PROFESSIONI TURISTICHE Professioni turistiche = attività svolte in forma autonoma, abituale e non occasionale relative alla prestazione di servizi a favore di turisti. Art. 7, comma 5 legge n. 135 del 2001 = professioni turistiche = organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. Art. 6 dlgs n. 79 del 2011 (Codice del turismo) = prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento, guida, dirette a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. Norma sopravvissuta alla Corte costituzionale.
Legge n. 217 del 1983 = tipi di professioni turistiche, rinviava alle leggi regionali la disciplina di dettaglio circa l’accertamento dei requisiti di accesso. Guida turistica; Interprete turistico; Accompagnatore turistico; Organizzatore congressuale; Animatore turistico; Istruttore nautico; Maestro di sci; Guida alpina; Aspirante guida alpina; Guida speleologica. Le Regioni hanno poi individuato altre figure professionali: guida naturalistica; accompagnatore di turismo equestre., guide del turismo subacqueo, direttore di albergo,
Leggi statali professionali. Legge n. 6/1989 = guida alpina. Legge n. 81/1991 = maestro di sci. Modello delle professioni intellettuali = ordine professionale. Dettare principi uniformi che assicurino una parità nazionale di preparazione tecnica.
Esercizio delle professioni turistiche = doppia autorizzazione = abilitazione professionale e licenza di pubblica sicurezza. Doppia autorizzazione è stata abrogata dal decreto legislativo n. 112/1998 = leggi Bassanini. Non vi è più la licenza di pubblica sicurezza. Leggi regionali = conseguimento dell’abilitazione avviene attraverso esami. Superamento dell’esame attribuisce il diritto all’iscrizione in appositi albi ed elenchi tenuti direttamente dalla Regione.
Ordinamento europeo = libertà di circolazione delle persone e di stabilimento; libertà di prestazione dei servizi. Ordinamento nazionale deve rimuovere gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscano o intralcino i principi europei. Corte di giustizia dell’Unione europea = le discipline nazionali sulle guide turistiche che assoggettano l’esercizio dell’attività in questione al possesso di una abilitazione e all’iscrizione in un albo o elenco è una indebita restrizione alla libertà di circolazione dei servizi. Gli Stati possono però tutelare la corretta diffusione del proprio patrimonio storico-artistico nazionale. Atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni con d.p.r. 13 dicembre 1995: Regioni individuano d’intesa con le sovrintendenze i siti che possono essere illustrati ai visitatori solamente da guide specializzate; al di fuori di tali siti i turisti provenienti da altro Stato membro dell’Unione europea nel corso di un viaggio organizzato a circuito chiuso possono usufruire di professionisti non dotati di specifica abilitazione italiana.
Secondo decreto Bersani = decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7. Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Esenzione dallo svolgimento di prove di abilitazione per i titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, facendo salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Alle Regioni è consentito al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici di promuovere sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche non specializzate in particolari siti, località e settori. I soggetti che sono abilitati allo svolgimento di attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. Abilitazione rilasciata per l’esercizio delle professioni turistiche = carattere nazionale. Sentenza n. 271 del 2009 = le leggi regionali non possono prevedere gli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione nonché gli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata. Ciò violerebbe il principio della libera prestazione dei servizi e dunque l’art. 117, comma 1 Cost. (le leggi italiane devono rispettare gli obblighi comunitari), oltreché il principio della libera concorrenza che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Passaggio del turismo da materia di competenza concorrente a materia di competenza esclusiva regionale. Professioni = professioni anche turistiche = materia invece di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni = lo Stato determina i principi fondamentali della materia. Maestri di sci e guide alpine = gruppi professionali necessari. Sentenza n. 222 del 2008 Corte costituzionale afferma che le professioni turistiche rientrano nelle professioni, materia di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Lo Stato individua i profili professionali e i requisiti necessari per l’esercizio della professione. Le Regioni non possono procedere alla creazione di professioni operanti nel settore turistico, non espressamente istituite da legge statale.