CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La Costituzione italiana e lo Statuto Albertino
Advertisements

La Costituzione e i diritti che tutela L’Assemblea costituente
Quindi gli elementi fondamentali di uno stato sono:
PRESENTAZIONE DI ... Pieri Lorenzo Sani Marco.
Lo Stato Lo Stato e i suoi elementi costitutivi Il territorio
Lo Stato Popolo Territorio Sovranità Cittadinanza
Prof. Bertolami Salvatore
Le fonti del diritto tributario
LO STATO.
LO STATO.
Oggi nel mondo ci sono 195 Stati indipendenti
LO STATO.
VICENDE STORICO-COSTITUZIONALI
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Il Presidente della Repubblica
La Costituzione della Repubblica Italiana
Politica e amministrazione Spesso si parla di politica come lesercizio del potere Tre tipi di potere: - economico, chi possiede certi beni materiali o.
Corso di laurea in Economia aziendale
La forma di governo italiana
La costituzione Claudia Lauro Di Marco Gabriele Carmosino Michele
FORME DI GOVERNO.
LE ISTITUZIONI Con il termine stato si intende l’organizzazione di un popolo che riconosce un’unica autorità e vive su un territorio ben definito. Gli.
LA NOSTRA COSTITUZIONE
Le “forme di stato” : che cosa sono ?
Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili?
CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a Docente Luigi Cozzolino Argomento n.3 La forma di Stato della Repubblica italiana.
* Lo Stato e le sue evoluzioni
La costituzione: struttura
La Costituzione Italiana
Cittadinanza e Costituzione
Modulo 1 LA COSTITUZIONE ITALIANA LA COSTITUZIONE Prof. Donato Colucci.
Lo Stato.
MAGISTRATURA Lezione 11.
LA TITOLARITÁ DEL POTERE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Presentazione di Arberim Rudaj Eusebio Cepa.
7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Le “forme di stato” : che cosa sono ?
La Costituzione.
2. LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
Le “forme di stato” : che cosa sono ?
FORME DI STATO E DI GOVERNO
Introduzione Diritto Pubblico Lezioni n. 1 e 2
Costituzione e forma di Governo.
Istituzioni di Diritto Pubblico
Lezione 10 I governi.
Costituzione Statuto Albertino
La Costituzione italiana
Referendum del 25/26 giugno 2006 VOTA NO ALLA DEVOLUTION Per non rompere la Costituzione della Repubblica Italiana.
Evoluzione storica Stato assoluto
Stato federale o composto
L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA
FONTI DEL DIRITTO.
LO STATO E LA SOCIETA’.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
COSTITUZIONE ITALIANA
Le “forme di stato”. Le definizioni possibili a) modo in cui si strutturano i rapporti fra lo Stato (Stato-apparato) e la società (Stato-comunità) b)
La Costituzione Italiana. Cos’è la Costituzione? La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale della Repubblica Italiana. Approvata.
Forme di Governo “Preistoria”: -Monarchia -Aristocrazia -Democrazia *** Separazione dei poteri.
STATO E COSTITUZIONE.
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
Le “forme di stato”. Le definizioni possibili a) modo in cui si strutturano i rapporti fra lo Stato (Stato-apparato) e la società (Stato-comunità) b)
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA. Governo Bonomi: si dimette alla Liberazione Parri (giu-dic 45) ultimo dei governi del CLN, rappresenta tutti i partiti.
Transcript della presentazione:

CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO M. LI VOLTI 2014 1

INDICE DEGLI ARGOMENTI IL CONCETTO DI DIRITTO NELLA SUA EVOLUZIONE SOCIALE Il CONCETTO DI DIRITTO IL CONCETTO DI STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO LA NORMA GIURIDICA LE FORME DI STATO m. li volti 2014

Il concetto di diritto REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i RAPPORTI tra i membri di una DETERMINATA COLLETTIVITA' in un dato MOMENTO STORICO. M. Li Volti 2014

Collettività' AGGREGATO SOCIALE entro una determinata SFERA TERRITORIALE dotato di un minimo di STABILITÀ.

Fenomeno giuridico e fenomeno sociale REGOLE GIURIDICHE che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono e che nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire attraverso l'organizzazione comune, ovvero dalla prevalenza di un gruppo su un altro.

LO STATO La denominazione Stato vuole esprimere il fatto dello “stare”, del permanere nel tempo dell'assetto nel quale una comunità trova il proprio ordine, e corrisponde alla figura soggettiva di status che risulta dall'unità politica di un POPOLO”. (Bairati)‏

FINALITA' E POPOLO FINALITÀ COMUNI (sviluppo e difesa del territorio), che per formarsi in regole giuridiche richiedono il CONSENSO GENERALE O DEI PIU' POPOLO soggetti che vivono in un determinato ambito SPAZIALE (art. 1 comma 2 cost., art. 22)‏ concetto di cittadinanza: status (diritti politici/doveri costituzionali – art. 3, 4, 16,17,18,26,titolo IV)‏

SOVRANITA' ORIGINARIETA' DEL PROPRIO POTERE CHE DISPONE DELLA FORZA LEGITTIMA, NECESSARIA PER LA SOPRAVVIVENZA DEL GRUPPO CHE NE HA DETERMINATO LA NASCITA (art. 11)‏

SOVRANITA' POPOLARE DEMOCRAZIA RAPPRESENTATI VA elettorato attivo DEMOCRAZIA DIRETTA partecipazione de popolo in via diretta alle scelte politiche

STATO E DIRITTO Non c'è stato senza diritto senza cioè quelle regole giuridiche comuni allo sviluppo sociale per il perseguimento di determinati fini, anche di difesa. (lo Stato come species del genus ordinamento giuridico)‏

TERRITORIALITA' Disponibilità e assoggettamento allo STATO del territorio sul quale il gruppo stesso convive.

I SINGOLI SOGGETTI – PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE che stabilmente fanno parte dello stato, e che ad essi sono legati dai vincoli derivanti dal loro fare parte del territorio

Regole giuridiche/di comportamento Disciplina stabile dei rapporti per fin.tà di int.gen legate ad eventi storici particolari (storia della comunità) coattività – sanzionatorio Comportamenti singoli/gruppo per finalità comuni Comportamenti per fini particolari Valori trascendentali Adesione spontanea

Caratteristiche della norma giuridica EFFETTIVITÀ: convinzione sociale del valore obbligatorio e sanzionatorio della regola. CERTEZZA: convinzione sociale della sua obbligatorietà (ordinamento giudiziario – apparato sanzionatorio civile,penale amm). RELATIVITA': mutevole a seconda delle necessità della società, dei fini e dei problemi nuovi e diversi emergenti dallo sviluppo della società

Pluralità degli ordinamenti giuridici ordinamenti particolari ordinamenti generali (o politici): >>>>>>originari >>>>>> derivati (art. 131 Cost)‏

LO STATO PATRIMONIALE (Alto M/Evo)‏ Fondato su di un accordo di natura quasi privatistica tra alcuni soggetti (i feudatari) avente ad oggetto la tutela del diritto di proprietà.

STATO ASSOLUTO /DI POLIZIA (Europa XVI-XVII sec.)‏ Stato INTERVENTISTA in aree quali la proprietà fondiaria, il settore finanziario, l'istruzione Sua variante: STATO DI POLIZIA (POLIS)‏

STATO LIBERALE ( fine del XVIII secolo metà XIX)‏ Affermazione dello STATO DI DIRITTO secondo cui il funzionamento e l'organizzazione dello stato devono essere disciplinati dalla legge e dagli atti conformi a legge e annullabili dal giudice.

concesso da Carlo Alberto il 4.3.1861 MONARCHIA PARLAMENTARE LO STATUTO ALBERTINO concesso da Carlo Alberto il 4.3.1861 MONARCHIA PARLAMENTARE

STATO TOTALITARIO Accentramento del potere intorno alla figura di un capo. Uno stato fortemente interventista (partito unico) negli affari di stato e nell'economia , sindacati di stato , politica repressiva dei diritti di libertà e di propaganda Rottura con la tradizione dello stato liberale

OBIETTIVO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3 COMMA 2 COST)‏ STATO SOCIALE OBIETTIVO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3 COMMA 2 COST)‏

LA DITTATURA Fascismo in Italia: nasce una nuova forma di stato accompagnata dalla rottura dei rapporti Re parlamento stabiliti nelle regole costituzionali con la legge legge 2236/25 vene meno l'istituto della fiducia parlamentare; il re mantiene il potere di nomina e revoca ministri ma il suo esercizio è subordinato alla proposta da parte del PDC. Il ruolo del re passa sullo sfondo e la figura del PDC coincide con quella del capo del partito

La Costituzione italiana, “Legge fondamentale dello Stato”, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e fu firmata da Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato

FORME DI GOVERNO GOVERNO PARLAMENTARE GOVERNO PRESIDENZIALE ..............SEMIPRESIDENZIALE C.M. Polidori 2014 25

GRAZIE PER L’ATTENZIONE DOMANDE? GRAZIE PER L’ATTENZIONE M. Li Volti 2014