Il diritto alla riservatezza nel giornalismo e in rete

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Il diritto alla riservatezza nel giornalismo e in rete Internet e Privacy Il diritto alla riservatezza nel giornalismo e in rete Andrea Muti – Editoria online - Università RomaTre

La definizione di privacy La privacy è la capacità/diritto di una persona di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note agli altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle

Le fonti normative UE Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (diritto alla protezione, al trattamento in base a consenso, accesso e rettifica) Direttive 95/46/CE e 97/66/CE (Riguardano principalmente il trattamento dei dati su internet basati sul consenso e sulla conoscenza della raccolta degli stessi)

Le fonti normative Ue Proposta di direttiva aggiornamento 95/46 (codice Reding*): Obbiettivi Rafforzare i diritti degli utenti della rete Ridurre al minimo indispensabile raccolta e trattamento dei dati personali Il cittadino deve sapere: chi manipolerà i suoi dati, in che modo, a che scopo, per quanto tempo e disporre del “diritto all’oblio” *Commissario Europeo alla Giustizia

Il diritto all’oblio Chiunque ha il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati personali inesatti o non aggiornati, oppure la cancellazione di informazioni trattate violando la legge (diritto dell’autodeterminazione informativa)

Le fonti normative italiane Legge 547/93 (Introduzione del concetto di frode informatica) Legge n°675 del 1996 (Riconoscimento sul diritto del singolo sui propri dai personali e del loro trattamento) Dlgs 196 del 2003 (Codice in materia di dati personali che abroga la 675 ma ne amplia i confini)

Privacy e web Il principale impatto che la diffusione del web e delle sue applicazioni ha avuto sulla privacy è il forte legame con la sicurezza degli apparati informatici La sicurezza informatica, cioè la tutela dei sistemi da potenziali rischi e/o violazioni dei dati sensibili custoditi negli archivi digitali è diventata la condizione necessaria per la protezione della privacy

Cosa deve garantire la sicurezza La RISERVATEZZA dei dati (cioè la riduzione del rischio che si possa accedere alle informazioni senza autorizzazione) L’INTEGRITA’ dei dati (cioè la riduzione del rischio che possano essere modificati i cancellati da chi non è autorizzato) La DISPONIBILITA’ (cioè la riduzione del rischio che non si possa accedere alle info a causa di interventi di terzi)

I dati personali Dati SENSIBILI: Razza Religione Politica Salute Vita sessuale Interessi Relazioni sociali Dati SEMISENSIBILI: Tutti i dati la cui diffusione può causare un danno all’interessato Dati COMUNI: Consentono l’individuazione di una persona fisica o giuridica Dati GIUDIZIARI

I reati contro la privacy Violazione, sottrazione o soppressione di email Rivelazione di contenuto di email Intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche Installazione abusive di apparecchiature per intercettazioni informatiche Falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche Rilevazione di contenuto di documenti segreti Accesso non autorizzato a un sito Spionaggio informatico Frode informatica

Gli attacchi alla sicurezza SPYWARE, sono software che raccolgono informazioni sull’attività online dell’utente senza consenso. I dati raccolti vengono ceduto a società di marketing SOCIAL ENGENEERING, vengono estorte informazioni personali agli utenti ottenendo il rilascio di propri dai personali PHISHING, i siti-copia di banche o finanziarie “catturano” user e pw di accesso ai veri siti COOKIES, piccoli file di testo che raccolgono info sulla navigazione di un sito. Possono essere utilizzati impropriamente MALWARE, insieme di codici che comprendono worm, virus, virus, trojan horse

Le “armi” degli utenti PASSWORD : l’utilizzo di codici alfanumerici aumenta la sicurezza FIREWALL, ANTIVIRUS, ANTISPYWARE: sempre aggiornati COOKIES: è possibile controllarli, limitarli, cancellarli EMAIL: diffidare di quelle provenienti da utenti sconosciuti, evitare di utilizzare link in esse contenute

Privacy e informazione Diritto di cronaca, libertà di informazione e tutela della privacy: un rapporto complesso regolato in parte dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, in parte dal codice deontologico della professione: Carta dei Doveri (‘93) e Carta di Treviso (’90) Legge 675/96 Codice deontologico dei giornalisti (OdG e Garante, ’98) Codice di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003)

Carta dei doveri e di Treviso Tutela i diritti della persona: non si possono pubblicare notizie sulla vita privata Stabilisce l’obbligo dell’anonimato dei minori e di soggetti deboli regolamentando la loro presenza in programmi tv Obbligo di anonimato per: vittime di violenze sessuali; membri ps e autorità giudiziaria; congiunti di protagonisti fatti di cronaca

Privacy e informazione: la legge 675/96 Dati di salute e vita sessuale devono essere trattati sulla stampa con il consenso degli interessati

Privacy e informazione: Il “codice deontologico dei giornalisti” Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali è la prima regolamentazione della privacy relativa alla professione giornalistica

Il concetto di “essenzialità”* Divulgare una notizia nei dettagli, con informazioni di dati personali non contrasta con gli interessi privati se ciò è indispensabile in ragione della: Originalità del fatto; Descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto Qualificazione dei protagonisti *Art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

A chi si applica il Codice Giornalisti professionisti Giornalisti pubblicisti Praticanti Fotografi (quando la professione anche occasionale è riconducibile a una manifestazione del pensiero: le fotografie in grado di rivelare informazioni relative ad una persona identificabile sono considerate alla stregua di dati personali)

Garanzie particolari Tutela dei dati sensibili Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche, politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, nonché atti a rivelare condizioni di salute o la sfera sessuale, il giornalista è tenuto a garantire il diritto di informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto della essenzialità dell’informazione *Art. 5 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Tutela del domicilio Sono tutelati il domicilio e altri luoghi di privata dimora, compresi luoghi di cura, detenzione e riabilitazione *Art. 3 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Persone coinvolte in fatti di cronaca I giornalisti non devono fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si devono soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisino la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. Non si possono produrre immagini di persone in detenzione con manette o ferri ai polsi *Art. 8 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Persone note La sfera privata delle persone note deve essere in ogni caso rispettata se le notizie e i dati non hanno alcun rilievo sul ruolo o sulla loro vita pubblica (anche legge 633/41: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà”) *Art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Persone malate Deve essere rispettata la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi e terminali. La pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione *Art. 10 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Sfera sessuale I giornalisti devono astenersi dalla descrizione delle abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa solo nell’ambito del perseguimento della essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione sociale o pubblica rilevante *Art.11 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Garanzie particolari Minori Vietato pubblicare i nomi (o i dati che li rendano in qualche modo identificabili) dei minori coinvolti nei fatti di cronaca Il diritto alla riservatezza del minore è sempre primario rispetto al diritto di critica e di cronaca La tutela dei minori si estende anche alle immagini *Art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Adempimenti del giornalista Informativa Il giornalista che raccoglie notizie è tenuto a rendere note la propria identità, la propria professione e la finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità, o renda altrimenti impossibile l’esercizio della sua funzione informativa *Art. 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998)

Adempimenti del giornalista Banche dati di uso redazionale L’esistenza di tali banche dati deve essere resa nota al pubblico dalle imprese editoriali che devono anche indicare tra i dati della gerenza il responsabile del trattamento

Adempimenti del giornalista Archivi personali dei giornalisti Sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 legge 69/1963 sull”ordinamento della professione giornalistica” e dall’art. 138 del Codice sulla privacy. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione

La privacy e il “nuovo mondo” “La privacy? E’ una preoccupazione del vecchio mondo. Un problema superato, i cui connotati sono stati superati dalla tecnologia”* * Evan Williams, cofondatore e CEO di Twitter, Davos 2010

