Base imponibile IVA.

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Base imponibile IVA

Secondo quanto dispone l’art.13, comma 1, del DPR 633/72, la base imponibile ai fini IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.   Lo stesso articolo  precisa quali sono gli elementi che devono entrare a far parte della base imponibile. Tali elementi sono: il prezzo; gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente; i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati al commissario o committente; le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Lo sconto condizionato o meno, non previsto nelle originarie condizioni contrattuali, ma stabilito successivamente tra le parti, dà diritto all’emissione di una nota di variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art.26, comma 2, DPR 633/72).   Lo sconto può essere concesso anche in natura. La sua disciplina è prevista dall’art.15 del DPR 633/72 che stabilisce che, i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità delle originarie condizioni contrattuali, eccettuati quelli soggetti ad aliquote superiori a quella della merce venduta, sono esclusi dalla formazione della base imponibile. Concorrono a formare la base imponibile anche gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente quali spese di trasporto, di montaggio, di posa in opera, ecc..

Inoltre nel calcolo della base imponibile si tiene conto di eventuali debiti o altri oneri verso terzi accollati al commissario o committente (come nel caso dei costruttori di fabbricati che cedono immobili gravati da mutui e che devono assoggettare ad IVA l’intero valore del fabbricato e non il suo valore al netto del mutuo)  e le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (si tratta di contributi, integrazioni e maggiorazioni di prezzo).

Sono, invece, esclusi dalla base imponibile, in base a quanto stabilito dall'art.15 del decreto istitutivo dell'IVA, oltre agli sconti in natura visti poc’anzi, anche:   gli interessi di mora, le penalità per ritardi o irregolarità nell'adempimento degli obblighi di contratto da parte del compratore. Va ricordato che gli interessi per dilazione di pagamento sono, invece, esenti ai sensi dell'art.10 del D.P.R.633/73; le somme anticipate in nome e per conto dell'acquirente del bene o del servizio. Le spese documentate anticipate dal venditore per conto dell'acquirente e che inequivocabilmente risultino dal contratto a carico del compratore restano escluse dal conteggio dell'Iva; l'importo degli imballaggi per i quali è pattuita la resa.