Le infrastrutture del turismo

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Le infrastrutture del turismo Beni pubblici destinati alla navigazione = beni di proprietà pubblica intesi come strumenti per il perseguimento da parte dello Stato o enti territoriali di interessi pubblici connessi con l’esercizio della navigazione e con le attività che nel mare o in prossimità del mare si svolgono. Utilizzo diretto del bene demaniale o affidamento ad altri soggetti pubblici o privati del loro uso. Beni pubblici destinati alla navigazione = beni del demanio marittimo che fanno parte del demanio necessario e i beni del demanio aeronautico. Caratteri dei beni demaniali: inalienabili, non possono formare oggetto di negozi di diritto privato e neanche di possesso (non possono essere acquistati per usucapione da parte dei privati). Uso comune; Uso speciale; Uso particolare o eccezionale.

Art. 28 codice della navigazione: Beni del demanio marittimo sono: Lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Stato è titolare del diritto di proprietà sui beni del demanio marittimo. Le Regioni hanno la potestà legislativa e regolamentare . Si tratta per le Regioni di una potestà legislativa esclusiva. Porti e aeroporti = potestà legislativa concorrente. Comuni = funzioni amministrative sul demanio marittimo che non siano riservate allo Stato in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Federalismo demaniale = decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 = la proprietà dei beni demaniali dovrà essere trasferita a Regioni, Provincie, Comuni e città metropolitane ad eccezione di quella sui porti di rilevanza nazionale ed internazionale.

Regioni ad autonomia speciale = Sicilia (attribuzione alla Regione della titolarità dei beni del demanio). Codice della navigazione art. 31 = Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia fissa i limiti del demanio marittimo. Ampliamento del demanio marittimo = speciale procedura di espropriazione per includere nell’area demaniale zone adiacenti di proprietà privata . Decreto di esclusione = zone appartenenti al demanio marittimo giudicate dall’Amministrazioni non più utilizzabili per i pubblici usi del mare

Legge 28 gennaio 1994 n. 84 = divisione dei porti in due categorie (1: porti e aree portuali destinate alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; 2: porti destinati al traffico civile). Porti destinati al traffico civile: 1) porti e aree portuali di rilevanza economica internazionale; 2) porti di rilevanza economica solo nazionale; 3) porti e aree portuali di rilevanza economica regionale e interregionale. Autorità portuale = ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. Funzioni amministrative dell’Autorità portuale: Funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti; compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale; potere di affidamento e di controllo della attività di fornitura dei servizi di interesse generale agli utenti portuali. Principio di separazione tra amministrazione ed attività di impresa = l’Autorità portuale svolge il compito di programmazione, direzione, controllo delle attività svolte in ambito portuale e i servizi portuali.

ORGANI DELL’AUTORITA’ PORTUALE Presidente, Comitato portuale, segretario generale, Collegio dei revisori dei conti. Presidente = nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Regione. Ha la rappresentanza dell’autorità portuale. Comitato portuale = composto dal Presidente che lo presiede, dal comandante del porto, dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle camere di commercio, dai rappresentanti delle categorie professionali operanti nel porto, compreso un rappresentante dei lavoratori. Risorse finanziarie dell’autorità portuali = canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nella circoscrizione territoriale dell’ente, proventi delle autorizzazioni per le operazioni portuali, gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, proventi della cessione di impianti, contributi delle regioni, degli enti locali ecc. Autorità portuali possono variare gli importi delle tasse di ancoraggio e sulle merci.

Riforma del 1994 = liberalizzazione delle operazioni portuali. Compiti dell’autorità portuale: Operazioni portuali, servizi portuali, autorizzazioni, concessioni, servizi tecnico-nautici. Pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio.

Aeroporto = qualsiasi superficie sulla terraferma o sull’acqua destinata ad essere impiegata per la manovra, il decollo, l’atterraggio, e per tutte le operazioni accessorie e complementari al traffico aereo. Aeroporti pubblici fanno parte del demanio accidentale. Demanio aeronautico civile statale = aeroporti civili di proprietà dello Stato e le costruzioni e gli impianti dello Stato strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea. Tali beni sono assegnati in uso gratuito all’ENAC. Gli aeroporti pubblici possono appartenere allo Stato, alle Regioni, agli enti locali. Aeroporti civili = potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni. Le funzioni amministrative sono esercitate dallo Stato negli aeroporti e nei sistemi aeroportuali di interesse nazionale individuati con decreto del Presidente della Repubblica.

Gli aeroporti civili dello Stato e degli enti territoriali, gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasposti e gli aeroporti privati autorizzati ed adibiti all’esercizio del traffico aereo sono aperti al traffico civile aereo previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell’ENAC. Gli aeroporti civili statali sono assegnati dallo Stato in uso gratuito all’ENAC che li affida in concessione al gestore aeroportuale (art. 693 del codice della navigazione). Gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale è affidata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze al soggetto che risulti vincitore di una procedura di gara ad evidenza pubblica espletata secondo la normativa comunitaria. La concessione della gestione totale, adottata su proposta dell’ENAC, ha una durata massima di 40 anni. Il rapporto tra gestore ed ENAC è regolato da una apposita convenzione e da un contratto di programma.

