Riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione società pubbliche ( art.4 d.l. 95/2012) ATTENDIBILITA’ DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DEL REVISORE Napoli, 13 Ottobre 2012 Rag. Giosuè Boldrini Consigliere delegato Enti Pubblici CNDCEC Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini
Art. 4 DL 95/2012 convertito nella L 135/2012 Riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione società pubbliche: Presupposto soggettivo e oggettivo Limitazioni Società escluse Regimi «eccezionali» Composizione dei Consigli di Amministrazione delle società «strumentali» (comma 4) delle «altre società» (comma 5) Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini Temi oggetto di analisi Disciplina di riferimento in materia di società a partecipazione pubblica
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 13: disciplina generale di riferimento per le società partecipate «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.» DSCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: 1.PREVALENZA DEL DIRITTO SOCIETARIO 2.ILLEGITTIMO ESTENDERE L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA PER GLI ENTI LOCALI SOCI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE SALVO RICHIAMI ESPLICITI
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 1: Individuazione dei soggetti destinatari della disciplina Società di capitali di cui al codice civile controllate direttamente o indirettamente dalla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 Presupposto SOGGETTIVO Società che hanno come oggetto principale la prestazione di servizi nei confronti delle PPAA socie ed affidanti Aver conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PP.AA. Superiore al 90% dell’intero fatturato Presupposto OGGETTIVO
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 1. Limitazioni b) alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante a) scioglimento della società entro il 31 dicembre Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; LIMITAZIONI ALTERNATIVE
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 1. Limitazioni alternative: VANTAGGI FISCALI DELL’ALTERNATIVA A) SCIOGLIMENTO Le operazioni poste in essere a favore delle PP.AA di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l’applicazione dell’IVA e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro – ipotecarie e catastali. Ai fini delle imposte indirette e, in particolare, dell’IVA si ritiene utile richiamare il nuovo articolo 10 comma 8 ter come modificato dal DL 83/2012 secondo cui sono cessioni esenti le cessioni di fabbricati strumentali “per natura” ad eccezione di: -Cessioni effettuate da imprese costruttrici o “ristrutturatrici” purché la cessione venga effettuata entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. - cessioni in cui l’impresa cedente eserciti nell’atto l’opzione per l’imponibilità IVA.
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 3. Società escluse Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 non si applicano: alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, società finanziarie partecipate dalle regioni, Società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato REGIME ECCEZIONALE
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Regimi eccezionali PARERE VINCOLANTE DELL’ANTITRUST Comma 3 PIANI DI RISTRUTTURAZIONE Comma 3 sexies IN HOUSE «ECCEZIONALE» Comma 8
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 3. Regime eccezionale Le Società di cui al comma 1 possono essere mantenute con le medesime condizioni al momento dell’entrata in vigore del decreto alle seguenti condizioni: Verifica di mercato da cui emerge che «per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriali, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato » SCADENZA : « in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1» ovvero il 31 dicembre 2013 in caso di scioglimento oppure il 30 giugno se si opta per la dismissione della partecipazione ANTITRUST: parere vincolante che l’Autorità deve rendere entro 60 giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto A) Comma 3 PARERE VINCOLANTE ALL’ANTITRUST
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 3. Regime eccezionale Comma 3 sexies: PIANI DI RISTRUTTURAZIONE «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing ».articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52legge 6 luglio 2012, n. 94articolo 118 della Costituzione
Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini ART.4 DL 95/2012. Comma 3. Regime eccezionale Affidamenti in house providing: REGOLA GENERALE a)Rispetto dei requisiti comunitari definiti nella sentenza Teckal b)Nuovo presupposto quantitativo: valore economico complessivo annuo dei servizi affidati non superiore a euro ,00 IN HOUSE ECCEZIONALE: Mantenimento degli affidamenti in essere alla data del 7 luglio 2012 in favore di società sebbene il valore economico annuo sia superiore al limite dei ,00 euro Eccezione temporanea: fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre Comma 8 IN HOUSE «ECCEZIONALE»
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE “DELLE SOCIETA’ DI CUI AL COMMA 1” “DELLE ALTRE SOCIETA’ “ Art 4 comma 4 Art 4 comma 5 Società strumentali Società SPL 3 agosto 2012 Schema di Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pp.aa., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c., non quotate in mercati regolamentati. ART.4 DL 95/2012. Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini
Limiti alla composizione dei Consigli di amministrazione Destinatari: società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 1) Disciplina composizione CDA: norma di riferimento: articolo 1 c L 296/2006 l’articolo 4 rappresenta una norma speciale ART.4 DL 95/2012. Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione Numero Massimo: Società “strumentali”: 3 “Altre società”: 3 o 5 membri tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. La scelta del numero massimo di componenti dovrà quindi essere MOTIVATA Decorrenza: dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini
Composizione: Se partecipazione diretta: 2 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI dell’amministrazione titolare della partecipazione Se partecipazione indiretta: 2 componenti dell’amministrazione di vertice del gruppo pubblico e dipendenti della società di primo livello Spending Review 2 ART.4 DL 95/2012. Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione CDA composti da più di 3 componenti e non oltre i 5: CDA composti da non più di 3 componenti: Composizione: Se partecipazione diretta: 3 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI dell’amministrazione titolare della partecipazione Se partecipazione indiretta: 3 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI dell’amministrazione con poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa società controllante. Possibilità di nominare l’amministratore unico se previsto dalla statuto Napoli, 13 Ottobre 2012Rag. Giosuè Boldrini
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