Tecnologia, società e regole “Attenti a non mischiare le cose preziose create dalle nuove tecnologie con tanta immondizia che c’è in giro. Bisogna ridisegnare l’interazione tra macchina e uomo, studiando l’impatto antropologico e sociologico del web, analizzare come le reti cambiano il comportamento della gente e regolarsi di conseguenza”* *Tim Berners-Lee, Davos, 2010

La “società della sorveglianza” ENORMI OPPORTUNITA’ MAGGIORI RISCHI Sistemi di sorveglianza Dati di traffico telefonico e informatico Localizzazione Dati genetici e biometrici Carte di credito e tessere di fidelizzazione Etichette intelligenti Tv interattiva Banche dati… Televisione Cellulare Computer

La specificità di Internet Maggiore difficoltà del controllo della qualità della informazione Cancellazione e aggiornamento dei dati devono tenere conto dei diversi luoghi virtuali in cui le informazioni compaiono (sito, copia cache di una pagina, link a un risultato di ricerca) Il web accresce la possibilità di: Raccolta Incrocio Scambio Archiviazione

Privacy e social network norme e accessibilità Presente un elenco di consigli e raccomandazioni. Il regolamento solo alla fine della lista in un link ipertestuale Informativa sulla privacy aggiornata all11/03/2009, il sito aderisce allo US Safe Harbor: un link riporta al testo, in inglese Fonte: Il Sole 24 Ore

Privacy e social network norme e accessibilità Link “privacy” in fondo all’home page. Testi in italiano con traduzione automatica dall’inglese. Vengono registrati: indirizzo ip, browser, sito di provenienza, pagine visitate, keyword impiegate, interazione con banner C’è un riferimento esplicito alla normativa italiana. Si citano i diritti dell’utente e la possibilità di ottenere maggiori informazioni su modalità di raccolta e utilizzo dei dati Fonte: Il Sole 24 Ore

Privacy e social network Trasparenza delle informazioni La normativa sulla privacy è un’arbitraria e sibillina regolamentazione dal parte del network di come verranno trattati i dati anche da soggetti terzi non meglio identificati Le regole su privacy, copyright e community sono chiare e consultabili nel menù “Norme”. I dati per la registrazione possono essere associati all’account per la personalizzazione automatica del sito Fonte: Il Sole 24 Ore

Privacy e social network Trasparenza delle informazioni Il network si riserva di modificare le regole sulla privacy ma segnala i diversi modi in cui segnalerà le variazioni agli utenti (in inglese) Nel testo in inglese si specifica che la diffusione dei dati dell’utilizzatore non si limita ai “tweet” da lui stesso inviati, ma si estende alle liste promosse, alle persone con cui intrattiene rapporti ecc. Fonte: Il Sole 24 Ore

Privacy e social network Il diritto all’oblio E’ possibile cancellarsi dal network, ma: “se disattivi il tuo account, nessun utente potrà vederlo, ma non verrà eliminato. Salveremo le informazioni presenti sul tuo profilo” L’uso del sito è libero e senza registrazione che è necessaria solo se si vuole usufruire di determinati servizi Fonte: Il Sole 24 Ore

Privacy e social network Il diritto all’oblio L’utente può richiedere con una mail l’elenco dei soggetti terzi titolari di trattamenti autonomi connessi a quelli svolti da Yahoo. Yahoo non concede né condivide info personali che permettono l’identificazione dei propri utenti Il network dichiara di condividere le informazioni personali dei propri utenti con soggetti terzi (senza specificare né “chi”, né “cosa”). Foro di competenza la Contea di San Francisco Fonte: Il Sole 24 Ore

La tutela dei dati personali su internet è messa in crisi proprio Privacy e motori La richiesta di rettifica, aggiornamento e trascrizione dei dati avviene senza problemi sui siti “sorgente” della informazione, ma NON sono sufficienti a tutelare i diritti dell’interessato Le copie cache generate da Google per l’indicizzazione di pagine web possono trattenere i dati originari, seppure cancellati sul sito “sorgente” (violando di fatto la normativa italiana ed europea) La tutela dei dati personali su internet è messa in crisi proprio dalla caratteristica principale della rete, la sua dimensione sovrannazionale

