia subita (ma alte percentuali di soggiorni cautelari brevi o brevissimi) - Imputati che fruiscono di misure alternative senza assaggio di carcere (ma sul raggiungimento della soglia concorrono i periodi di custodia)