COME FAR RISPETTARE LE NORME COURMAYEUR - Sabato 05 aprile 2008.

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Transcript della presentazione:

COME FAR RISPETTARE LE NORME COURMAYEUR - Sabato 05 aprile 2008

Articolo 21 della Legge 363/ Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonchè i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche,provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Articolo 18 della Legge 363/2003 L’articolo 18 della legge 363/2003 prevede: 1.Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2.Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

VALLE D’AOSTA  Legge Regionale 17 marzo 1992 nr. 9;  Regolamento Regionale 22 aprile 1996 nr. 2;  Legge Regionale 15 novembre 2004 nr. 27.

Articolo 9 della Legge 363/2003 (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

PIEMONTE  Disegno di legge nr. 144 presentato il 02 ottobre 2000 dalla Giunta Regionale.  Disegno di legge nr. 670 presentato in data 16 novembre 2004 dalla Giunta Regionale;  Disegno di legge nr. 387 presentato il 02 gennaio 2007 dalla Giunta Regionale;  Proposta di legge nr. 416 presentata il 21 febbraio 2007 dai Consiglieri Vignale, Boniperti, Botta, Casoni e Ghiglia;

Disegno di Legge n. 144 della 7ª Legislatura "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle Aree sciabili per la pratica degli Sport invernali." presentato in data 02 Ottobre 2000 dalla GIUNTA REGIONALE. Disegno di Legge n. 144 della 7ª Legislatura "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle Aree sciabili per la pratica degli Sport invernali." presentato in data 02 Ottobre 2000 dalla GIUNTA REGIONALE. Tratta la materia Sport - Tempo libero. È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 09 Ottobre 2000 Ha avuto fine anomala per DECADENZA in data 16 Febbraio Sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 670 della 7ª Legislatura "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363." presentato in data 16 Novembre 2004 dalla GIUNTA REGIONALE. Tratta la materia Sport - Tempo libero. È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 24 Novembre 2004 Ha avuto fine anomala per DECADENZA in data 16 Febbraio 2005.

Disegno di legge n. 387 della 8ª Legislatura "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363.“ presentato in data 02 Gennaio 2007 dalla GIUNTA REGIONALE Tratta la materia Sport - Tempo libero. È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 11 Gennaio 2007 È stato riassegnato alla commissione POST-OLIMPIADI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva, in data 13 Luglio Sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 416 della 8ª Legislatura "Nuovi interventi a favore delle aree montane per la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo." presentata in data 21 Febbraio 2007 dai CONSIGLIERI: GIAN LUCA VIGNALE ROBERTO BONIPERTIGIAN LUCA VIGNALE ROBERTO BONIPERTI, MARCO BOTTA, WILLIAM CASONI, AGOSTINO GHIGLIA Tratta la materia Sport - Tempo libero. MARCO BOTTAWILLIAM CASONI AGOSTINO GHIGLIA GIAN LUCA VIGNALE ROBERTO BONIPERTIMARCO BOTTAWILLIAM CASONI AGOSTINO GHIGLIA È stata assegnata alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 27 Aprile 2007 È stata riassegnata alla commissione POST-OLIMPIADI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva, in data 13 Luglio Ha avuto fine anomala per RITIRO in data 12 Febbraio Sono state effettuate consultazioni.

TRENTINO  Legge provinciale 21 aprile 1987 nr. 7;  Regolamento per l’esecuzione della legge 21 aprile 1987 nr. 7.

ALTO ADIGE  Legge provinciale 26 febbraio 1981 nr. 6;  Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 febbraio 1981 nr. 6 La Provincia di Bolzano disciplina il comportamento dello sciatore con la legge 1981 nr. 6 all’art. 20, prevedendo esclusivamente due obblighi: Articolo 20 (Comportamento dello sciatore) 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose; 2. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonchè alla prescrizioni imposte dai segnali indicatori. L’aspetto sanzionatorio viene trattato all’articolo 21: Chiunque nell’esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire

CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato STUCCHI Modifiche all’articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali _______________________ Presentata il 13 giugno 2006 _______________________ Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati ______________________________________________________________ XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ______________________________________________________________

Art. 15 Transito e risalita (comma 1) E’ modificato dal seguente: E’ vietato attraversare a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità

Art. 15 Transito e risalita (comma 2) E’ modificato dal seguente: Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle medesime piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3 Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3

Art. 15 Transito e risalita (comma 4) E’ modificato dal seguente: La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata

CAMERA DEI DEPUTATI N — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI CENTA, LA LOGGIA, CROSETTO, ZANETTA, UGGE`, COSTA, PANIZ, MISTRELLO DESTRO, ROSSO Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo ______________________ Presentata il 30 gennaio 2007 ______________________ Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati ______________________________________________________________ XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ______________________________________________________________

Art. 1 La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente E’ modificato dal seguente: La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente Finalità e ambito di applicazione (comma 1)

Art. 2 Aree sciabili attrezzate (comma 1) E’ modificato dal seguente: Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte dal pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; ed altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte dal pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali

Art. 3 Obblighi dei gestori (comma 1) E’ modificato dal seguente: I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e dei percorsi attrezzati sulla neve secondo quanto stabilito dai comuni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo i percorsi attrezzati sulla neve mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo

Art. 3 Obblighi dei gestori (comma 2) E’ modificato dal seguente: I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste e i percorsi attrezzati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio

Art. 4 Responsabilità civile dei gestori (comma 1) E’ modificato dal seguente: I gestori delle aree sciabili attrezzate, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree

Art. 4 Responsabilità civile dei gestori (comma 3) E’ modificato dal seguente: Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e di aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 7 Manutenzione e innevamento programmato (comma 2) Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI E’ inserito il seguente: art. 7-bis (Rispetto per gli altri) 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o da provocare danni

Art. 9 Velocità (comma 1) Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui E’ modificato dal seguente: Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato

Art. 12 Incrocio Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica E’ modificato dal seguente: (Attraversamento e incrocio). Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta

Art. 15 Transito e risalita (comma 1) E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità E’ modificato dal seguente: E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità

Art. 15 Transito e risalita (comma 4) La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata E’ modificato dal seguente: E' vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l’accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di importo ridotto rispetto all’importo del biglietto di risalita dell’impianto medesimo

Art. 17 Sci fuori pista e sci-alpinismo (comma 2) I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso E’ modificato dal seguente: Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve

CAMERA DEI DEPUTATI N — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI VANNUCCI, FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, LOVELLI, ZUCCHI, VELO, DATO, MISIANI, FERRARI Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo_________________________ Presentata il 13 febbraio 2007 _________________________ Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati ______________________________________________________________ XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ______________________________________________________________

Art. 8 Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici La rubrica è sostituita dalla seguente: Obbligo di utilizzo del casco protettivo

Art. 8 Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici (comma 1) Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 E’ modificato dal seguente: Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3

Introduzione dell’art. 13-bis in materia di sanzioni Dopo l’art. 13 è inserito il seguente: art. 13-bis (Sanzioni) 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell’articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all’articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore

CAMERA DEI DEPUTATI N — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FRASSINETTI, BONO Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo _________________________ Presentata il 12 giugno 2007 _________________________ Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati ______________________________________________________________ XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ______________________________________________________________

Art. 2 Aree sciabili attrezzate (comma 1) Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali E’ modificato dal seguente: Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell’articolo 6

Art. 3 Obblighi dei gestori (comma 1) I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo E’ modificato dal seguente: I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo

Art. 13 Stazionamento (comma 1) Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista E’ modificato dal seguente: Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sulla corsia per la sosta e per il transito

Art. 13 Stazionamento (comma 3) In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa E’ modificato dal seguente: In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi sulla corsia per la sosta e per il transito

Art. 18 (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) Introduzione del comma 2-bis Dopo il comma 2 è inserito il seguente: comma 2-bis 2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell’articolo 21 provvedono al ritiro, per l’intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore

CAMERA DEI DEPUTATI N — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI (LANZILLOTTA) E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA` SPORTIVE (MELANDRI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (PARISI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) CON IL MINISTRO DELL’INTERNO (AMATO) E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOA SCHIOPPA) Modifiche alla legge , n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo Presentato il 14 novembre 2007 Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati ______________________________________________________________ XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ______________________________________________________________

V iene estesa l’attenzione alle aree ove si praticano altri sport invernali minori. Per ogni snowpark ci deve essere un responsabile tecnico. Il gestore deve migliorare la raccolta dei dati sugli infortuni e deve individuare apposite aree per l’atterraggio degli elicotteri. Il gestore deve offrire con lo skipass la possibilità di stipulare un’assicurazione per responsabilità civile. Il gestore deve migliorare l’informazione e la segnaletica, può riservare piste non battute per lo sci in neve fresca.

Viene sanzionato il mancato uso del casco per tutti gli sciatori che frequentano gli snowpark o che partecipano a gare o allenamenti. Viene imposto allo sciatore di adeguare la velocità alle sue capacità sciistiche. Viene imposto agli sciatori che si fermano presso rifugi/ristori di lasciare gli sci fuori dalla pista sciabile. Viene ampliato il divieto di risalire le piste anche con le ciaspole.

Delega le regioni a regolamentare l’utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili. Viene incrementata l’informazione sui percorsi di sci alpinismo e viene imposto l’obbligo per tali itinerari di dotarsi di apparato ARVA. Viene rivisto l’aspetto sanzionatorio con l’uniformazione delle sanzioni a livello nazionale: viene introdotta, nei casi di particolare gravità o di recidiva, la sanzione accessoria del ritiro dello skipass. Vengono estese le disposizioni della 363 al telemark, allo sci da fondo escursionistico, al nordic walking.

Vengano individuate da parte delle regioni ulteriori figure professionali da impiegare nell’attività di vigilanza e soccorso. Il Ministro dell’Interno dovrà indicare il numero minimo di personale che sarà adibito alla vigilanza. I maestri di sci potranno segnalare al personale di vigilanza tutti i comportamenti scorretti degli sciatori.

Art. 18 Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni (comma 2) Le regioni determinano l’ammontare della sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro. E’ sostituito dal seguente: Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.

Art. 18 (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) Introduzione del comma 2-bis Dopo il comma 2 è inserito il seguente: comma 2-bis 2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato

Art. 18 (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) Introduzione del comma 2-ter Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: comma 2-ter 2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare. Per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) Introduzione del comma 1-bis Dopo il comma 1 è inserito il seguente: comma 1-bis 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma1- quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) Introduzione del comma 1-ter Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: comma 1-ter 1-ter. Al fine del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l’esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) Introduzione del comma 1-quater Dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: comma 1-quater 1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 9

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) Introduzione del comma 1-quinquies Dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: comma 1-quinquies 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell’economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti: a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all’affluenza degli sciatori; c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di Polizia; d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter; e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all’articolo 3, comma 2; f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell’equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

Art. 21 (Soggetti competenti per il controllo) Introduzione del comma 1-sexies Dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: comma 1-sexies 1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile

Si ringrazia per l’attenzione