L’art. 705 del codice della navigazione individua i compiti attribuiti al Gestore aeroportuale che deve: versare il canone di concessione, rispettare gli obblighi assunti nella convenzione e nel contratto di programma, organizzare l’attività in modo da assicurare l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e servizi qualitativamente adeguati; assicurare la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l’attività delle imprese che forniscono tali servizi a terzi o in autoproduzione; assegnare sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con l’ENAV, le piazzole di sosta sugli aeromobili e assicurare l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale nei piazzali, verificando il rispetto del regolamento di scalo; proporre all’ENAC l’applicazione di sanzioni ai fornitori di servizi aerei ed aeroportuali che violino le prescrizioni ed applicare le misure interdittive temporanee previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, assicurare i controlli di sicurezza sui passeggeri, sui bagagli, sulle merci, sulla gestione degli oggetti smarriti.

Il gestore aeroportuale riscuote i diritti aeroportuali, ovvero i diritti di approdo, partenza, sosta, ricovero degli aeromobili, ma anche le tasse di imbarco dei passeggeri e le tasse per l’imbarco e lo sbarco delle merci. Tale materia è contemplata dalla direttiva europea 2009/12 che mira alla concorrenza fra aeroporti. La gestione aeroportuale realizza un servizio pubblico di impresa. Infatti, i gestori aeroportuali oltre ad amministrare e governare l’infrastruttura aeroportuale possono esercitare attività di impresa erogando direttamente servizi aeroportuali agli utenti. Differenza tra il modello di amministrazione e gestione di porti e aeroporti. Autorità portuale non svolge attività imprenditoriali e di fornitura dei servizi portuali agli utenti. Il gestore aeroportuale invece partecipa direttamente o indirettamente all’esercizio delle attività imprenditoriali che hanno come ambito di svolgimento l’aeroporto. Aeroporto = polo di aggregazione di interessi e iniziative commerciali che esulano dalle funzioni essenziali dell’infrastruttura.

Il gestore deve garantire che nell’aeroporto sia assicurata l’erogazione dei servizi di assistenza aeroportuale a terra (handling) = servizi di assistenza all’aeromobile, servizi di assistenza ai passeggeri e servizi di assistenza a bagagli e merci (air side, land side). Assistenza all’aeromobile. Assistenza ai passeggeri. Assistenza ai bagagli. I servizi di handling possono essere prestati direttamente dal gestore o da altri soggetti in regime di concessione oppure in autoproduzione dai vettori. Direttiva europea n. 67 del 1996 attuata in Italia da un decreto legislativo n. 18 del 1999 = negli aeroporti deve essere garantito il libero accesso al mercato dei servizi di handling ai prestatori di tali servizi e la presenza di almeno due diversi prestatori. Almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente né dall’ente di gestione né da un vettore che abbia trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell’aeroporto durante l’anno precedente.

Selezione dei prestatori di handling Tariffe Gestione delle infrastrutture. Il gestore aeroportuale svolge: Controlli di sicurezza e controllo dei passeggeri (gestore), funzione di vigilanza su ogni attività in ambito aeroportuale (ENAC), funzioni di vigilanza sui beni dell’infrastruttura (gestore), servizio antincendio (Ministero dell’interno). Servizi di controllo del traffico aereo (ENAV).

Demanio marittimo e turismo balneare. Finalità turistico ricreativa dell’utilizzazione del demanio marittimo è prevista dal d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 = delega alle regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali, sul demanio lacuale e fluviale con riferimento all’uso dei beni per finalità turistico-ricreative. Codice della navigazione affidava all’amministrazione marittima il potere di regolare l’uso del demanio marittimo e l’esercizio su di esso delle funzioni di polizia. In ordine alla disciplina delle concessioni riguardanti l’occupazione e l’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale per determinati periodi di tempo non faceva alcuna distinzione relativa alle finalità.

Concessione = strumento giuridico che attribuisce ad un soggetto, pubblico o privato, l’uso di un bene demaniale. Concessionario = chi ha la concessione per usare il bene demaniale = diritto privato di godimento. Se il diritto comprende quello di edificare sull’area demaniale = diritto di superficie. Si può edificare sul demanio marittimo nel rispetto delle norme urbanistiche. Bisogna anche rispettare i vincoli paesaggistici (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

D.P.R. n. 616/1977 = delega alle regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sul mare adiacente alle coste. Allo Stato invece le competenze in tema di navigazione marittima, sicurezza nazionale, polizia doganale. Legge n. 494 del 1993 attività turistiche e ricreative: gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi, noleggio di imbarcazioni e di natanti, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali ecc. Fino al 1996 la delega alle regioni non è stata operativa e le funzioni amministrative relative al demanio marittimo hanno proseguito ad essere esercitate dall’autorità marittima. Decreto legislativo n. 112 del 1998 = conferimento generale alle regioni ed agli enti locali delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale. Riforma costituzionale del Titolo V = nuovo riparto di competenze fra Stato e regioni, attribuendo agli enti locali le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Gestione del demanio marittimo spetta a regioni ed enti locali. La proprietà dei beni resta invece allo Stato e per esso all’amministrazione finanziaria che la esercita attraverso l’Agenzia del demanio. Concessioni statali. Concessioni con licenza. Concessioni per atto pubblico. Concessioni comunali e regionali. Durata delle concessioni. Liberalizzazione dei servizi e imprese balneari (direttiva Bolkenstein).