Un case history di Google I FATTI 8 settembre 2006, Google Video pubblica le immagini di tre minorenni che si accaniscono contro un coetaneo autistico umiliato dopo un episodio di incontinenza I tre minorenni sono gli autori del video e dell’uploading dello stesso Il video rimane online due mesi, con 5500 contatti e 29° in classifica dei più visti I tre autori vengono condannati per diffamazione e svolgono lavori sociali presso la stessa comunità (Vividown) della vittima a Torino 24 Febbraio 2010: tre manager europei di Google vengono condannati a 6 mesi di reclusione per illecito trattamento dei dati sanitari, ma vengono assolti dall’accusa di diffamazione

Un case history di Google LA SENTENZA E LE MOTIVAZIONI Nella sentenza, a Google viene contestata non tanto la mancata “censura preventiva” sul video, ma il mancato avviso a tutti gli uploader dell’informativa sulla privacy e dei doveri di chi tratta dati sanitari altrui Nelle motivazioni: Google è accusata di aver trattato “ai fini di trarne profitto” dati personali di un minorenne disabile Google avrebbe deliberatamente rinunciato ad ogni controllo, anche affidato alla responsabilità dello stesso utente, per non scoraggiare la crescita del sito

Un case history di Google LE REAZIONI Google: 1) “Questa condanna attacca i principi stessi sui cui si basa internet. Se questi principi non venissero rispettati, il web così come lo conosciamo cesserebbe di esistere e sparirebbero molti dei benefici economici, sociali, politici, economici e tecnologici che porta con sé”. 2) Su Google video non c’erano messaggi pubblicitari , e nessuno vuole guadagnare con video disgustosi e nessun investitore si sentirebbe di investire soldi su un contenuto come quello N.B.: Alla fine del 2008, Google, Yahoo e Microsoft hanno costituito con le associazioni dei diritti civili, la Global Network Initiative, un organismo per definire i principi a cui attenersi sul web per coniugare libertà di espressione e tutela della privacy

Un case history di Google LE REAZIONI: PERCHE’ SI’ Se internet è un editore universale che fa business con la diffusione delle informazioni, di qualunque tipo, e la raccolta con altrettanta diffusione della pubblicità, non si capisce perché non debba essere regolamentato. La legge sulla privacy vale per un giornale e non per il web?

Un case history di Google LE REAZIONI: PERCHE’ NO L’intervento dei giudici è un pericoloso precedente: per la prima volta in Europa e in un Paese occidentale è stato stabilito che una società internet e i suoi manager possono essere ritenuti legalmente responsabili dei contenuti inseriti da terze parti (contrariamente al decreto 70/2003)* Google viene trattata alla stregua di un editore, ma non è un editore: non confeziona e non impagina, ma fornisce strumenti perché produttore e fruitore di contenuti possano incontrarsi** *Alessandro Plateroti, Il Sole 24 Ore, 25/02/2010 **Antonio Pilati, commissario Antitrust (Corriere della sera, 25/02/2010)

I Garanti contro Google Buzz Cos’è e come funziona Google Buzz E’ un nuovo servizio del portale, un’applicazione legata all’uso della posta Gmail. Googel ha assegnato a ogni utente di Buzz una rete di amici ricavati dalle persone con cui l’utente comunica più spesso con la posta. La posta da one-to-one diventa social network, senza che né utenti né “amici” siano informati sull’uso dei dati personali

I Garanti contro Google Buzz I presidenti delle Autorità Garanti della protezione dei dati di Italia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna, Gran Bretagna e Canada hanno scritto una lettera a Google denunciando la “grave mancanza di riguardo per regole e norme fondamentali in materia di privacy”: sarebbe stato violato il principio fondamentale che “spetta alle persone controllare l’uso dei propri dati personali”