La violenza domestica e relazionale: evoluzione giuridica, breve analisi dell’art. 612 bis e approfondimenti sugli strumenti preventivi introdotti dalla legge 38/2009. 09 novembre 2010
sommario analisi giuridica sulla violenza domestica e relazionale; la nuova fattispecie di reato ex art. 612 bis; approfondimenti sugli strumenti preventivi introdotti dalla legge 38/2009;
violenza domestica/relazionale
un omicidio volontario su tre viene perpetrato tra le mura domestiche La spirale della violenza domestica/relazionale 1 su 3 un omicidio volontario su tre viene perpetrato tra le mura domestiche 192 nel 2006 195 nel 2007
La spirale della violenza domestica/relazionale 4. Segregazione 3. Svalorizzazione 5. Violenza fisica 2. Isolamento 6. Violenza sessuale 7. False rappacificazioni 1. Intimidazione 8. Ricatto (sui figli)
La spirale della violenza domestica/relazionale forme di isolamento; Limitazione dei rapporti con la famiglia originaria o con amici soprattutto non comuni Limitazione od impedimento dell’accesso allo studio, al lavoro a frequentazioni professionali forme di violenza economica; controlla costante della spesa Limitazione od impedimento dell’utilizzo del denaro non accesso alle informazioni sull’ammontare del reddito familiare
La spirale della violenza domestica/relazionale forme di controllo; Sui contatti con altre persone (in particolare altri uomini) Imposizioni sul come vestirsi, pettinarsi o comportarsi in pubblico Costante clima dubbioso sulla fedeltà informazioni pressanti ed invasive sugli spostamenti e sulle comunicazioni o controllo diretto degli spostamenti
La spirale della violenza domestica/relazionale svalorizzazione anche in pubblico, con critiche per l’aspetto esteriore e per la gestione della casa e dei figli; Umiliazioni ed offese di fronte ad altre persone Marginalizzazione in publico ed in privato insulti e maltrattamenti verbali intimidazioni come la minaccia di distruggere oggetti di proprietà della donna, di suicidarsi, di fare del male ai figli, a persone a lei care o ai suoi animali
La spirale della violenza domestica/relazionale analisi ISTAT Il 21 febbraio 2007 l’Istat ha presentato i risultati dell’indagine: La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia (anno 2006). L’indagine è interamente dedicata al fenomeno delle violenza fisica e sessuale contro le donne. Il campione sulla sicurezza delle donne comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate su tutto il territorio nazionale dal gennaio all’ottobre 2006 con tecnica telefonica
La spirale della violenza domestica/relazionale analisi ISTAT
La spirale della violenza domestica/relazionale analisi ISTAT In italia 7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono violenza psicologica Il 43,2% delle donne ha subito violenza psicologica dal partner attuale e di queste: 3 milioni 477 mila l’hanno subita sempre o spesso (il 21,1%) 6 milioni 92 mila donne hanno subito solo violenza psicologica dal partner attuale (il 36,9% delle donne che attualmente vivono in coppia); 1 milione 42 mila donne hanno subito oltre alla violenza psicologica, anche violenza fisica o sessuale (18,2 %);
prima inversione di strategia Strumenti normativi prima del 2009 tutela individuale per la violenza fisica; tutela dei maltrattamenti solo all’interno della famiglia civile; disciplina civilistica dei rapporti patrimoniali; prima inversione di strategia legge n.66 del 15 febbraio 1996
Viene modificata la sistematica del codice Strumenti normativi Viene modificata la sistematica del codice i reati di violenza sessuale (artt 609 bis a 609 decies) vengono collocati dal titolo dei delitti contro moralità pubblica al titolo dei delitti contro la persona capo III delitti contro la libertà individuale
si apre la strada delle misure di cautela personale per la Strumenti normativi Legge 4 aprile 2001 n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari si apre la strada delle misure di cautela personale per la violenza in ambito familiare
La riforma per la tutela contro comportamenti costituenti manifestazione di condotte persecutorie (violenza psicologica), le uniche misure di contrasto erano rappresentate da : art. 660 c.p. molestia o disturbo alle persone Chiunque, in un luogo pubblico od aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli per fatti di maggiore gravità ed in ambito familiare
convertito in legge, con modificazioni, La riforma D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. premessa al decreto legge “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori……”
Art. 612-bis cp. atti persecutori: sistematica Codice penale Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo III Dei delitti contro la libertà individuale Sezione III Dei delitti contro la libertà morale
Art. 612-bis cp. atti persecutori: struttura Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: condotta condotta tipica reiterazione di minacce o di molestie Le modalità più diffuse in termini di condotta sono comunque strutturate sulla ricerca insistente del contatto/comunicazione (fisico o tecnologico) con la vittima, contro la sua volontà ed in un ambiente di possibile/necessario incontro.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: concorso di reati il reato di minaccia viene assorbito il reato di violenza privata va verificato in base al criterio di specialità il reato di molestie rappresenta una specie rispetto al genus degli atti persecutori le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata continuano a sussistere quale autonoma incriminazione nell’ipotesi di singolo episodio o di non configurabilità degli atti persecutori clausola di sussidarietà
