I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico.

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I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Esperienza comune nei principali paesi europei  Fase del monopolio pubblico  Fase di riforma del regime pubblicistico  Fase del sistema misto pubblico-privato

Le modalità dell’intervento pubblico Lo Stato e’ soggetto attivo del settore  per assenza o insufficienza di risorse finanziarie da parte di imprese private  per il valore strategico del mezzo radiotv sull’esercizio delle libertà e dei diritti politici da parte dei cittadini Lo Stato è controllore e regolatore del settore.

Lo Stato in veste di regolatore e controllore  Regolamentazione della struttura del settore  Regolamentazione dei soggetti attori  Regolamentazione del contenuto dei servizi offerti

Le ragioni della elevata regolamentazione Motivi di ordine tecnico Motivi di ordine economico Motivi di ordine politico-istituzionale Motivi di ordine sociale

Disciplina della radio nel periodo pre - costituzionale  LEGGE N. 395 del 1910  R.D. N del 1924 CONCESSIONE ALLA URI  LEGGE N del 1929 CONCESSIONE ALLA EIAR (IRI)  R.D. N. 645 del 1936 (CODICE POSTALE)  D.L.C.P.S N. 478 del 1947 COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO  D.P.R. N. 180 del 1952 (periodo post-costituzionale; 2 anni prima inizio trasmissioni tv) CONCESSIONE ALLA RAI (IRI)

IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE  RICOSTRUZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO  PREFIGURAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FUTURA LEGISLAZIONE ORDINARIA IN MATERIA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 59 DEL 1960 RISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATE RISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATE RISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATO RISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATO COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COSTITUZIONE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COSTITUZIONE LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 225 del 1974 ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE SULLA ATTIVITA’ DI RITRASMISSIONE DI PROGRAMMI DI EMITTENTI STRANIERE INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO Sentenza n. 226 del 1974 ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE NEL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO AL SOLO LIVELLO LOCALE INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO

I “sette comandamenti” della Corte Costituzionale  Sottrazione degli organi di vertice della concessionaria all’influenza dell’Esecutivo  Imparzialità e completezza dell’informazione  Necessario coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle direttive generali e nell’esercizio del controllo  Tutela dell’autonomia professionale degli operatori dell’informazione all’interno della concessionaria  Predisposizione di limiti quantitativi alla pubblicità commerciale  Disciplina del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo  Disciplina del diritto di rettifica

LA LEGGE DI RIFORMA N.103 DEL 1975  CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO STATALE ESCLUSA L’ATTIVITA’ DIRETTA ALLA RITRASMISSIONE DEI PROGRAMMI DELLE EMITTENTI STRANIERE ESCLUSO IL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO IN AMBITO LOCALE  ATTRIBUISCE POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO AD UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE  ATTRIBUISCE UN NUOVO RUOLO ALLE REGIONI  DISCIPLINA IL DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA  DISCIPLINA I MECCANISMI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Sentenza Cost. n. 202 del 1976  ILLEGITTIMITA’ PARZIALE DELLA RISERVA STATALE COME PREVISTA NELL’ART.1 DELLA LEGGE 103/75  APERTURA AI SOGGETTI PRIVATI NELL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ RADIOTELEVISIVA VIA ETERE A LIVELLO LOCALE  PREVISIONE DI UN REGIME AUTORIZZATORIO PER I SOGGETTI PRIVATI

Sentenza Cost. n. 148 del 1981 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO STATALE A LIVELLO NAZIONALE  CONFERMA DELLA NATURA DEL SERVIZIO PUBBLICO QUALE ATTIVITA’ A PREMINENTE INTERESSE GENERALE  DENUNCIA DELL’INGIUSTIFICATO VUOTO NORMATIVO  PERICOLO DI FENOMENI CONCENTRAZIONISTICI  ATTENTATO AL PLURALISMO INFORMATIVO

Sentenza Cost. n. 148 del 1981 LA PREFIGURAZIONE DELLA NUOVA LEGGE  REGOLAMENTAZIONE DELLA EMITTENZA PRIVATA  REGOLE CHE GARANTISCANO IL MERCATO DAL RISCHIO DI CONCENTRAZIONI  REGOLE CHE GARANTISCANO UNA DISTRIBUZIONE RAZIONALE DELLE RISORSE DISPONIBILI

DAL 1981 AL 1985  SISTEMA DI FATTO MISTO PUBBLICO- PRIVATO  CONCENTRAZIONI  POLARIZZAZIONE RISORSE PUBBLICITARIE  INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONTRO LE EMITTENTI PRIVATE CHE OPERANO A LIVELLO NAZIONALE

LEGGE N. 10 DEL 1985 DISCIPLINA PONTE  CONFERMA LA NATURA DI ATTIVITA’ DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE  CONFERMA LA RISERVA ALLO STATO DELLA ATTIVITA’ DI SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO  NON INTRODUCE LA DISCIPLINA ANTITRUST E SULLA TRASPARENZA DEGLI ASSETTI SOCIETARI LA DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ NAZIONALE E LOCALE  AUTORIZZA IL PROSEGUIMENTO DELLE TRASMISSIONI DI EMITTENTI PRIVATE A LIVELLO NAZIONALE  ESTENDE AI PRIVATI ALCUNI DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SULLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

Sentenza Cost. n. 826 del 1988 LA C.D. “ASSOLUZIONE CONDIZIONATA”  LA CORTE GIUDICA IN SE’ INCOSTITUZIONALE LA LEGGE N. 10/85  LA ASSOLVE ESCLUSIVAMENTE IN RAGIONE DELLA SUA TRANSITORIETA’  RIASSUME LE LINEE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA E COSTRUISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL LEGISLATORE

Sentenza Cost. n. 826 del 1988 IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO  PLURALISMO QUALE VALORE CENTRALE DI OGNI ORDINAMENTO DEMOCRATICO  CONCRETA POSSIBILITA’ DI SCELTA DA PARTE DEL CITTADINO TRA UNA MOLTEPLICITA’ DI FONTI INFORMATIVE TRA LORO DIVERSIFICATE  PLURALISMO INTERNO ESPRESSIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI OPINIONI, TENDENZE CULTURALI, POLITICHE, IDEOLOGICHE PRESENTI NEL TESSUTO SOCIALE  PLURALISMO ESTERNO PRESENZA ATTIVA DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI FONTI IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI TECNICI NECESSARI

Sentenza Cost. n. 826 del 1988 I MONITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE  DISTRIBUZIONE EQUILIBRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA I DIVERSI SETTORI  TUTELA DELL’UTENTE-CONSUMATORE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PUBBLICITA’ TRASMESSA  REGOLE A SALVAGUARDIA DA POSSIBILI CONCENTRAZIONI ANCHE CON IMPRESE EDITORIALI E PUBBLICITARIE  EFFETTIVA AUTONOMIA ALLE EMITTENTI LOCALI FREQUENZE PUBBLICITA’

LEGGE n. 223 del 1990 Il servizio di radiodiffusione di programmi radio-tv è esercitato  dalla concessionaria del servizio pubblico  dai privati sulla base di un regime autorizzatorio

REGIME CONCESSORIO (L. 223/90) Organo competente al rilascio Ministero delle Comunicazioni (sentito il C.d.M. per le concessioni in ambito nazionale) Oggetto Attività di diffusione dei programmi e attività di installazione degli impianti Durata 6 anni

REGIME CONCESSORIO (L. 223/90) Estinzione  scadenza del termine di durata  rinuncia del concessionario  morte o sopravvenuta incapacità del titolare  dichiarazione di fallimento Decadenza  perdita requisiti oggettivi e soggettivi

Direttiva 89/552/CE “Tv senza frontiere” Contiene enunciazioni di obiettivi da raggiungere e norme specifiche in materia di:  pubblicità televisiva  libera circolazione delle trasmissioni tv in ambito comunitario  obblighi sulla produzione di opere europee e sulla promozione di produzioni indipendenti  obblighi a tutela dell’industria cinematografica

La disciplina della pubblicità radiotelevisiva In attuazione della direttiva 89/552/CE la L. 223/90 disciplina :  il contenuto dei messaggi pubblicitari  le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari  gli indici di affollamento pubblicitari  i rapporti tra emittenti e imprese concessionarie  le sponsorizzazioni

Il protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi  Riconosce la legittimità del servizio pubblico radiotv in quanto connesso ad esigenze democratiche culturali e sociali di ogni società  Riconosce il ruolo primario degli Stati Membri nella disciplina del servizio pubblico radiotv  Riconosce la legittimità del finanziamento statale se volto a consentire lo svolgimento delle missioni proprie del servizio pubblico radiotv  Sottrae il servizio pubblico radiotv alla disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall’art. 86 del Trattato CE (nella misura in cui il finanziamento statale non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune)

