LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Nozioni introduttive Uno Stato per esercitare la potestà impositiva, anche fuori del proprio territorio, deve individuare con legge un criterio di collegamento tra la fattispecie impositiva e lo Stato stesso. I criteri di collegamento sono espressi da norme interne di ogni singolo Stato, che ha potestà impositiva originaria.
Criteri di collegamento Criterio di collegamento personale: esprime una connessione tra il contribuente e lo Stato attraverso il concetto di residenza fiscale. Criterio di collegamento reale: esprime una connessione tra le attività produttive di reddito del contribuente e lo Stato attraverso il concetto di fonte del reddito.
Concetto di residenza Il concetto di residenza ai fini fiscali diverge da quello ai fini civilistici. L’art. 2, comma 2, TUIR, stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi un soggetto si considera residente quando per la maggior parte del periodo di imposta (183 gg./365 gg. ovvero 184/365 gg. negli anni bisestili), alternativamente: sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente; abbia il domicilio (sede principale delle relazioni morali e materiali e degli affari di una persona fisica ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.c.) nel territorio dello Stato; abbia la residenza (luogo di dimora abituale della persona ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c.) nel territorio dello Stato.
La tassazione delle imprese non residenti Concetto di residenza: Si considerano residenti (art. 73, comma 3, TUIR) le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato alternativamente: la sede legale (si desume dall’atto costitutivo o dallo statuto); la sede amministrativa (luogo in cui si formano i programmi e gli indirizzi gestionali dell'attività economica); l’oggetto principale della loro attività.
Per le società e gli enti commerciali non residenti, secondo il principio generale della tassazione su base territoriale, si tassano con l'lres solo i redditi prodotti in Italia.
Per determinare la base imponibile dell'imposta (ossia il reddito complessivo imponibile) occorre, in primo luogo, individuare i redditi prodotti in Italia. In secondo luogo, va considerato se la società o l'ente commerciale non residente abbia una stabile organizzazione nello Stato.
In caso di S.O. Se vi è stabile organizzazione, si applicano le regole nazionali in materia di reddito d'impresa; i singoli redditi perdono la loro qualificazione tipica e sono "attratti" nell'orbita del reddito (d'impresa) della stabile organizzazione (principio della forza di attrazione della stabile organizzazione). La determinazione del reddito avrà, come base di partenza, il risultato del conto economico della stabile organizzazione, con le variazioni conseguenti all'applicazione delle norme fiscali.
Nel caso di assenza di S.O. Se non vi è stabile organizzazione, i redditi della società o ente non residente conservano la qualifica di redditi (isolati) della categoria di appartenenza, e l'imponibile è il risultato della loro somma (principio del trattamento isolato dei redditi).
La stabile organizzazione Gli imprenditori (persone fisiche, società ed enti commerciali) non residenti producono un reddito d'impresa imponibile in Italia solo se, nel territorio dello Stato, operano per mezzo di una stabile organizzazione.
La stabile organizzazione è considerata il collegamento con il territorio dello Stato che legittima quest’ultimo a tassare il reddito prodotto da un’impresa estera.
La nozione di stabile organizzazione, tracciata dall'art La nozione di stabile organizzazione, tracciata dall'art. 162, Tuir, rispecchia la definizione contenuta nell'art. 5 del modello Ocse del 2005. Il legislatore ha recepito sia l'elenco delle esemplificazioni (positive e negative) di matrice convenzionale, sia la distinzione fra stabile organizzazione "materiale" e stabile organizzazione "personale".
S.O. materiale La stabile organizzazione materiale è definita nell'art. 162, comma 1, come sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. In dettaglio, è necessario che vi sia una sede di affari; che sia stabile (non precaria, deve consentire l’esercizio continuativo dell’attività di impresa); che sia espressione dell'esercizio normale dell'impresa e che sia atta a produrre reddito.
Ipotesi positive (art. 162, co. 2) a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; d) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale.
L'art. 162, comma 3, prevede che un cantiere assume rilievo di stabile organizzazione se la sua durata supera i tre mesi. Nelle convenzioni stipulate dall'Italia il termine è in genere più ampio e i cantieri di costruzione e di montaggio sono inseriti all'interno dell'esemplificazione positiva.
Ipotesi negative (art.162, co. 4) Una sede fissa di affari non costituisce stabile organizzazione se e quando: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
S.O. personale (art. 162, co. 6) Soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
La stabile organizzazione personale è dunque un soggetto che conclude contratti in nome e per conto dell'impresa non residente. Tale capacità deve essere esercitata abitualmente e deve impegnare l'impresa non residente.
Il soggetto che opera come stabile organizzazione personale si pone in condizione di dipendenza rispetto all'impresa non residente, ricevendo istruzioni. Non vi è stabile organizzazione personale se il soggetto opera in modo indipendente, in senso giuridico ed economico, ed opera nell'ambito della sua ordinaria attività.
Può anche accadere che la qualifica di stabile organizzazione sia assunta da una società controllata, che metta a disposizione della casa madre la sua struttura o agisca concludendo contratti che impegnano la casa madre.
Si tratta di una mera articolazione organizzativa del medesimo soggetto estero priva di una propria autonoma rilevanza soggettiva, la quale è però tenuta ad una serie di adempimenti tributari al pari di una società controllata in ragione della forza attrattiva esercitata rispetto alla determinazione del reddito di impresa.
Essa è tenuta al rispetto degli obblighi contabili previsti in genere per le imprese residenti (art. 14, dpr 600/1973).
Art. 14, co. 5, Dpr n. 600/1973 Le società (…) non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.
La norma in esame : non obbliga alla tenuta di una separata contabilità per la S.O. (apposita e anche materialmente diversa da quella dell’impresa considerata nel suo complesso), ma soltanto a una distinta rilevazione, anche nell’ambito di un’unica contabilità di impresa, dei fatti attinenti alla stabile organizzazione; non indica il luogo in cui deve essere tenuta la contabilità.
Il sistema contabile della stabile organizzazione estera può essere approntato principalmente attraverso: l’utilizzo di giornali sezionali, da tenersi presso la casa madre in Italia o all’estero; la predisposizione di un opportuno piano di schede di mastro e di relativi sottoconti e di un libro giornale generale sul quale siano registrate le operazioni relative alla S.O.
Spese generali e costi di direzione (cc.dd. spese di regia) Si tratta di spese sostenute dalla casa madre e ribaltate alla S.O. (o alla società controllata). I criteri di imputazione sono individuati da schemi economici di portata generale all’interno del gruppo (cc.dd. cost sharing).
L’art. 7, co. 3, Modello OCSE consente la deducibilità di tali spese su base analitica (se corredate da adeguata documentazione contabile) tanto per la società controllata che per la stabile organizzazione. Qualora si adotti un meccanismo forfetario, esso dovrà essere compatibile col principio della libera concorrenza. Il Commentario OCSE suggerisce quale criterio di ripartizione il rapporto tra volume d’affari della sede nazionale e volume d’affari complessivo.
Ratio della figura della stabile organizzazione La creazione della figura della stabile organizzazione è connessa alla predisposizione di rimedi di natura bilaterale per evitare il concorso dello Stato della residenza con quello della fonte nell’imposizione del reddito d’impresa prodotto in più Stati (doppia imposizione internazionale).