Art. 612-bis cp. atti persecutori: condotta minatoria minacciare taluno: alcuni spunti giurisprudenziali rapporti con la fattispecie ex art. 612 cp la struttura della minaccia è di reato formale di pericolo e, come tale, non richiede l'effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato sia tale, in relazione alle concrete circostanze di fatto, da incutere potenzialmente timore e, quindi, da incidere sulla sfera di libertà psichica del destinatario della minaccia.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: evento reato di evento per la cui consumazione occorre la realizzazione alternativa di una delle tre situazioni indicate dalla norma perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità: propria di un prossimo congiunto di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita
Art. 612-bis cp. atti persecutori: aggravanti La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: aggravanti La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di una donna in stato di gravidanza di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con armi o da persona travisata
Art. 612-bis c.p. condizione di procedibilità il delitto è punito a querela della persona offesa. il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore; di una persona con disabilità ex legge n. 104/92; nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Misure preventive: l’ammonimento Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore, il quale assunte se necessario informazioni, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, redigendo processo verbale.
Misure preventive: l’ammonimento Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi o munizioni. La pena per il delitto di cui all’art. 612 c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. Si procede di ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.
Misure coercitive: gli ordini di protezione Legge 4 aprile 2001 n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari introduce nel codice di procedura penale una nuova misura cautelare personale: l’art. 282 bis “Allontanamento dalla casa familiare” introduce nel codice civile il titolo IX del libro primo: Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Art. 342 bis c.c. Ordini di protezione.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare il giudice con il provvedimento che dispone l'allontanamento prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. in tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare il giudice, su richiesta del pm, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare I provvedimenti indicati possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di allontanamento sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di allontanamento. Il provvedimento patrimoniale, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare Il provvedimento patrimoniale può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.
Codice Civile Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo IX-bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario . Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
novità introdotta dalla disciplina del 2009 Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa novità introdotta dalla disciplina del 2009 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Art. 282-ter cpp.
Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i prossimi congiunti della persona offesa o con persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva. Quando la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater cpp. Obblighi di comunicazione I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Incidente probatorio. Art 392 cpp. Casi …1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
Art.398 cpp. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva…...... Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti
quadro legale di riferimento area penale delitti contro la persona delitti contro la famiglia delitti contro la vita e l’incolumità personale delitti contro l’assistenza familiare art. 575 omicidio art. 570 violazione degli obblighi di assistenza art. 580 istigazione al suicidio art. 581 percosse art. 571abuso dei mezzi di correzione art. 582 lesione personale Art. 572 Maltrattamenti in famiglia art. 584 omicidio preterintenzionale
Art. 570 cp. Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Art. 572 cp. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni
Art. 575 cp. Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno
Art. 576 cp. Circostanze aggravanti Si applica la pena di morte [ergastolo] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa ; 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio .
Art. 580 cp. Istigazione o aiuto al suicidio Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
Art. 581 cp. Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato
Art. 582 cp. Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art.584 cp. Omicidio preterintenzionale Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585 cp. Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
615-bis. Interferenze illecite nella vita privata Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. ……
Art.616 cp. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Art. 617 cp. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. ….la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo……
Art. 617-bis cp. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.