Parte II: La Legislazione Speciale La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza Le pratiche commerciali scorrette
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Definizioni Direttiva 84/450/CEE - D. Lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992 - artt. 19 – 27 cod. cons. – ORA d.lgs. d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. Pubblicità: Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi. [Art. 2 lett. a), d. lgs. 145/2007] Ingannevole: È ingannevole qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. [Art. 2 lett. b), d.lgs. 145/2007]
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa La Pubblicità Ingannevole: Elementi Costituivi Idoneità del messaggio a trarre in inganno Elementi Costitutivi Idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento dei consumatori Idoneità del messaggio a ledere le imprese concorrenti
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Requisiti della “Buona” Pubblicità Palese La Pubblicità NON è Ingannevole Veritiera Se è Corretta
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Criteri per la Determinazione dell’Ingannevolezza Caratteristiche strutturali o funzionali del prodotto reclamizzato (natura, composizione, metodo di fabbricazione, gli usi, idoneità allo scopo, l’origine geografica o comm., i risultati che si possono ottenere, prove o controlli effettuati) Per valutare se una pubbl. è ingann. si devono considerare i suoi riferimenti a: (art.3, d.lgs. 145/2007) b) Aspetti Economici della fornitura (Prezzo e Condizioni di Fornitura: es. sconti, rateizzazioni, garanzie, etc.) c) Caratteristiche dell’Impresa: categoria, qualifiche dell’operatore pubblicitario (premi e riconoscimenti) L’AGCM ha chiarito che la valutazione deve essere compiuta prendendo in considerazione un consumatore medio.
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Prodotti Pericolosi per la Salute dei Consumatori È Ingannevole la Pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia inducendo il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (art. 6, d.lgs. 145/2007) In ordine agli Usi Imprevedibili o Impropri del Prodotto Obbligo di Informazione In ordine alla Pericolosità Evidente del Prodotto NO In ordine alla Pericolosità Notoria ed inevitabile del Prodotto
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Pubblicità rivolta a bambini ed adolescenti È considerata Ingannevole la Pubblicità che, in quanto idonea a raggiungere Bambini ed adolescenti: abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza. Minaccia la loro sicurezza Impiegando bambini ed adolescenti abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani (art. 7, d.lgs. 145/2007)
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa La Pubblicità Comparativa Direttiva 97/55/CE D.lgs. 25.2.2000, n. 67 Codice del consumo Ora d.lgs. 145/2007. Definizione: “Qualsiasi pubblicità che Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente” (ora art. 2, lett. d, d.lgs. 145/2007)
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Tipi di Comparazione DIRETTA: Il confronto avviene tra l’impresa o il prodotto pubblicizzato ed una o più Imprese o prodotti espressamente nominati o Individuabili mediante inequivoci riferimenti INDIRETTA: Il confronto è fatto con prodotti di imprese non nominate né individuabili Comparazione SUPERLAZIONE: Comparazione indiretta generica con tutti gli operatori di un determinato settore, espressa con l’impiego di superlativi o iperboli (es. il vero panettone!)
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Condizioni di Liceità a) Non è ingannevole b) Confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi c) Confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative d) Non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario e un concorrente o tra i loro segni distintivi, i beni o servizi La Pubblicità Comparativa è lecita se e) Non causa discredito o denigrazione di marchi o altri segni distintivi f) Per i prodotti DOC si riferisce in ogni caso a prodotti della stessa denominazione g) Non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio del concorrente h) Non presenta un prodotto come imitazione o contraffazione di un altro il cui marchio sia depositato
Parte II: La Legislazione Speciale La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza Le pratiche commerciali scorrette
Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza” PARTICOLARI MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Contratti negoziati FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI Contratti negoziati a DISTANZA PROBLEMA SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali Recepimento della Direttiva 85/577/CE D.lgs. 50/92 Contratti fuori loc. comm. D.lgs. 185/99 Vendite a distanza Codice del Consumo Artt. 45 ss.
Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza” Direttiva 2011/83 sui Diritti dei consumatori Abroga e unifica direttive D.lgs. 50/92 Contratti fuori loc. comm. E D.lgs. 185/99 Vendite a distanza D. lgs. 21 del 2014 Modifica artt. 45 ss Codice del consumo
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Problema Sono vendite in cui è il professionista a prendere l’iniziativa della negoziazione (vendite aggressive) Il consumatore viene COLTO DI SORPRESA: Non è preparato a condurre la trattativa Non può confrontare il bene con le altre offerte reperibili nel mercato
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Come viene tutelato il consumatore? Tutela del consumatore DIRITTO DI RECESSO
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali Ambito di applicazione in un luogo diverso dai locali del professionista; b) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore c) “locali commerciali”: 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; Art. 45 Cod. Cons.
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali Ambito di applicazione Contratti Conclusi Applicazione Proposte Contrattuali firmate dal consumatore
Vendite a Distanza Vendite a distanza Definizione e problemi Consumatore e professionista stipulano Il contratto senza essere fisicamente presenti nel medesimo luogo. Vendite a distanza Ciò è possibile grazie ad una “tecnica di comunicazione a distanza” (Fax, telefono, Internet, sms,…) Problema: Il consumatore non sa DA CHI sta comprando Il consumatore non sa COSA sta comprando
Tutela del consumatore INFORMAZIONE OBBLIGATORIA Vendite a disanza Come viene tutelato il consumatore? Tutela del consumatore DIRITTO DI RECESSO INFORMAZIONE OBBLIGATORIA PRE- CONTRATTUALE
Vendite a Distanza Definizioni Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (es. contratto stipulato via telefono, via fax, via internet, posta, ecc.) Art. 45 Cod. Cons.
Contratti a distanza e Negoziati fuori dei Locali Commerciali Esclusioni Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere ristabilire il loro stato di salute, c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse; d) di servizi finanziari; e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; f) per la costruzione di nuovi edifici, g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. …
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali Esclusioni h) contratti di multiproprietà, i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; m) di servizi di trasporto passeggeri n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità Obblighi di informativa precontrattuale ai consumatori: Obblighi unici per contratti a dist. E neg fuori loc. comm. gli obblighi si fanno molto più ampi rispetto alla disciplina precedente – soprattutto per quel che riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali l’informativa obbligatoria riguardava solo il diritto di recesso – e vi sono specifici doveri di informazione anche per i contratti diversi dai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali
Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità Diritto di recesso: Disciplina unificata il termine offerto al consumatore per esercitare il recesso dal contratto senza necessità di fornire alcuna motivazione (c.d. diritto di ripensamento) è di 14 giorni (contro i precedenti 10), che diventano 12 mesi a decorrere dalla fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14 giorni più 12 mesi) nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto ai relativi obblighi di informazione (contro i precedenti 60 giorni, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 90 giorni, per i contratti a distanza)
Vendite a Distanza e contr. negoziat fuori dei locali comm. Informazioni a) Dati identificativi del professionista b) Caratteristiche essenziali del bene o del servizio c) Prezzo del bene/servizio comprese le tasse e imposte d) Spese di consegna e) Modalità di pagamento e di consegna Informazioni Preliminari f) Esistenza del diritto di recesso g) Modi e tempi di restituzione/ritiro del bene in caso di recesso h) Costo dell’impiego della tecnica di comunicazione a distanza i) Durata della validità dell’offerta e del prezzo l) Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
Contratto di servizi: dal giorno della conclusione del contratto Diritto di recesso Diritto di recesso 14 gg. lavorativi Contratto di vendita: dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni Contratto di servizi: dal giorno della conclusione del contratto
…IL TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO Contratti a distanza Il Diritto di Recesso: Prolungamento sanzionatorio …IL TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO DIVIENE DI 12 mesi e 14 giorni Se il professionista NON ha soddisfatto gli obblighi di informazione sul diritto di recesso ….
Diritto di recesso: COME SI ESERCITA Utilizzare il modulo tipo II Presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto PROVA L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
Modulo di recesso standard europeo Modulo di recesso tipo Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]: — Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) Ordinato il (*)/ricevuto il (*) Nome del/dei consumatore(i) Indirizzo del/dei consumatore(i) Firma del/dei consumatore(i) Data
RECESSO: EFFETTi Entro 14 giorni dal recesso del consumatore, il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (il termine precedente era di 30 giorni). Nulla la clausola che ponga limiti a detto rimborso Il consumatore sempre entro 14 giorni dalla comunicazione del proprio recesso, deve rispedire i beni al professionista Il consumatore sarà responsabile solo di quelle diminuzioni del valore dei beni che risultino “da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”
Il diritto di recesso non si applica a: la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica
Parte II: La Legislazione Speciale La Pubblicità Ingannevole e Comparativa Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza Le pratiche commerciali
Disciplina delle PRATICHE COMMERCIALI Artt. 18-27 QUATER cod. cons. Introdotti con d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 SCOPO TUTELA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO DEL CONSUMATORE
La disciplina delle pratiche commerciali: definizioni Ogni comportamento (azione, omissione, dichiarazione, pubblicità, ecc.) posta in essere dal professionista… …in relazione… Pratica commerciale …alla 1) promozione, 2) vendita e 3) fornitura di un prodotto ai consumatori.
Ambito di applicazione PRATICHE COMMERCIALI Ambito di applicazione AMBITO DI APPLICAZIONE La disciplina si applica alle pratiche comm. poste in essere PRIMA – DURANTE - DOPO un’operazione commerciale relativa a tutti i beni e servizi, compresi i BENI IMMOBILI, I DIRITTI, E LE OBBLIGAZIONI (art. 18, lett. c) e 19 cod. cons.).
SONO VIETATE PRATICHE COMMERCIALI LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Regola fondamentale (art. 20, comma 1, cod. cons.) LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE SONO VIETATE
Pratiche commerciali scorrette. 1) Quando è contraria alla DILIGENZA PROFESSIONALE (il normale grado di competenza ed attenzione che i consumatori attendono da un professionista) QUANDO UNA PRATICA COMMERCIALE È SCORRETTA? 2) Falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio CIOE’ è idonea ad alterare la capacità del consumatore di assumere “decisioni di natura commerciale” che non avrebbe altrimenti preso.
Pratiche commerciali scorrette. Se comprare o no un prodotto In che modo farlo, a quali condizioni COSA SI INTENDE PER DECISIONI DI NATURA COMMERCIALE? Se pagare integralmente o parzialmente Se tenere un prodotto o disfarsene Se tenere un prodotto o disfarsene Se esercitare un diritto contrattuale
INGANNEVOLI AGGRESSIVE PRATICHE COMMERCIALI Pratiche commerciali scorrette Si considerano SCORRETTE LE PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI LE PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE
Esistono TRE tipi di pratiche commerciali Pratiche commerciali scorrette - ingannevoli Esistono TRE tipi di pratiche commerciali ingannevoli Azioni ingannevoli Omissioni ingannevoli Pratiche considerate in ogni caso ingannevoli
Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – azioni ingannevoli (art Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – azioni ingannevoli (art. 21 cod. cons.). Le pratiche comm. che contengono informazioni non corrispondenti al vero Le prat. comm. che sono inducono il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso Sono idonee ad indurre in errore il cons. su uno dei seguenti elementi: esistenza o natura del prodotto. Caratteristiche principali del prodotto (disponibilità, vantaggi, rischi, risultati che può dare, ecc.) Il prezzo o il modo con cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio. La necessità di manutenzione. Sono considerate AZIONI INGANNEVOLI: Commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti o marchi di un concorrente Pubblicità comparativa illecita Mancato rispetto da parte del prof. degli impegni contenuti nei codici di condotta cui ha aderito
Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – omissioni ingannevoli (art. 22 cod. cons.). Omettere informazioni rilevanti per il cons. per prendere una decisione di natura commerciale consapevole Non omettere, ma presentare in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo, intempestivo le informazioni rilevanti per il cons. per prendere una decisione di natura commerciale consapevole Sono considerate OMISSIONI INGANNEVOLI: Sono considerate rilevanti, le seguenti informazioni: Caratteristiche principali del prodotto. Prezzo Modalità di pagamento Esistenza di un diritto di recesso Gli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario connessi alla pubblicità o la commercializzazione del prodotto
Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso ingannevoli (art. 23 cod Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso ingannevoli (art. 23 cod. cons.). (tra le tante…) 1) Affermazione non rispondente al vero di essere firmatario di un codice di condotta 2) Impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga in maniera chiara per il consumatore Sono considerate P. C. IN OGNI CASO INGANNEVOLI (lista nera): 3) Gestire un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore ha la possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita di prodotti 4) Affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.
I II Aggressive Considerate In ogni caso AGGRESSIVE (lista nera) Pratiche commerciali AGGRESSIVE: schema Pratiche commerciali AGGRESSIVE I II LE PRATICHE COMMERCIALI Aggressive se inducono il consumatore ad assumere scelte di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso LE PRATICHE COMMERCIALI Considerate In ogni caso AGGRESSIVE (lista nera)
Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione Sono AGGRESSIVE le pratiche commerciali che mediante: MOLESTIE COERCIZIONE RICORSO ALLA FORZA FISICA INDEBITO CONDIZIONAMENTO Pratica Commerciale AGGRESSIVA inducono il consumatore ad assumere scelte di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione Dei tempi, il luogo, la natura o la persistenza 2. Il ricorso alla minaccia fisica o verbale 3. Lo sfruttamento, da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore Per valutare se sussistono gli elementi di cui sopra, bisogna tenere conto.. 4. Qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso, sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare i diritti contrattuali. 4. Qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata
Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso aggressive (art. 26 cod Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso aggressive (art. 26 cod. cons.). (tra le tante): 1) Creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto. 2) Effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni comm. per telefono, via fax, email Sono considerate P. C. IN OGNI CASO AGGRESSIVE (lista nera) 3) Includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati 4) Affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. 5) Informare il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista
E se un professionista pone in essere pratiche commerciali SCORRETTE? Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze E se un professionista pone in essere pratiche commerciali SCORRETTE?
Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze Interviene l’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONC. E DEL MERCATO (AGCOM) D’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse L’AGCOM se accerta la violazione: Ne vieta la continuazione Applica una sanzione da 5.000 a 500.000 euro Se il professionista non rispetta il divieto: Applica una sanzione da 10.000 a 150.000 euro Nei casi di reiterata inottemperanza può sospendere l’attività di impresa per un periodo non superiore a 30 gg.