Normativa antitrust Legge n. 223/90: c.d. “legge fotografia” Definisce per la prima volta alcune soglie massime di concentrazione Fissa a tre il numero massimo di concessioni radiotelevisive di livello nazionale di cui un soggetto poteva essere titolare Non fa che fotografare l’assetto allora esistente, il c.d. “duopolio Rai – Fininvest”

Sentenza Cost. n. 420/90 La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della L n. 223/90, perché non garantisce un effettivo rispetto del pluralismo informativo Consente ai soggetti titolari del numero di concessioni dichiarato illegittimo di continuare ad operare sulla base di concessioni a durata transitoria, in attesa della riforma del sistema radiotelevisivo

Legge n. 249 del 1997 Nuova normativa antitrust: Art. 2, comma 6  Ad uno stesso soggetto non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano di assegnazione delle frequenze

Legge n. 249 del 1997 Art. 3, comma 6 Regime transitorio I soggetti che superano la soglia fissata nell’art. 2, comma 6, possono transitoriamente proseguire l’esercizio delle reti eccedenti, a condizione che le trasmissioni siano diffuse contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e successivamente solo via satellite o cavo

Delibera AGCOM n. 346 del 2001 L’AGCOM fissa il termine del 31 dicembre 2003 per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite e per la trasformazione di una Rete RAI in rete senza pubblicità Sentenza Cost. n. 466 del 2002 La Corte indica nel termine fissato dall’AGCOM il termine finale e improrogabile per la fine del regime transitorio introdotto dalla L n. 249 del 1997

Pubblicità radiotelevisiva Legge n. 650 del 1996  Concessionaria pubblica: 4% dell’orario settimanale e 12% di ogni ora di programmazione  Emittenti televisive private: 15% dell’orario giornaliero e 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora di programmazione, se operano a livello locale  Emittenti radiofoniche private: 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora, se locali; 5% per quelle a carattere comunitario

Modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari Legge n. 122 del 1998 Art. 3  Carattere eccezionale degli spot pubblicitari e di televendita isolati  Tali forme di pubblicità devono essere inserite “tra” i programmi e non “nel corso” degli stessi  Intervallo minimo di 20 min. tra un’interruzione pubblicitaria e l’altra  Divieto di interruzioni pubblicitarie per la trasmissione di funzioni religiose, notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e per bambini di durata inferiore ai 30 min.

Direttiva comunitaria n. 36 del 1997 in materia di pubblicità televisiva  Estende fino a tre ore al giorno il tempo che può essere dedicato alle c.d. finestre di televendita, che vengono escluse dal computo degli indici di affollamento giornaliero e orario  Distingue tra spot pubblicitari ed “altre forme di pubblicità”, non specificate  Estende il tempo dedicabile alla pubblicità televisiva

Disciplina delle sponsorizzazioni Legge n. 483 del 1992  Nozione comunitaria di sponsorizzazioni: “ forma di contributo al finanziamento di un programma in cambio della sola promozione del nome, del marchio, l’immagine, le attività, i prodotti dello sponsor, all’inizio e/o alla fine del programma”  Divieto di promozione diretta, all’interno del programma, dei beni o servizi prodotti dallo sponsor  Sottrazione delle sponsorizzazioni dal calcolo degli indici di affollamento pubblicitario

D.M. n. 581 del 1993  Disciplina le sponsorizzazioni e le vendite dirette al pubblico  Nozione comunitaria di vendite dirette al pubblico: “ programmi dedicati alla commercializzazione di beni o servizi attraverso il mezzo radiotelevisivo”  Assimila le sponsorizzazioni a contenuto promozionale diretto agli ordinari messaggi pubblicitari ai fini del calcolo degli indici di affollamento giornaliero e orario

Disciplina degli organi di governo della concessionaria pubblica Legge n. 206 del 1993 Presidente: rappresentante legale della società Presidente del Collegio Consiglio di Amministrazione Composto da 5 membri nominati d’intesa dai Presidenti delle due Camere funzioni di tipo gestionale, di controllo e di garanzia Direttore Generale nominato dal Consiglio, di fronte al quale risponde della gestione aziendale di propria competenza

Obiettivi della nuova disciplina  Maggiore autonomia e indipendenza dalla politica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente  Ricostruzione di un rapporto di tipo fiduciario tra Consiglio e Direttore

Disciplina della radiotelevisione via cavo D. lgs. n. 73 del 1991 Distingue tra:  Attività di installazione e gestione di reti e impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo Riserva dello Stato Esercizio diretto o indiretto attraverso soggetti privati, tramite concessione del Ministro Poste e Tlc  Attività diretta a distribuire programmi attraverso detti impianti Svolta da chiunque sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministro Poste e Tlc

Disciplina della radiotelevisione via satellite Legge n. 249 del 1997  Previsione di un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di settore  Nessun soggetto può raccogliere proventi superiori al 30% del totale delle risorse del settore considerato  Soglia non superabile da parte di uno stesso soggetto del 20% delle risorse complessive nei settori radiotelevisivo – stampa quotidiana e periodica, con riferimento alle concentrazioni multimediali

La c.d. piattaforma digitale Infrastruttura necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in segnali digitali compressi e all’invio degli stessi ad una rete via cavo o ad un satellite Consente di fornire al pubblico servizi sia via satellite e via cavo, sia trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, ricevibili e decodificabili attraverso un unico decoder

Legge n. 249/97 Art. 2, comma 19 Al fine di favorire la costituzione di un’unica società a capitale italiano in questo nuovo settore, prevede la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico radiotv e per la concessionaria del servizio pubblico di tlc di partecipare ad una piattaforma unica per le trasmissioni digitali da satellite e via cavo, nonché per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri

Disciplina della comunicazione politica Legge n. 81 del 1993 Legge 515 del 1993 Legge n. 28 del 2000

 Disciplina la comunicazione politica televisiva anche al di fuori dei periodi di campagna elettorale  Fissa i principi di imparzialità e parità di trattamento, c.d. par condicio  Distingue tra comunicazione politica e messaggio autogestito

Programmi di comunicazione politica “ Tutti quei programmi radiotelevisivi nei quali si mettono a confronto in forma dialettica e discorsiva le varie opinioni che esistono su temi oggetto di dibattito politico” Messaggi autogestiti “Quelle forme di comunicazione volte ad illustrare, in modo motivato ma unilaterale, un singolo programma o una singola opinione politica”

Legge n. 66 del 2001  Approvazione da parte dell’AGCOM di un piano di assegnazione delle frequenze per la radiotv in tecnica digitale  Rilascio da parte del Ministero delle Comunicazioni di una abilitazione alla sperimentazione della nuova tecnica di trasmissione ai soggetti che ne facciano richiesta  Definitivo passaggio dall’analogico al digitale: 31 dicembre 2006

Regolamento AGCOM n. 435 del 2001  Definisce gli obblighi e le responsabilità dell’ “operatore di rete” e del “fornitore di contenuti”  Definisce le modalità del passaggio dal regime delle attuali concessioni radiotelevisive a quello delle licenze (per gli operatori di rete) e delle autorizzazioni (per i fornitori di contenuti o servizi)

Obblighi e limitazioni Per i fornitori di contenuti : Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale Impossibilità per un soggetto titolare di un’autorizzazione a livello nazionale di ottenere un’autorizzazione per il livello locale Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare, nello stesso bacino, più di un blocco di programmi televisivi numerici in ambito locale Obbligo di contabilità separata nel caso di più autorizzazioni Riserva di un terzo della capacità trasmissiva complessiva ai soggetti di autorizzazioni per l’ambito locale

Obblighi e limitazioni Per gli operatori di rete: Obbligo di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti Obbligo di non discriminazione nella definizione degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e di accesso alla rete Obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai fornitori di contenuti

Passaggio dal regime concessorio al regime delle licenze e delle autorizzazioni Oltre ai soggetti titolari di concessioni radiotv, anche altri soggetti possono assumere il titolo di licenziatari sulla base delle frequenze che si renderanno disponibili o per mancato rinnovo delle concessioni o per la liberazione di frequenze utilizzate in misura non necessaria dai licenziatari o per cessazioni di attività

Il servizio pubblico nel diritto comunitario Art. 86 Trattato CE Anche le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole del Trattato, e in particolare a quelle di libera concorrenza, sia pure “nei limiti cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata”

Obiettivi della disciplina comunitaria Valorizzare la funzione sociale dei servizi pubblici Riconoscere il ruolo primario degli Stati membri nella disciplina di questo settore e quello solo sussidiario delle istituzioni comunitarie

Protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi  Giustifica l’esistenza di servizi pubblici radiotv in quanto collegati ad esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società  Riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico radiotv  Sembra voler applicare anche ai servizi pubblici radiotv il criterio della proporzionalità delle deroghe alla libertà di concorrenza, in quanto non si traducano in una alterazione sproporzionata delle condizioni degli scambi e della concorrenza

Le esigenze di riforma della disciplina radiotv Sent. Cost. n. 284 del 2002 Il venir meno del monopolio pubblico non ha fatto venir meno “l’esigenza e la giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico radiotv”, chiamato “ad ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese” Punti fermi: Necessaria unitarietà del servizio Necessaria caratterizzazione pubblicistica di alcuni aspetti della disciplina del concessionario

Verso una terza legge “di sistema” Motivi:  Sviluppi del diritto comunitario in materia (nuovo “pacchetto” di direttive in tema di comunicazione elettronica)  Processo di convergenza in atto tra i diversi mezzi e avvio del digitale terrestre  Sviluppi della giurisprudenza costituzionale

Legge n. 112 del 2004 (Gasparri) Capo I: Principi generali  Diritto di accesso degli utenti ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti  Diritto alla tutela della persona umana, in particolare dei minori  Divieto di posizioni dominanti  Diritto dei fornitori di contenuti e di servizi ad accedere senza discriminazioni e a condizioni di parità di trattamento alle reti di comunicazione  Informazione radiotv come servizio di interesse generale  Finalità di tutela e promozione delle culture locali dell’emittenza locale  Uso efficiente dello spettro elettromagnetico

Normativa antitrust Capo II  Limite ex ante, con verifica ex post, del 20% del totale dei proventi ricavabili dal c.d. Sistema integrato della comunicazione (SIC), che scende al 10% per le imprese di tlc i cui ricavi siano superiori al 40% rispetto al totale dello specifico mercato  Limite ex ante relativo al numero di programmi radiotv: divieto per uno stesso soggetto di diffondere più de 20% dei programmi radiofonici o televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale

Codice della radiotelevisione Capo III Finalità:  Coordinare le norme vigenti, introducendo le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni ritenute necessarie  Fungere da legge cornice nei confronti dei legislatori regionali nell’esercizio della loro competenza concorrente in tema di “ordinamento della comunicazione”, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., comma 3.

Riforma del servizio pubblico radiotv Capo IV  Obbligo di assicurare sull’intero territorio nazionale una programmazione dedicata all’educazione, all’informazione, alla promozione culturale, dedicando ad essa un numero adeguato di ore, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto  Obbligo per la concessionaria di predisporre un bilancio di esercizio che indichi in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e le spese sostenute nell’anno solare precedente per la fornitura delle trasmissioni di servizio pubblico  Progressiva privatizzazione della concessionaria

La radiotv in tecnica digitale Capo V  Accelerazione dell’avvio della radiotv in tecnica digitale  Criteri direttivi: necessaria garanzia del pluralismo ed equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale  Obblighi della concessionaria del servizio pubblico: Assicurare la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica Realizzare almeno due blocchi di diffusione che raggiungano il 50% della popolazione entro il 1° gennaio 2004 e il 70% entro il 1° gennaio 2005

Ruolo delle Regioni  Esercizio ella nuova competenza legislativa concorrente in tema di emittenza locale, con conseguente esercizio delle relative funzioni amministrative  Partecipazione all’esercizio di competenze riservate allo Stato, relative alla definizione : del Testo unico radiotv del contenuto del contratto di servizio pubblico nazionale  Partecipazione, attraverso i Corecom, alle funzioni di governo, vigilanza e controllo dell’AGCOM, da svolgersi a livello regionale

Rinvio del Capo dello Stato Messaggio del 15 dicembre 2003  Eccessiva lunghezza del termine (12 mesi) entro cui l’Autorità deve verificare l’effettivo ampliamento dell’offerta dei programmi in tecnica digitale  Mancato affidamento all’AGCOM di poteri di intervento  Eccessiva ampiezza del SIC  Eccessiva concentrazione della risorsa pubblicitaria nella comunicazione radiotv Decreto legge n. 352, 24 dicembre 2003  Consente a RAI e Mediaset di continuare ad operare nelle condizioni attuali  Definizione di un termine breve per l’ulteriore proroga del regime transitorio