La Costituzione e i diritti degli stranieri La condizione giuridica dello straniero in Italia
Art 10 Cost. L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effetttivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Principio internazionalista L’articolo 10 della Costituzione è il primo che proietta norme di carattere nazionale in un contesto sovranazionale. In esso si ritrova il principio internazionalista, che sancisce l’apertura dell’Italia alla comunità internazionale, di cui accoglie i principi che regolano i rapporti tra gli stati e definisce, in particolare, la condizione giuridica dello straniero, quale individuo portatore di diritti fondamentali imprescindibili.
Chi è uno straniero? Lo straniero è colui che ha la cittadinanza di un altro stato. È necessario distinguere gli stranieri in due categorie, in rapporto al diverso regime giuridico a cui sono assoggettati: Cittadini dell’Unione Europea Stranieri extracomunitari
Cittadini europei È cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea. Il cittadino europeo gode di diritti ed è soggetto ai doveri previsti dal trattato istitutivo dell’Unione Europea. In particolare gode del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Da questo punto di vista, perciò, si trova in una condizione simile ai cittadini di uno stato.
Stranieri extracomunitari Gli stranieri sono gli apolidi e coloro che non appartengono agli Stati dell’U.E., ai paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) e alla Confederazione Elvetica. Sono soggetti a limitazioni del diritto di circolazione, soggiorno e permanenza nello Stato ospite.
Stranieri extracomunitari Gli stranieri godono di diritti e prerogative in ragione della regolarità del loro soggiorno. Solo se è in possesso del Permesso di Soggiorno, infatti, lo straniero può esercitare determinate facoltà, prima di tutte quella di soggiornare godendo dei diritti civili attribuiti ai cittadini, di lavorare, di studiare, di accedere all’assistenza sociale ed al sistema sanitario nazionale.
Diritti dello straniero Esiste un “nucleo” di diritti incomprimibili attribuiti all’essere umano in quanto tale, che sono consacrati dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali e che lo Stato deve riconoscere e tutelare nei confronti di tutti, siano essi italiani o stranieri, regolari o clandestini.
Diritti fondamentali Tra questi diritti fondamentali si ricordano quello importantissimo alla libertà personale e all’integrità fisica, previsto dall’art. 13 della Costituzione, che si collega ad un articolo altrettanto importante, l’art.27, riguardante il sistema delle pene, che non può mai prevedere trattamenti contrari al senso di umanità, né la pena di morte (bandita dall’ordinamento giuridico con legge costituzionale 1/07, anche nei casi previsti dalle leggi militari di guerra).
Diritti fondamentali Sono diritti dello straniero anche la libertà di comunicazione (art.15 cost.), la libera professione della propria fede religiosa (art.19 cost.), la libertà di manifestazione del proprio pensiero (art. 21 cost.), il diritto alla tutela giurisdizionale (art.24 cost.), il quale comprende, oltre al diritto di difesa e di azione in giudizio, anche il diritto a conoscere le accuse in una lingua comprensibile.
Diritti etico -sociali Tra i diritti sociali ci sono, inoltre, il diritto a contrarre matrimonio e al riconoscimento dei figli, il diritto del minore all’istruzione (artt.30 e 34 cost), nonché il diritto a ricevere assistenza sanitaria per le cure essenziali (art.32 cost.).
Diritto di asilo Lo straniero ha sempre il diritto a mettersi in contatto con la delegazione diplomatica del suo paese di origine e il diritto di asilo, consistente nella protezione accordata dallo Stato ad uno straniero che ne faccia richiesta, quando gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali nel suo Paese d’origine (art.10 cost.).
Divieto di estradizione Ai perseguitati per motivi o reati politici nella propria terra d’origine, viene garantito il diritto a non essere estradati, cioè espulsi e riconsegnati alle autorità dello Stato di appartenenza (art.10 cost.) A chiunque sia perseguitato per motivi politici , razziali, religiosi, ma non per motivi semplicemente economici, viene garantito lo status di rifugiato, secondo le previsioni della relativa Convenzione di Ginevra.
Impegno internazionale dell’Italia Ulteriori elementi di tutela in materia di integrazione e condizione giuridica dello straniero possono essere individuati nella promozione della pace, dei diritti umani e della democrazia politica a livello internazionale.
Impegno internazionale dell’Italia L’abolizione della pena di morte, dei trattamenti contrari al senso di umanità e di ogni forma di xenofobia e razzismo, il ripudio della guerra come strumento di offesa, l’attenzione dell’Italia alla soluzione pacifica delle principali crisi internazionali sono le principali linee guida dell’impegno internazionale dell’Italia.
Art. 11 Cost. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni intenazionali rivolte a tale scopo.