PROBLEMI URGENTI 1) COMITATI ORDINATORI 2) TRONCO COMUNE 3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI 4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO 5) REGOLAMENTO DIDATTICO 6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA
1) COMITATI ORDINATORI
2) TRONCO COMUNE Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005 n Supplemento Ordinario n.176 Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ARTICOLO 2 – COMMA 7 Le Attività caratterizzanti sono articolate in almeno: - un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un Docente che nell’Area Medica e nell’Area Chirurgica va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia Generale, mentre nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il 30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’intero percorso formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ). Nell’Area medica e nell’Area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe
2) TRONCO COMUNE PROBLEMI NELLA REALIZZAZIONE DEL TRONCO COMUNE 1) ALCUNE CLASSI SONO NUMEROSE 2) ALCUNI INSEGNAMENTI SI TROVANO IN ANNI DIVERSI 3) DIFFICOLTA’ NEL REPERIRE AULE ADEGUATE OBIETTIVO DEL TRONCO COMUNE Ottimizzare le risorse didattiche e logistiche: le scuole appartenenti alla stessa classe, dovendo condividere una parte Del percorso formativo, identificano un unico docente per il medesimo insegnamento. Le lezioni quindi si terranno nella stessa aula e nello stesso giorno per tutti gli specializzandi che appartengono alla stessa classe a prescindere dall’anno a cui sono iscritti, in quanto ogni scuola può decidere quando un insegnamento deve essere attivato durante il corso. Poiché il nuovo ordinamento è attivo solo per coloro che sono iscritti al 1° anno dell’ultimo anno accademico attivo (2008/2009), i coordinatori dei tronchi comuni devono limitarsi ad organizzare le lezioni solo per quelle Scuole che hanno previsto lezioni del Tronco comune al 1° anno di corso.
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI OCCORRE PRELIMINARMENTE IDENTIFICARE IL CORPO DOCENTE DEL PRIMO ANNO DI CORSO. IL COORDINATORE DI CIASCUNA CLASSE SI OCCUPA DI IDENTIFICARE I DOCENTI DEGLI INSEGNAMENTI DEL TRONCO COMUNE. TUTTI GLI ALTRI DOCENTI DEL 1° ANNO DEVONO ESSERE IDENTIFICATI DAL COMITATO ORDINATORE DI CIASCUNA SCUOLA. CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ? Art. 4 - Comma 1 del Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria e’ costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n.242.
Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 1 professore di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti della scuola Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico – formativa documentata e con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a contratto). Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 10% del corpo docente); quest’ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari. Presenza di un tutor (per un massimo di 3 specializzandi) Allegato n° 2 al D.M CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ? 3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 368/ Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola. 4. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell’art.43 del D.Lgs 368/99. CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ? REGOLE PER LA SCELTA DEI DOCENTI UNIVERSITARI 3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
QUANDO SI DEVONO TENERE LE LEZIONI ? PRIMA DELLA FINE DEL 1° ANNO E DEGLI ESAMI DI PROFITTO FINALI. QUANDO E COME DI DEVONO SVOLGERE GLI ESAMI? PRIMA DELLA FINE DEL PRIMO ANNO MA SI POSSONO SVOLGERE PROVE IN ITINERE. L’ Allegato n° 2 al D.M prevede inoltre che: La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei processi di apprendimento nei confronti degli studenti La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per l’accertamento delle competenze finali degli specializzandi 3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE STRUTTURE La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutors e delle strutture VALUTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE La Scuola deve disporre di strumenti (modulistica, tabelle, libretto, ecc) in grado di dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa. La Scuola deve disporre di un sistema codificato per la classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione documenti, etc.) di tutte le attività svolte ed i risultati raggiunti. Allegato n° 2 al D.M ) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO 1)Normale orario di lavoro, lavoro straordinario e riposi compensativi L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno (Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 1) L’impegno richiesto al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno è di 38 ore settimanali, di cui 34 di attività assistenziale e 4 di attività non assistenziale (CCNL , Capo II, Art. 14 commi 2 e 4). Il normale orario di lavoro di 38 ore settimanali è calcolato sulla media dell’orario settimanale all’interno di un mese di calendario, come da accordi aziendali specifici ed in conformità con quanto previsto per i medici strutturati.
