Sono considerate tali le Associazioni: DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Circ. 12 maggio 1998, n. 124/E senza scopo di lucro affiliate al Coni, alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva che svolgono attività sportive dilettantistiche (come definite alla normativa regolamentare dei soggetti di cui al punto precedente)
I soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica possono assumere la forma di associazioni non riconosciute (artt. 36 e seguenti del codice civile) associazioni riconosciute (DPR 10 febbraio 2000, n. 361) società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro Art. 90, comma 17, L.n. 289/2002 (Finanziaria 2003)
Le altre agevolazioni dell’art. 90 per società ed associazioni sportive Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (comma 6) Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 7) Le indennità ed i rimborsi corrisposti agli atleti dilettanti nell’ambito dell’attività commerciale non sono soggetti ad Irap sia che il soggetto erogatore applichi il regime di cui alla legge numero 398/1991 (comma 10) sia che si trovi in regime “normale” (art. 5, comma 2, L. n. 289/2002) Non si applicano le disposizioni sulla perdita di qualifica di ente non commerciale (comma 11)
Le altre agevolazioni dell’art. 90 per società ed associazioni sportive Il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 a titolo di acconto sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (comma 4) Si applica l’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva (comma 5)
Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 sponsorizzazioni Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di: Società, associazioni sportive dilettantistiche Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche Associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario
Associazioni sportive dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro loco (art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417 aggiunto dalla Legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66) REQUISITO SOGGETTIVO REQUISITO OGGETTIVO Limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a euro (art. 90, comma 2, Finanziaria 2003) REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1991, n. 398 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro (art. 90, comma 1, Finanziaria 2003)
. Accesso al regime L. 398/91 (art.9, c. 2, D.P.R. 544/1999) Mediante opzione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio
. Accesso al regime L. 398/91 (art.9, c. 2, D.P.R. 544/1999) Dal 2002 l’opzione può essere espressa allegando al modello UNICO il quadro VO della dichiarazione Iva novità introdotta dal DPR 404/2001
CONSEGUENZE Esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dalla presentazione della dichiarazione IVA Obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP Assoggettamento a tutte le altre imposte indirette REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1991, n. 398 Obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
Regime vigente Reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali Dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento Detrazione dell’IVA forfettizzata: 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità) 1/10 per le sponsorizzazioni 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile: Associazioni Sportive dilettantistiche L. 398/91 A) i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali B) i proventi realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR Per non più di due eventi all’anno e per un importo non superiore a ,69 euro (DM 10 novembre 1999)
Agevolazioni per le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art. 90, comma 1, L. n. 289/2002) Testo normativo
Agevolazioni per le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 21/E del 22 aprile 2003), per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie … con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111 …..” (ora art. 148 comma VI). Alla sopra citata condizione, anche per le società di capitali e cooperative non rilevano i corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti menzionati nell'art. 111 (ora 148) del TUIR
Agevolazioni per le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche Le società sportive dilettantistiche “mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87 (ora 73), comma 1, lettera a) del TUIR..... Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni... del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 108 (ora 143) e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 111 concernente gli enti non commerciali di tipo associativo
Per tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche (art. 37 L. 342/2000) Obblighi di documentazione Pagamenti a favore e Versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche di importo superiore o uguale a 516,46 euro Devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero secondo idonee modalità per consentire i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO Persone fisiche e soggetti IRES Persone fisiche e soggetti IRES DETRAZIONE DALL’IMPOSTA LORDA PARI AL 19% DELL’EROGAZIONE LIBERALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A euro (a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o posta)
