ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA I problemi della responsabilità per i danni causati dall’inquinamento avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Mantovani.

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA I problemi della responsabilità per i danni causati dall’inquinamento avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto Corso SS. Felice e Fortunato n Vicenza 27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00

La figura giuridica del danno ambientale  Costruzione giurisprudenziale della Corte dei Conti che muove dalla tesi della proprietà statale dei beni (ambiente come patrimonio della collettività soggetto ad uso pubblico)  Sussiste la responsabilità contabile degli amministratori pubblici che non impediscono il danneggiamento delle risorse naturali STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 1

L’introduzione del “danno ambientale” nel nostro ordinamento Legge 08 Luglio 1986, n.349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” Il compito del Ministero dell’Ambiente è di “assicurare in un quadro organico, la promozione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita” STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 2

Contenuto dell’art.18 L. 349/1986  Nozione giuridica: fatto che compromette l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte.  Prescrizioni necessarie per l’individuazione dei responsabili e modalità per il suo risarcimento. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 3

Cos’è l’ambiente  L’ambiente è di per sé un bene immateriale unitario che, appartenendo alla categoria dei c.d. “beni liberi”, è fruibile dalla collettività e dai singoli (Corte Cost n.641);  Il danno arrecato al bene ambientale è un danno pubblico e va risarcito allo Stato STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 4

Art.18, comma 1°, L.349/1986 “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 5

Danno ambientale: elementi della fattispecie (1)  La responsabilità per danno ambientale non è di tipo oggettivo ma è riferibile soltanto a chi abbia agito con dolo o con colpa e, in caso di concorso nello stesso evento, nei limiti del suo apporto individuale;  Il fatto doloso o colposo che origina la responsabilità deve essere costituito non soltanto da episodi di alterazione, deterioramento o distruzione dell’ambiente ma da comportamenti di tal fatta che integrino anche violazione di leggi o di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge; 3 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 6

Danno ambientale: elementi della fattispecie (2)  Il titolare del diritto al risarcimento è unicamente lo Stato, ancorché l’azione possa essere promossa dagli Enti territoriali “sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 7

Danno ambientale: elementi della fattispecie (3)  Il Giudice può disporre, ove ciò sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile e, quando non sia determinabile una quantificazione precisa del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa tenuto conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito da trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 8

Danno ambientale: giurisdizione  Giurisdizione: giudice ordinario civile o penale (art.185 c.p.)  Giurisdizione Corte dei Conti: per i giudizi di rivalsa della pubblica amministrazione contro il dipendente o l’amministratore che abbia danneggiato un terzo, agendo con dolo e colpa grave, in violazione dei doveri del suo ufficio STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 9

Danno ambientale: legittimazione  Lo Stato (nelle vesti del Ministero dell’Ambiente) è il legittimato in via principale, in quanto unico titolare del risarcimento  Gli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, Ente parco) sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Sono possibili due diverse interpretazioni: a) questi possono agire come sostituti processuali dello Stato b) esiste anche una interpretazione che ritiene concorrenti le due legittimazioni STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 10

L’azione “propria” degli Enti territoriali  Possono chiedere il ripristino ambientale dello stato dei luoghi  Possono chiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione alle effettive opere di riassetto territoriale concretamente realizzate  Possono chiedere, in caso di danno derivante da reato, il c.d. “danno da sviamento di funzione”  Possono chiedere il rimborso delle spese processuali STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 11

Il ruolo delle associazioni ambientaliste individuate  Possono denunciare i fatti lesivi dell’ambiente  Possono intervenire nel giudizio al fine di sostenere le ragioni degli Enti territoriali  Le associazioni di protezione ambientale “riconosciute” possono proporre, in caso di inerzia dell’Ente territoriale le azioni di danno ambientale in via surrogatoria  Possono impugnare un provvedimento amministrativo che incide sulla qualità dell’ambiente e della vita  Possono chiedere il danno per la tutela di un proprio diritto soggettivo leso  Possono chiedere il rimborso degli eventuali oneri economici sostenuti a contenimento del danno ambientale STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 12

La quantificazione del risarcimento per equivalente pecuniario  L’entità del danno è difficilmente determinabile in modo preciso (l’ambiente non ha prezzo di mercato!)  Se il danno non è provato nel suo preciso ammontare, provvede il giudice in via equitativa  Nella liquidazione equitativa del danno il giudice tiene conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, del profitto conseguito del trasgressore grazie alla violazione STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 13

Il ripristino delle risorse ambientali compromesse  “Il Giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile” (art.18, comma 8°, L.349/1986)  Criterio prioritario ove vi è la materiale disponibilità di riprodurre una situazione ambientale uguale o simile a quella preesistente il danno STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 14

La destinazione del risarcimento  Assegnazione ad un fondo di rotazione  Destinazione: bonifica e ripristino ambientale STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 15

Fattispecie speciali: rifiuti (art.17 D.Lgs. n.22/1997) “Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1°, lettera a, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento” STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 16

Fattispecie speciali: rifiuti (2)  Ambito limitato: contaminazione dei suoli, acque superficiali e sotterranee  Responsabilità oggettiva (anche per cause accidentali)  Non solo danno, ma anche pericolo  Il contenuto degli obblighi di ripristino è determinato da un procedimento amministrativo e non dalla pronuncia di un giudice STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 17

Fattispecie speciali: acque (art.58 D.Lgs. n.152/1999) “Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’art.17 del D.Lgs. n.22/1997” STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 18

Fattispecie speciali: acque (2)  L’art.58 circoscrive la propria applicazione all’accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/1999  Il comportamento vietato è il danneggiamento (o pericolo concreto ed attuale di danneggiamento) di acque, suolo, sottosuolo e altre risorse ambientali  Il danno è quantificato tenendo conto della sanzione, amministrativa o penale in concreto applicata STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 19

Uno sguardo al futuro  Proposta di Direttiva da parte della Commissione UE mirante a definire una disciplina quadro per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale (Posizione comune n.58/03 definita dal Consiglio il in G.U.C.E. C 277 E del )  Disegno di legge di iniziativa del Governo della Repubblica Italiana n.1753-B per il riordino, il coordinamento e l’integrazione in materia ambientale, in cui ci si propone di rivedere procedure ed organizzazione della disciplina attinente al danno ambientale STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO 20