SI POSSONO LASCIARE GLI SPECIALIZZANDI DA SOLI? 4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
SI POSSONO LASCIARE GLI SPECIALIZZANDI DA SOLI? 4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
Protocollo d’Intesa tra Azienda Sanitaria Locale di Chieti e l’Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti, del 25/09/2008 per disciplinare i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica dei Laureati in Medicina e Chirurgia. Il documento stabilisce le modalità applicative nell'Azienda Sanitaria del Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e l’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia. 1 - Strutture della formazione specialistica. 2 - Partecipazione del personale del S.S.N. alla formazione dei medici in formazione specialistica dell'area medico-chirurgica. 3 -Organizzazione dell'attività formativa 4 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali. 5 -Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica. 6 - Tutor 7 - Copertura assicurativa 8 - Accertamento idoneità fisica 9 - Mensa 10 - Modalità di rilevazione delle presenze 11 - Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo 12 - Valutazione delle qualità della didattica e del percorso di addestramento. 4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
Art comma 2 Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma' generale di formazione della scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed e' aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita' didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre Supplemento Ordinario n ) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
5) REGOLAMENTO DIDATTICO ILLUSTRA IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DESCRIVENDO ANALITICAMENTE LA STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI SPECIALIZZANDI SIA NELLA SUA FASE DIDATTICA FRONTALE CHE IN QUELLA ASSISTENZIALE DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE. NEL RISPETTO DELL’ALLEGATO N° 2 AL D.M CONTIENE TUTTI I DOCUMENTI PREVISTI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI IDONEITÀ DELLA RETE FORMATIVA. CONTIENE QUINDI ANCHE L’ORDINAMENTO DIDATTICO GIA’ APPROVATO DAL MIUR, IL PIANO DI STUDI DELLA SCUOLA E TUTTO CIO’ CHE ILLUSTRA IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SENZA POSSEDERE UNA VARIABILITA’ INTRINSECA DI TIPO ANNUALE CHE RICHIEDA UNA FREQUENTE RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO STESSO.
6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA ALLEGATO N° 2 AL D.M L’ALLEGATO PRESCRIVE IL POSSESSO DI UNA LUNGA SERIE DI DOCUMENTI, IN PARTE ACCORPABILI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO, E L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI INFORMATIZZATI PER DOCENTI E STUDENTI. 1.La Scuola deve disporre di un sistema informatico di gestione della contabilità 2.La Scuola deve disporre di un documento che espliciti il sistema di previsione ed il sistema di controllo della gestione economico-finanziaria 3.La Scuola deve disporre di una procedura informatica di rendicontazione 4.La Scuola deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto didattico e i diversi ruoli professionali coinvolti 5.La Scuola deve disporre di un documento che contenga le procedure per:Accoglienza; informazione orientativa; consulenza orientativa inserimento/ reinserimento lavorativo1. 6.La Scuola deve disporre di un documento tecnico che contenga:l’analisi dei fenomeni territoriali, ospedalieri e sociali che conducono alla formulazione del programmi formativi
1.La Scuola deve disporre di strumenti (modulistica, tabelle, libretto, ecc) in grado di dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa2. 2.La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutors e delle strutture1. 3.La Scuola deve disporre di un sistema codificato per la classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione documenti, etc.) di tutte le attività svolte ed i risultati raggiunti 4.La Scuola deve disporre di un modello teorico informatizzato per:la definizione dei prerequisiti di conoscenza, capacità, abilità sotto i diversi profili (operativo, cognitivo e relazionale) la definizione delle tipologie delle prove e dei relativi strumenti per l’accertamento dei prerequisiti2. 5.La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei processi di apprendimento nei confronti degli studenti 3. 6.La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per l’accertamento delle competenze finali degli specializzandi 6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA ALLEGATO N° 2 AL D.M