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (redditi diversi) Compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica Presupposto soggettivo (1): chi eroga i compensi? CONI Federazioni Sportive Nazionali UNIRE Enti di promozione sportiva Qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (redditi diversi) Compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica Presupposto soggettivo (2): chi riceve i compensi? Chi li consegue nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (cfr. ris. n. 34 del 26 marzo 2001)
Presupposto oggettivo: che tipo di compensi sono? Indennità di trasferta Rimborsi forfetari di spesa Premi Compensi Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (redditi diversi) Compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica
Le regole previste per i compensi relativi alle prestazioni sportive dilettantistiche si applicano anche a: Direttori artistici ed ai collaboratori tecnici Per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (redditi diversi) Compensi corrisposti per attività artistiche (novità Finanziaria 2007)
Per società ed associazioni sportive dilettantistiche Trattamento delle somme erogate dalle associazioni “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” Non costituiscono reddito per il percipiente le somme fino a euro annui (senza alcuna franchigia giornaliera) La parte eccedente deve essere assoggettata a ritenuta IRPEF (23%) a titolo di imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF
Per società ed associazioni sportive dilettantistiche Trattamento delle somme erogate dalle associazioni “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale
Compensi agli atleti: oneri L’aliquota della ritenuta da applicare a titolo di addizionale di compartecipazione all’Irpef è attualmente solo quella relativa all’addizionale Irpef del 0,9%; non sono infatti mai stati emanati i decreti di attuazione del comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale, entro il 15 dicembre di ogni anno deve essere stabilito l’importo dell’aliquota di compartecipazione per l’anno successivo.
Compensi agli atleti: oneri La ritenuta operata sulle somme erogate per prestazioni sportive dilettantistiche, deve essere versata, con il modello F24 (solo modello on-line per chi ha partita Iva), entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento con i seguenti codici: 1040 per le ritenute Irpef (sia a titolo di acconto sia a titolo d’imposta); 3802 per le ritenute dell’addizionale regionale
Compensi agli atleti: oneri All’atto di ogni pagamento, la società o associazione sportiva dilettantistica deve farsi rilasciare dal percipiente: una dichiarazione in cui si attesti l’importo percepito e se questo ha superato o meno il limite di “franchigia” fiscale
Compensi agli atleti: oneri La società/associazione sportiva dilettantistica che, nel corso dell’anno, ha erogato compensi per attività sportiva dilettantistica deve: Rilasciare ai percipienti una specifica certificazione; Compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di sostituto d’imposta, mod. 770 semplificato
Compensi agli atleti: oneri La certificazione dei compensi ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica: Va rilasciata in carta libera e deve contenere i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell’anno di riferimento e l’ammontare della ritenuta operata (art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998); Deve essere consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Compensi agli atleti: oneri Il modello 770/semplificato: Deve essere compilato per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, indicando tutte le somme corrisposte, anche al di sotto di euro, con esclusione delle somme erogate a titolo di rimborso delle spese; Deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione (per il 2008 il termine è fissato al 31 maggio).
Il regime dei compensi agli atleti dilettanti Superato il limite di euro annui la ritenuta è A titolo di acconto oltre ,28 euro annui A titolo di imposta fino ad ulteriori ,28 euro In base alla ris. n. 39/E del 3 aprile 2001 chi ha percepito solo compensi da attività sportiva dilettantistica inferiori, nell’anno,a ,28 euro non è tenuto alla compilazione del mod. UNICO In base alla ris. n. 39/E del 3 aprile 2001 chi ha percepito solo compensi da attività sportiva dilettantistica inferiori, nell’anno,a ,28 euro non è tenuto alla compilazione del mod. UNICO
Per società ed associazioni sportive dilettantistiche Trattamento delle somme erogate dalle associazioni “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 25, comma 1, ultima parte, L. 13 maggio 1999, n. 133)
Per società ed associazioni sportive dilettantistiche Trattamento delle somme erogate dalle associazioni “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” Il trattamento tributario non si modifica se il soggetto percettore dei compensi è non residente in Italia (agenzia delle Entrate, risoluzione n. 142/E del 1° ottobre 2001)
Il regime dei compensi agli atleti dilettanti si applica anche (art. 90, commi 3 e 23 della Finanziaria 2003) ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (non soggetti a contributo INPS, circ. n. 42/2003) ai dipendenti pubblici che prestano attività, nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza