I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE 31. La rappresentanza commerciale I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE INSTITORE E’ institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 2203, 1° co., cod.civ.) può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o della sede o del ramo cui è preposto (art. 2204 cod. civ.) la sua nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese (art. 2196, n. 5, cod. civ.). le eventuali limitazioni al suo potere di rappresentanza devono risultare dalla procura depositata presso il registro delle imprese, pena l’inopponibilità ai terzi (artt. 2206 e 2207 cod. civ.)
PROCURATORE : non è preposto all’attività d’impresa, ma ha funzioni direttive il potere di rappresentanza è circoscritto al settore operativo affidatogli compie atti in rappresentanza dell’impresa in virtù e della procura conferitagli e depositata presso il registro delle imprese eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili solo se pubblicate nel registro delle imprese
COMMESSO: non ha funzioni direttive può compiere gli atti che ordinariamente comportano le operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 cod. civ.) Il commesso di un negozio è di regola abilitato a stipulare atti di compravendita. Nei locali dell’impresa i commessi preposti alla vendita possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute (salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale).