Firenze - Villa La Quiete alle Montalve

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Transcript della presentazione:

Firenze - Villa La Quiete alle Montalve 16 aprile 2010 “Le norme sulla contrattazione collettiva integrativa ed il nuovo potere disciplinare secondo il d.lgs. n. 150/09” Relatore: Lorenzo Broccoli 1

Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 1 Art. 1, comma 1, L. n. 15/09 “Si rovescia la regola introdotta nel 1993 e mirante a salvaguardare l’area negoziale da una legislazione a rischio consociativo e clientelare e comunque congiunturale ed episodica, ma soprattutto capace di espropriare stabilmente la contrattazione collettiva dal terreno elettivo del rapporto di lavoro. Da ora in poi sarà l’inderogabilità ad essere presunta mentre la derogabilità dovrà essere dichiarata volta per volta” (V. Talamo) 2

Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 2 La stabilità e l’effettività della rilegificazione viene assicurata dalla previsione dell’inderogabilità di disposizioni imperative da parte delle norme collettive, con contestuale applicazione degli art. 1339 e 1419. co. 2 cod.civ. che impongono la sostituzione automatica delle clausole difformi con quelle imperative derogate, con conservazione del contratto in caso di nullità parziale. 3

Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 3 Escluso l’intervento della contrattazione collettiva da tutto ciò che non costituisce “diritti e … obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro” (art. 3, co. 1, lett. a, legge n. 15/09), l’autonomia collettiva è naturalmente esclusa nelle materie regolate dal D.Lgs. 165/01 e dalle novelle che saranno contenute nel decreto delegato. La contrattazione collettiva potrà agire negli spazi lasciati liberi dalla regolamentazione per legge e comunque nei limiti espressamente individuati a tal fine dalla legge stessa 4

Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 4 La rilegificazione non comporta una re-amministrativizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Resta infatti la tripartizione: Macro organizzazione, di competenza di atti unilaterali pubblicistici Micro organizzazione, dominio dell’autonomia dirigenziale esercitata con i poteri del privato datore di lavoro Contrattazione collettiva, riferita ai diritti ed obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro Cambiano però i rapporti a favore dell’unilateralità della parte pubblica e datoriale 5

Il nuovo rapporto tra contrattazione e legge 5 Sono escluse dalla contrattazione (art. 40 D.Lgs. 165/01 nell’ipotesi di modifica di cui all’artt. 52 dello schema di D.Lgs. di riforma): l’organizzazione degli uffici; Le materie oggetto di partecipazione sindacale (vedi modifica art. 9 D.Lgs. 165/01); Le materie di prerogativa dirigenziale; Il conferimento degli incarichi dirigenziali; Le materie di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) L. n. 421/92 6

Art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 421/1992 Le responsabilità giuridiche I procedimenti di accesso al lavoro I ruoli e le dotazioni organiche La garanzia delle libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca Le incompatibilità tra l’impiego pubblico e privato 7

Il nuovo sistema contrattuale Revisione dell’accordo del 23 luglio 1993 tramite: Accordo quadro 22 gennaio 2009 Accordi interconfederale 15 aprile 2009 Accordo per il settore pubblico 30 aprile 2009 8

Il nuovo sistema contrattuale Due livelli di contrattazione Durata triennale Efficacia erga omnes Calcolo delle risorse concertato con le OO.SS. utilizzando l’indice IPCA – Revisione base di calcolo (Monte salari) Risorse per la contrattazione integrativa fissate a livello nazionale 9

Il nuovo sistema contrattuale ATTENZIONE!! Gli accordi per la revisione del sistema non sono stati sottoscritti da tutte le confederazioni rappresentative L’accordo per il settore pubblico non è stato sottoscritto dalle regioni e dagli EE.LL. (non invitati al tavolo) 10 10

Il nuovo sistema contrattuale nel decreto legislativo n. 150/09 Revisione dei comparti di contrattazione Revisione dei Comitati di settore Enfatizzazione del potere unilaterale del datore di lavoro ove non si raggiungano accordi (nazionali e decentrati) Limiti alla contrattazione integrativa e risorse aggiuntive delle regioni. Nullità clausole difformi ai CCNL. Riforma dell’ARAN (maggiore apporto regioni) Nuovo procedimento di contrattazione collettiva 11

Revisione comparti di contrattazione (art. 40, c. 2, D.lgs. 150/09) Definizione comparti tramite accordo fra Aran e OOSS, previo atto di indirizzo collegialmente espresso dai Comitati di settore Massimo 4 comparti, a cui corrispondono max 4 separate aree dirigenza Apposita sezione contrattuale nell’ambito di un’area per la dirigenza sanitaria Possibilità di prevedere nell’ambito dei comparti apposite sezioni per specifiche professionalità

Revisione Comitati di settore 1 (art. 41, D.lgs. 150/09) Regioni, enti dipendenti e enti SSN (Conferenza regioni con partecipazione rappresentante Min. Salute per SSN) Enti locali, camere commercio e segretari comunali (ANCI – UPI - Unioncamere) Altre amministrazioni statali (Governo)

Revisione Comitati di settore 2 (art. 41, D.lgs. 150/09) Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l’Aran nello svolgimento delle trattative Possibilità di stipulazione con Aran per regolazione rapporti per contrattazione ed attività comune A ciascun Comitato corrisponde una specifica struttura Aran, al fine di assicurare il miglior raccordo

Enfatizzazione del potere unilaterale del datore di lavoro ove non si raggiungano accordi nazionali - Tutela retributiva dei dipendenti pubblici (art. 47-bis Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale

Enfatizzazione del potere unilaterale del datore di lavoro ove non si raggiungano accordi integrativi aziendali- Art. 40, c. 3-ter Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo,fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le medesime procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i contratti integrativi

La nuova procedura di contrattazione collettiva – Novità (art. 47 D La nuova procedura di contrattazione collettiva – Novità (art. 47 D.lgs. 165/2001) Sugli atti di indirizzo il Governo può esprimere le sue valutazioni entro 20 gg. relativamente alla compatibilità con le linee di politica ec-fin nazionale. Termine perentorio Sulle ipotesi di CCNL, oltre al parere del Comitato, il CdM – fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 – può esprimere osservazioni entro 20 gg. dalla trasmissione da Aran La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Perentoriamente entro 15 gg. dalla trasmissione da Aran Il computo dei termini è svolto escludendo i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato

La nuova procedura di contrattazione collettiva – Definizione delle risorse economiche per la contrattazione collettiva (art. 48 D.lgs. 165/01) Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie

La nuova procedura di contrattazione collettiva – Mancata certificazione da parte Corte dei Conti (art. 47 D.lgs. 165/2001) In caso di mancata certificazione le ipotesi di CCNL non possono essere sottoscritte L’Aran riapre le trattative Il Comitato di settore può fornire indirizzi aggiuntivi Sottoscrizione di nuova ipotesi di CCNL adeguando i costi Se la mancata certificazione riguarda solo alcune clausole il CCNL può essere sottoscritto definitivamente salva l’inefficacia delle clausole non certificate

Contrattazione integrativa – Vincoli 1 Non possono essere erogati trattamenti non connessi ad attività effettivamente svolte Sulle materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL e con i soggetti fissati dagli stessi CCNL Non possono prevedere oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuali e pluriennali “Funzionalizzazione” all’assicurazione di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance

Contrattazione integrativa Risorse aggiuntive Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Esclusi enti del SSN

Contrattazione integrativa – Vincoli 2 Nel caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza fissati dal CCNL o dalla legge: clausole nulle e inapplicabili sostituite de iure ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. in caso di superamento vincoli economici obbligo di recupero nella sessione successiva QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAI CONTRATTI SOTTOSCRITTI SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2009

Controlli in materia di contrattazione integrativa – art. 40-bis D.lgs. 165/01 Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti Trasmissione informazioni sui costi al MEF entro 31/5 di ogni anno. Informazioni trasmesse anche alla Corte dei conti Pubblicazione accordi e relativa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa su sito internet Trasmissione all’Aran per via telematica Funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa del DFP Sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 40-bis

Il nuovo potere disciplinare secondo il D.Lgs. N. 150/2009

Il potere disciplinare nel pubblico impiego Origini Precedentemente alla riforma del 1993 la configurazione del potere e della responsabilità disciplinare nel pubblico impiego rappresentava quasi un paradigma della sua differenziazione rispetto al lavoro privato nell’impresa Questa impostazione ha caratterizzato tutto il periodo di vigenza del D.P.R. n. 3/1957, titolo II Le possibilità di regolazione negoziale aperte dalla legge quadro n. 93/1983 non hanno modificato in modo sostanziale tale architettura 25 25

Il potere disciplinare nel pubblico impiego Evoluzione del rapporto fra legge e contrattazione Il nuovo sistema delle fonti delineato dalla legge delega n. 421/1992 modifica sostanzialmente la configurazione del potere disciplinare Dopo una prima fase di incertezza determinata dalle ambiguità testuali della legge delega (art. 2, comma 1, lett. c, n. 1 e n. 7) e della prima formulazione del d.lgs. n. 29/1993 (art. 20, comma 5), la strada imboccata dalla normativa di riforma è quella di una configurazione modellata sul prototipo della disciplina privata (art. 2106 c.c. e Statuto lavoratori) 26 26

Il potere disciplinare nel pubblico impiego Evoluzione del rapporto fra legge e contrattazione L’art. 55, comma 3 e l’art. 21, comma 1 (per i dirigenti) del d.lgs. n. 165/2001, assegnano decisamente alla contrattazione collettiva il potere di definire le infrazioni e le relative sanzioni disciplinari La materia disciplinare quindi viene fatta rientrare fra quelle attinenti all’organizzazione del lavoro (e non degli uffici) e quindi sottoponibile alle norme dell’autonomia collettiva 27 27

I principi della legge delega n. 15/09 (1/3) Definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici (art. 2, comma 1, lett. f) Specifica responsabilità del dirigente per mancato avvio dei procedimenti disciplinari (art. 6, comma 2, lett. c, d, e) Ridefinizione ruolo del Comitato dei garanti (art. 6, comma 2, lett. i) 28

I principi della legge delega n. 15/09 (2/3) Art. 7 Finalità: potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo Individuazione: disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, c. 2, cod. civ. Semplificazione procedurale Nuovo rapporto con procedimento penale 29

I principi della legge delega n. 15/09 (3/3) Art. 7 Licenziamenti: individuazione di alcune cause tipiche (scarso rendimento, false attestazioni di malattia) In generale: vengono fissati principi volti a potenziare (evidenziare) la punibilità del dipendente pubblico riconducendo l’enfatizzazione del concetto di responsabilità ad una più accentuata sanzionabilità 30

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 31

Le fonti di regolazione (1/3) Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (art. 54, mod. art. 40 D.lgs. 165/01). Disposizione da leggere coordinandola con l’inversione del rapporto fra legge e contrattazione già introdotto dall’art. 1, c. 1 L. 15/09 mod. art. 2, c. 2 D.lgs. 165/01 32

Le fonti di regolazione (2/3) La nuova disciplina legislativa costituisce un corpo di norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, c. 2, cod. civ. (art. 68, mod. art. 55 D.lgs. 165/01). Si applica al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle di ambito regionale data l’ascrivibilità della tematica alla materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza statale Resta il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo V (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) del D.lgs. 150/09. 33

Le fonti di regolazione (3/3) La contrattazione collettiva inoltre: non può istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari può prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria può stabilire, per le infrazioni ascrivibili ai dirigenti, soggetti e procedure diverse rispetto a quelle previste dal comma 3, art. 55-bis D.lgs. 165/09 novellato, ferma restando la competenza al dirigente generale (o figura equiparata) all’adozione delle determinazioni conclusive. 34

Oggetto e finalità Finalità: potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo Mantenimento competenza giudice ordinario 35

Rapporto con l’attuale disciplina contrattuale Le norme di legge operano sulla disciplina contrattuale secondo due effetti: sostitutivo: automatica introduzione delle norme di legge ed abrogazione di quelle con esse contrastanti e/o incompatibili integrativo: regolazione di nuovi ambiti non derogabili/comprimibili dalla contrattazione, che - in alcuni casi previsti dalla legge – possono essere ulteriormente ampliati dal CCNL (ad es. casistica del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater D.lgs. 165/01 novellato) 36

Effetto sostitutivo Forme e termini del procedimento disciplinare Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale Casi di diversa individuazione della sanzione rispetto all’infrazione Disciplina del Comitato dei Garanti in caso di licenziamento dei dirigenti 37

Effetto integrativo Introduzione di nuove fattispecie sanzionabili (ad es. rifiuto di sottoporsi alla visita di idoneità) Aggravamento delle sanzioni in relazione a talune infrazioni Introduzione delle sanzioni conservative per il personale della dirigenza (ad es. nuovo art. 55-sexies D.lgs. 165/01) 38

Il comitato dei garanti ante D.lgs. 150/09 L’esperienza del comparto sanità presenta un comitato il cui parere – obbligatorio e vincolante – interviene in tutti i casi di licenziamento (disciplinare e per responsabilità dirigenziale) La sua composizione e le sue modalità di funzionamento hanno una forte caratterizzazione di tutela determinata sostanzialmente da una disciplina di origine contrattuale

Il comitato dei garanti post D.lgs. 150/09 Viene rinforzato la competenza sui provvedimenti conseguenti al riconoscimento della responsabilità dirigenziale Il ruolo diventa consultivo (“sentito”) La composizione esclude la partecipazione sindacale ed enfatizza la presenza di competenze per l’analisi di costi, efficienza e capacità direzionali e organizzative La normativa non pare derogabile dai CCNL in virtù del nuovo art. 2, c. 2 D.lgs. 165/01 I principi della materia sono soggetti ad attuazione da parte delle regioni ai sensi dell’art. 27 D.lgs. 165/01

Tempi di applicazione Nuovi procedimenti: dall’entrata in vigore del D.lgs. 150/09 si applica la nuova disciplina sia di carattere sostitutivo che integrativo Procedimenti in corso: il decreto non dice nulla. Che fare?

Considerazione conclusiva In relazione al nuovo ordinamento della materia è ancora vera l’affermazione secondo cui nel sistema del lavoro pubblico “privatizzato” quello disciplinare non è un procedimento amministrativo espressivo della supremazia speciale dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, ma una reazione sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte di inadempimenti contrattuali del dipendente (che forse in futuro dovrà anche prestare giuramento di fedeltà)?