L’ RLS e il Preposto A cura di Ing. Alfonso Massaro
IL Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).
IL Preposto e gli obblighi a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
IL Preposto e gli obblighi d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Rappresentante lavoratori per la sicurezza Sono previsti gli RLS a livello aziendale,a livello territoriale o di comparto e di sito produttivo L’elezione degli RLS avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata con D.M. Il datore di lavoro non deve più comunicare ogni anno all’Inail il nominativo del RLS eletto ma solo in caso di nuova elezione (106/09)
Rappresentante lavoratori per la sicurezza RLS e RLST figure di rappresentanza tra loro alternative RLSS funzione di rappresentanza aggiuntiva a quelle di RLS/RLST eccezionalmente figura alternativa a RLS/RLST
L’RLS Aziendale I RLS sono eletti o designati dai lavoratori (Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori l’ RLS è di norma eletto direttamente tra i lavoratori al loro interno o, in alternativa si può ricorrere alla figura del rappresentante territoriale (RLST). Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA. In assenza l’RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Durata dell’incarico, massimo 3 anni (Accordointerconfederale 22 giugno 1995)
Contenuti minimi corsi formativi per L’RLS Aziendale 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici) 4 ore annue per aggiornamento nelle imprese dai 1 ai 50 lavoratori e 8 per quelle oltre i 50 (durante orario di lavoro e in collaborazione con l’organismo paritetico territoriale)
L’RLS di sito produttivo E’ individuato nei seguenti contesti: Contesti produttivi con problematiche legate all’interferenza tra lavorazioni e n° addetti > 500 I porti, sedi di autorità portuale e marittima Centri intermodali di trasporto Impianti siderurgici Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno
PRINCIPIO DI “SUPPLENZA” Qualora non si proceda alle elezioni del RLS aziendale, le sue funzioni sono esercitate dal RLS Territoriale o di Comparto L’azienda in questo caso verserà una quota al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa presso l’INAIL, pari a 2 ore lavorative /anno per ogni dipendente.
Numero minimo degli RLS 1 RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 lavoratori 6 RLS nelle aziende con più di 1000 lavoratori (aumentabile secondo la contrattazione collettiva) (Non cambia nulla rispetto alla 626/94)
Formazione del RLS (Art. 37) Ha diritto ad una formazione particolare con i seguenti contenuti minimi : - principi giuridici comunitari e nazionali - legislazione sulla sicurezza del lavoro - soggetti coinvolti e relativi obblighi - fattori di rischio, valutazione dei rischi - misure di prevenzione - norme sulla rappresentanza dei lavoratori - tecnica delle comunicazioni
Riunione Periodica (art. 35) (Datore + RSPP + Medico + RLS) Obbligatoria almeno 1 volta all’anno nelle aziende od unità produttive con più di 15 lavoratori Nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiederne la convocazione
Attribuzioni del RLS (ART. 50) Riceve copia del DVR e del DUVRI E’ tenuto al segreto industriale E’ incompatibile con l’incarico di RSPP o ASPP … e inoltre… Accede ai luoghi di lavoro E’ consultato preventivamente: in ordine alla valutazione dei rischi,…. alla prevenzione in azienda alla designazione delle varie figure all’organizzazione della formazione Riceve le informazioni e la documentazione aziendale... le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza una formazione adeguata Promuove…..misure di prevenzione idonee
Attribuzioni del RLS (ART. 50) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito • Partecipa alla Riunione periodica • Fa proposte in merito alla attività di prevenzione • Avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure …e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute