I AUTONOMIA CONTRATTUALE POSSIBILITA’ RICONOSCIUTA AI PRIVATI DI PROVVEDERE DA SE’ A REGOLARE I PROPRI INTERESSI: L’ATTO GIURIDICO, L’ATTO NEGOZIALE, È LO STRUMENTO CON CUI QUESTO POTERE SI ESERCITA ( IL CONTRATTO HA FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI) SI INCONTRANO NECESSARIAMENTE DEI LIMITI LEGATI AGLI INTERESSI DEGLI ALTRI SOGGETTI: NESSUNO PUO’ DISPORRE DEGLI INTERESSI ALTRUI. QUALSIASI MODIFICAZIONE DELLA SFERA GIURIDICA DI UN SOGGETTO RICHIEDE IL SUO CONSENSO E NON PRODUCE EFFETTI VERSO I TERZI LEGATI AGLI INTERESSI PUBBLICI E DELLA COLLETTIVITÀ (RICORDARE LIMITI IMPOSTI ALLA PROPRIETÀ CHE SI RIPERCUOTONO SULL’AUTONOMIA CONTRATTUALE)
I AUTONOMIA CONTRATTUALE I UN ASPETTO ESSENZIALE È LA LIBERTÀ DI CONCLUDERE O NON CONCLUDERE UN CONTRATTO, CON DELLE ECCEZIONI CHE RAPPRESENTANO DEI LIMITI ALLA STESSA OBBLIGO CONVENZIONALE: PER UN VINCOLO ASSUNTO IN BASE A UN PRECEDENTE CONTRATTO. AD ES UN OBBLIGO CONVENZIONALE A CONTRARRE NASCE DAL CONTRATTO PRELIMINARE CON IL QUALE LE DUE PARTI SI OBBLIGANO A CONCLUDERE UN CONTRATTO DEFINITIVO OBBLIGO LEGALE A CONTRARRE PER DETERMINAZIONE DI LEGGE. AD ESEMPIO PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITÀ IN REGIME DI MONOPOLIO LEGALE COME LE IMPRESE CHE ESERCITANO SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
SI REALIZZA ANCHE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO. I AUTONOMIA CONTRATTUALE SI REALIZZA ANCHE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO. IL LEGISLATORE PUR PREVEDENDO DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI (CONTRATTI TIPICI) LASCIA LIBERTA’ AI PRIVATI DI CREARNE DI NUOVI , PER REALIZZARE UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA (CONTRATI ATIPICI). NEI CONTRATTI TIPICI: LE PARTI POSSONO, COMUNQUE, DETERMINARE LIBERAMENTE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE (AUTONOMIA CONTRATTUALE) CONTRATI ATIPICI IL LEGISLATORE LASCIA AI PRIVATI LA POSSIBILITÀ DI «INVENTARE» CONTRATTI DIVERSI E NUOVI, CHE MEGLIO SI ADATTANO AGLI SCOPI PARTICOLARI CHE SI VOGLIONO REALIZZARE (MASSIMA ESPRESSIONE DELL’AUTONOMIA) I LIMITI ALLA LIBERTÀ DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO POSSONO AVERE ORIGINE LEGALE: QUANDO UNA O Più CLAUSOLE DI UN CONTRATTO SONO IMPOSTE DA NORME IMPERATIVE, LA CLAUSOLA DIFFORME INSERITA NEL CONTRATTO DAI PRIVATI è NULLA ED è SOSTITUITA DI DIRITTO DA QUELLA IMPOSTA CONVENZIONALE: UN ESEMPIO è DATO DAL CONTRATTO NORMATIVO CHE STABILISCE IL CONTENUTO DEI CONTRATTI CHE IN FUTURO SI POTRANNO CONCLUDERE FRA LE PARTI (CCNL). A DIFFERENZA DEL CONTRATTO PRELIMINARE, IL CONTRATTO NORMATVO NON OBBLIGA A CONTRARRE MA SOLO AD INSERIRE NEI FUTURI CONTRATTI, DETERMINATE CLAUSOLE