Procedura per riconoscimento dei diritti contrattuali Rimborso differenze retributive e riconoscimento contributivo.

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Procedura per riconoscimento dei diritti contrattuali Rimborso differenze retributive e riconoscimento contributivo

Rimborso differenze retributive e riconoscimento contributivo Procedura per riconoscimento dei diritti contrattuali, sanciti ai sensi del D.Lgs 368/99, antecedenti all'A.A. 2006/07 Rimborso differenze retributive e riconoscimento contributivo

In numerose Università italiane si stanno avviando ricorsi per il riconoscimento dei diritti contrattuali dei Medici Specializzandi previsti dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, ma non concessi negli anni antecedenti all’AA 2006-07 per la mancata attuazione del medesimo decreto. L’obiettivo di questi ricorsi è quello di ottenere il rimborso delle differenze di retribuzione per gli anni precedenti all’AA 2006-07 ed il relativo riconoscimento contributivo.

AVVOCATI GIUSEPPE PINELLI E FRANCESCO CARONIA, Il SEGRETARIATO ITALIANO MEDICI SPECIALIZZANDI, dal dicembre 2007, ha promosso in merito numerose assemblee in vari Atenei italiani, cui partecipa lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI nelle persone degli AVVOCATI GIUSEPPE PINELLI E FRANCESCO CARONIA, e gli Studi ad esso consociati nelle rispettive città.

Lo Studio Legale Pinelli Schifani si fa portavoce di tali diritti, e così si è fatto onore ed onere di coordinare la consociazione di numerosi Studi legali su tutto il territorio nazionale presso le sedi di AGRIGENTO – ANCONA - BARI - BOLOGNA – BRESCIA – CAGLIARI - CALTANISSETTA - CATANIA – CATANZARO - CHIETI - FERRARA - FIRENZE – FOGGIA – GENOVA – ISERNIA - L’AQUILA - LECCE – LIVORNO - MESSINA – MILANO – MODENA - NAPOLI – NOVARA - PADOVA – PALERMO – PARMA – PAVIA - PERUGIA – PISA - POTENZA - REGGIO CALABRIA - REGGIO EMILIA - ROMA – SASSARI – SIENA - TARANTO – TERAMO – TERNI - TORINO – TRAPANI – TRIESTE – VENEZIA - VERONA – VICENZA, ed altre.

Si sono già svolte importanti riunioni: - il 5 e 12 dicembre 2007 presso il Policlinico di Palermo, - il 15 gennaio 2008 presso l’Ospedale S. Orsola di Bologna, - il 22 gennaio 2008 presso il Policlinico Federico II° di Napoli, - Il 29 gennaio 2008 presso il Policlinico Umberto I di Roma, - Il 5 febbraio 2008 presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Ed altre si terranno prossimamente all’interno di vari Atenei, già previste a Milano, Bari, Ancona, Chieti etc.

Assetto normativo Nel recepire la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE, inerente la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli, il Legislatore nazionale ha introdotto la disciplina inerente la formazione specialistica per i medici, ed un allineamento al livello europeo sotto il profilo retributivo e contributivo, con il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368; All'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, l'art. 37 prevede la stipula con le Università di uno specifico contratto di formazione lavoro, così determinando - de iure - la trasformazione dello status di specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato; Dapprima, l’art. 46 legava gli oneri derivanti, nei limiti delle risorse previste, alle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti ed alle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo, alla cui entrata in vigore era espressamente condizionata l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 39 e 41; Successivamente, l’art. 8 Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e poi l'art. 1 co. 300 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 sostituiva l’art. 46 prevedendo, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, l’applicazione delle disposizioni articolate da 37 a 42 (in specie con riguardo agli emolumenti per la formazione specialistica e la copertura assicurativa per la responsabilità civile) e l’adozione dei decreti ministeriali di cui all'art. 39 co. 3 e 4 bis, nel rispetto del limite delle risorse da destinarsi al finanziamento della formazione dei medici specialisti, con incremento annuo di € 70 milioni per l'anno 2006 e di € 300 milioni a decorrere dall'anno 2007.

Sostanzialmente quindi, in evidente contrasto con la direttiva comunitaria n. 93/16/CE e differentemente dagli altri Paesi dell'Unione Europea, i medici specializzandi italiani hanno continuato a percepire una borsa di studio pari a ca. € 930,00 mensili, al lordo delle trattenute assicurative, senza alcun diritto a ferie, pensione, maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro e senza precise garanzie sulla qualità della formazione specialistica, mentre l'attuazione del nuovo status è stato condizionato sia all'emanazione di un decreto ministeriale (che determinasse il trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere allo specializzando), sia all'emanazione di un provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa; Nel susseguirsi di impegni reiteratamente assunti in tal senso dal Governo ed anche a seguito delle numerose mobilitazioni dei medici specializzandi degli ultimi anni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio del 2007, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del Decreto Legislativo n. 368/99, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici; Pertanto, la firma del definito contratto di formazione “consentirebbe” ai medici specializzandi di percepire - ma soltanto a partire dall’anno 2006 - un trattamento economico adeguato e comprensivo di tutti gli oneri contributivi (per 2/3 a carico dell’Università e per 1/3 a carico del medico in formazione specialistica), con iscrizione ai fini previdenziali alla gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 Legge 8 agosto 1995 n. 335 ed esenzione del trattamento economico dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché assunzione a carico dell’Azienda Sanitaria presso la quale è svolta l’attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale, degli oneri inerenti la copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture.

l’inadempimento dello Stato italiano. Deve quindi affermarsi l’inadempimento dello Stato italiano. I diritti già riconosciuti con il Decreto Legislativo n. 368/99 - di fatto - non sono stati mai applicati agli aventi diritto, con evidente disparità di trattamento tra i medici che hanno già terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione e coloro che vanno ad intraprendere la formazione specialistica.

Le questioni giuridiche su cui si fonda la procedura proposta possono così sintetizzarsi: i diritti previsti dal DLgs 368/99 di fatto non sono stati mai applicati agli aventi diritto fino all’AA 2006-07 Con la mancata attuazione del DLgs 368/99 è stata violata la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE E per l’effetto sussiste una disparità di trattamento tra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione PRIMA e DOPO l’AA 2006-07

Destinatari dell’iniziativa ed oggetto dell’azione Sono i medici in formazione specialistica e quelli già specializzati (a partire dal periodo corrispondente con riferimento agli ultimi 5 anni per il recupero del dovuto per la quota ricadente ovvero per quanto eventualmente da riconoscersi per gli antecedenti periodi di corso). L’azione giudiziaria nei confronti dell’Università di appartenenza, ove è in corso la specializzazione ovvero la si è conseguita, è da svolgersi presso il Tribunale ove l’Istituzione ha sede. Essa è volta ad ottenere l’applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, e consentire in tal modo il recupero delle differenze retributive non percepite dal 2003 ad oggi, oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali per lo stesso periodo. APPARE IL CASO DI EVIDENZIARE CHE IN CASO DI ESITO POSITIVO, I BENEFICI CONSEGUITI RICADRANNO SOLTANTO SU COLORO CHE AVRANNO ATTIVATO LA PROCEDURA.

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI Modalità di adesione Al fine di attivare la procedura, per gli aventi diritto, E’ POSSIBILE: 1) CONTATTARE LO STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA – AVV. MARIANNA ORITI Coordinamento Nazionale: 349 1946261 / 347 8797761 / 3394928721 fax 06 62201866 - e-mail: specializzandi@pinellischifani.com ROMA - PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 PALERMO - PIAZZA VIRGILIO N. 4, MILANO - VIA LORENZO MASCHERONI N. 14.

2) PER L’ADESIONE E QUALSIASI CHIARIMENTO, RECARSI PER APPUNTAMENTO, PRESSO GLI STUDI CONSOCIATI di AGRIGENTO – ANCONA - BARI - BOLOGNA – BRESCIA – CAGLIARI - CALTANISSETTA - CATANIA – CATANZARO - CHIETI - FERRARA - FIRENZE – FOGGIA – GENOVA – ISERNIA - L’AQUILA - LECCE – LIVORNO - MESSINA – MILANO – MODENA - NAPOLI – NOVARA - PADOVA – PALERMO – PARMA – PAVIA - PERUGIA – PISA - POTENZA - REGGIO CALABRIA - REGGIO EMILIA - ROMA – SASSARI – SIENA - TARANTO – TERAMO – TERNI - TORINO – TRAPANI – TRIESTE – VENEZIA - VERONA – VICENZA, ed altre, e così conoscere le modalità di adesione ed attivare la procedura presso tali sedi, i cui riferimenti saranno forniti dal coordinamento nazionale. 3) ADERIRE A LATERE DELLE ASSEMBLEE ovvero CONCORDARE CON GLI STUDIO CONSOCIATI RIUNIONI DA TENERSI SU RICHIESTA IN SINGOLI REPARTI DI CUI VERRA’ COMUNICATO IL GIORNO, LA DATA E L’ORARIO A MEZZO E-MAIL..

In tali occasioni, a titolo di acconto e spese legali, per aderire il medico è tenuto a 1)corrispondere una somma pari a € 90,00 cadauno, 2)impegnarsi a corrispondere la percentuale del 3 % sulla somma recuperata in caso di esito positivo della controversia, 3) naturalmente fermo in favore dei legali l’eventuale importo liquidato per spese, diritti, onorari e compensi professionali all’esito del Giudizio sulla base della tariffa professionale da porsi a carico della controparte per la soccombenza. IN ALCUNE CITTA’ TALI CONDIZIONI VARIANO IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITA’ TERRITORIALI

Fotocopia di un documento valido di riconoscimento, Contestualmente dovrà fornirsi la seguente documentazione: Fotocopia di un documento valido di riconoscimento, Fotocopia del codice fiscale, Certificato di laurea, Certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione, SE DEL CASO, COPIA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO. N.B.: - Le posizioni saranno valutate individualmente ed accorpate per omologhi profili. - La fattura sarà inviata a mezzo e-mail ovvero gli aderenti saranno avvertiti delle modalità di ritiro della fattura presso lo Studio. - in mancanza di taluni documenti potrà sottoscriversi apposita certificazione sostitutiva disponibile presso lo Studio.

Procedura per riconoscimento dei diritti contrattuali Rimborso differenze retributive e riconoscimento contributivo